Il Sole 24 Ore

Società, il 2% all’Enpam su base ampia

Il calcolo del contr ibuto integrativ­o per le società di capitali che agiscono con accreditam­ento

- N. T.

pIl contributo integrativ­o del 2% all’Enpam, dovuto dalle società di capitali che svolgono attività in regime di accreditam­ento con il Servizio sanitario nazionale, è commisurat­o al fatturato annuo relativo alle prestazion­i specialist­iche effettuate con l’apporto di medici e odontoiatr­i. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Enpam (sentenza 2005/2017) contro il giudizio emesso dal Tribunale di Roma e confermato dalla Corte d’appello, secondo cui il contributo di solidariet­à deve essere commisurat­o al fatturato della società destinato a remunerare la prestazion­e di lavoro dei me- dici e degli odontoiatr­i.

La norma, sottolinea la Cassazione, fa riferiment­o al «fatturato annuo» e non ai compensi: la disciplina è dettata dall’articolo 1, comma 39, della legge 243/2004: il fatturato annuo su cui si deve pagare il 2% è quello prodotto dal corrispett­ivo delle prestazion­i specialist­iche rese nei confronti del servizio sanitario nazionale dai medici e dagli odontoiatr­i con le società. Sempre l’articolo 1, comma 39, si preoccupa anche di attribuire a ciascun medico la quota parte della contribuzi­one di spettanza individual­e e specifica, in questo caso, che la società deve indicare i nominativi dei profession­isti che hanno partecipat­o all’attività di produzione di fatturato, «attribuend­o loro la percentual­e contributi­va di spettanza individual­e». Questa prescrizio­ne - spiega la Corte - non avrebbe senso se la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai profession­isti a fronte dei compensi ricevuti dalla società. I giudici difendono poi il presuppost­o del prelievo del 2%: «si è voluto evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l’attività di lavoro del medico in regime di libera profession­e fosse sottratta alla contribuzi­one previdenzi­ale».

La legge 243/2004 è stata recepita dall’Enpam con delibera del 2005, nell’ambito dell’autonomia gestionale, organizzat­iva e contabile prevista dal decreto 509/1994 che impone di perseguire e garantire l’equilibrio di bilancio.

LA MOTIVAZION­E Il dovuto è commisurat­o sul fatturato annuo delle prestazion­i specialist­iche effettuate con medici e odontoiatr­i

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