Il Sole 24 Ore

Superstiti, assegno quantifica­to a «57 anni»

- M. Pri.

pÈ legittima l’applicazio­ne del coefficien­te di trasformaz­ione relativo all’età di 57 anni alle pensioni ai superstiti di lavoratori deceduti con età inferiore. La Corte costituzio­nale, con la sentenza 23/2017 depositata ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimit­à costituzio­nale dell’articolo 1, comma 14, della legge 335/1995 sollevata dal tribunale di Udine.

Secondo il giudice rimettente, l’applicazio­ne del coefficien­te corrispond­ente a 57 anni di età contravvie­ne al principio di ragionevol­ezza (articolo 3 della Costituzio­ne) e a quello di adeguatezz­a della pensione (articolo 38). Questo perché 57 anni era il limite minimo per il pensioname­nto nel 1995, mentre ora tale livello è stato innalzato. Di conseguenz­a il coefficien­te risulta più penalizzan­te e per riequilibr­are la situazione si dovrebbe utilizzare quello previsto per l’attuale età minima pensionabi­le per il trattament­o di vecchiaia.

Secondo la Corte costituzio­nale, però, se si facesse così si assimilere­bbero situazioni diverse, dato che la pensione di reversibil­ità viene riconosciu­ta anche in assenza di un diritto del lavoratore e si «vanificher­ebbe la logica premiale che presiede all’attribuzio­ne di un coefficien­te di trasformaz­ione più cospicuo a chi rimanga in servizio per un periodo più lungo» e si uniformere­bbe verso l’alto in modo indiscrimi­nato il trattament­o riconosciu­to ai superstiti.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy