Copiare il compito è plagio
Truccare gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di una professione rientra nel reato di plagio letterario. Lo specifica la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 3871/2017, depositata ieri.
L’esame truccato è quello per avvocati a Bari: ad alcuni candidati erano stati distribuiti elaborati scritti da esperti di materie giuridiche e ciò aveva consentito di superare la prova ad almeno un partecipante. Sotto accusa erano finiti i componenti della commissione d’esame e una dipendente dell’Università, finita agli arresti domiciliari. Tale misura era stata revocata dal gip e il pm ha presentato ricorso, argomentando che sussistessero due reati .
Infatti, il gip aveva riconosciuto solo la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 475/1925 (plagio letterario). Il pm, invece, riteneva ci fosse anche il fal- so ideologico (articolo 479 del Codice penale). In sostanza, il pm, invece, aveva distinto tra la genuinità degli elaborati presentati alla commissione (plagio) e la veridicità delle attestazioni dei componenti della commissione (falso ideologico) in base alle quali era stata conferita l’abilitazione a chi aveva presentato come proprio il testo redatto dagli esperti.
La Cassazione respinge il ricorso del pm, richiamando il «solido orientamento» espresso anche dalle Sezioni unite (sentenza 46982/2007), «secondo il quale l’oggetto della tutela dei reati contro la fede pubblica è l’interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinati atti » . Per questo, la legge 475/1925 comprende sia la presentazione di un elaborato falso sia il conseguimento dell’abilitazione e si pone come norma speciale rispetto al falso ideologico, nel senso previsto dall’articolo 15 del Codice penale.