Per il superammortamento vale il costo di acquisto
La risposta a un interpello sul noleggio dei veicoli
pIl “costo di acquisizione” rilevante ai fini del superammortamento è rappresentato dal corrispettivo pagato per l’acquisto del bene, anche nel caso in cui il valore ammortizzabile sia determinato come differenza tra costo di acquisto e valore di presumibile realizzo.
È quanto emerge da una risposta a un'istanza di interpello, con cui la Direzione centrale delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo del super-ammortamento, affrontando una fattispecie caratteristica nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli (autovetture o veicoli industriali). Per le imprese operanti in questo settore i veicoli dati in noleggio sono beni strumentali per l'esercizio dell'attività, e pertanto i relativi acquisti sono agevolabili ai fini del superammortamento. La possibilità di fruire dell'incentivo, per tali imprese, vale anche per il 2017, per effetto della proroga dell'ultima legge di bilancio (proroga che, come noto, ha escluso i veicoli non esclusivamente strumentali).
Le società di noleggio a lungo termine determinano le quote di ammortamento per i beni concessi in noleggio (tipicamente in base a contratti con durata da 24 a 48 mesi) secondo un procedimento che si articola nelle seguenti fasi: e il costo ammortizzabile del veicolo viene determinato sottraendo dal costo di acquisizione il presunto valore di realizzo del veicolo stesso alla scadenza del contratto di noleggio; tale valore di realizzo è normalmente garantito da un patto di riacquisto del fornitore o di un terzo (“buy back”); in assenza, il valore residuo viene stimato in base a dati statistici o informazioni disponibili sul mercato; r il costo ammortizzabile così determinato viene ripartito lungo la durata del contratto di noleggio, determinando le quote di ammortamento imputabili in ciascun periodo d'imposta; t tali quote di ammortamento vengono confrontate con quelle derivanti dall’applicazione dei coefficienti tabellari al costo di acquisto “pieno”; in caso di eccedenza - che può verificarsi soprattutto nel primo anno di noleggio, quando le aliquote tabellari vanno ridotte a metà per effetto dell’articolo 102 del Tuir - si procede con le corrispondenti variazioni in aumento. L’impresa istante (una stabile organizzazione di una società soggetto non residente) ha quindi chiesto alle Entrate se ai fini del computo del super-ammortamento dovesse considerarsi il costo di acquisto dei veicoli ovvero il “costo ammortizzabile”, pari alla differenza tra valore di acquisto e valore di realizzo.
L’agenzia, richiamando la circolare 23/E/2016, ha chiarito che il valore rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuir, che fa riferimento al costo dei beni senza considerare il presunto valore di realizzo. Conseguentemente, ai fini del superammortamento, il “costo di acquisizione” - cui fa riferimento il comma 91 della legge di Stabilità 2016 - va inteso quale costo sostenuto per l’acquisto del veicolo, indipendentemente dall’esistenza di un valore residuo. Tale soluzione appare anche in linea con la ratio della disciplina che è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali nuovi.
La risposta all’interpello conferma, inoltre, che la maggiorazione del 40% non è legata alle valutazioni di bilancio, ma ai coefficienti di ammortamento fiscale. Ciò è valido anche con riferimento alle stabili organizzazioni di soggetti esteri, obbligate a redigere un apposito conto economico secondo le disposizioni previste per i soggetti residenti (articolo 152 del Tuir).
Come già accennato, la risposta delle Entrate riguarda una fattispecie tipica delle imprese operanti nel settore del noleggio a lungo termine, ma le conclusioni raggiunte circa l’irrilevanza del valore di realizzo dovrebbero essere valide ogni qual volta gli ammortamenti vengono computati in bilancio su una base ridotta per effetto di un valore residuo o per altre valutazioni di carattere economico-contabile.
IL PUNTO Rileva il corrispettivo per l’acquisto anche quando il valore ammortizzabile è pari alla differenza tra costo e valore di presumibile realizzo