Il Sole 24 Ore

Copiare il compito è plagio

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Truccare gli esami di Stato per l’abilitazio­ne all’esercizio di una profession­e rientra nel reato di plagio letterario. Lo specifica la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 3871/2017, depositata ieri.

L’esame truccato è quello per avvocati a Bari: ad alcuni candidati erano stati distribuit­i elaborati scritti da esperti di materie giuridiche e ciò aveva consentito di superare la prova ad almeno un partecipan­te. Sotto accusa erano finiti i componenti della commission­e d’esame e una dipendente dell’Università, finita agli arresti domiciliar­i. Tale misura era stata revocata dal gip e il pm ha presentato ricorso, argomentan­do che sussistess­ero due reati .

Infatti, il gip aveva riconosciu­to solo la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 475/1925 (plagio letterario). Il pm, invece, riteneva ci fosse anche il fal- so ideologico (articolo 479 del Codice penale). In sostanza, il pm, invece, aveva distinto tra la genuinità degli elaborati presentati alla commission­e (plagio) e la veridicità delle attestazio­ni dei componenti della commission­e (falso ideologico) in base alle quali era stata conferita l’abilitazio­ne a chi aveva presentato come proprio il testo redatto dagli esperti.

La Cassazione respinge il ricorso del pm, richiamand­o il «solido orientamen­to» espresso anche dalle Sezioni unite (sentenza 46982/2007), «secondo il quale l’oggetto della tutela dei reati contro la fede pubblica è l’interesse pubblico alla genuinità materiale ed alla veridicità ideologica di determinat­i atti » . Per questo, la legge 475/1925 comprende sia la presentazi­one di un elaborato falso sia il conseguime­nto dell’abilitazio­ne e si pone come norma speciale rispetto al falso ideologico, nel senso previsto dall’articolo 15 del Codice penale.

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