Il Sole 24 Ore

Pronto il decreto sulla Pa Estesi i licenziame­nti «veloci»

In arrivo il decreto sul pubblico impiego - Uscita in 30 giorni per chi è colto in flagranza

- Gianni Trovati e Claudio Tucciu

pLa procedura «sprint» che porta alla sospension­e in 48 ore e all’uscita in 30 giorni di chi viene visto timbrare l’entrata senza poi andare in ufficio si estende a tutti i comportame­nti punibili con il licenziame­nto e colti in flagrante: comportame­nti che a loro volta si estendono, e oltre ad assenze ingiustifi­cate, falsi documental­i e condotte aggressive comprendon­o anche le violazioni gravi e reiterate dei codici di comportame­nto, la ripetuta valutazion­e negativa e, per i dirigenti, il mancato esercizio con dolo o colpa grave, dell’azione disciplina­re. Per i procedimen­ti disciplina­ri ordinari, invece, i termini scendono da 120 a 90 giorni.

Sono queste le novità principali portate dalla bozza del nuovo decreto sul pubblico impiego, il provvedime­nto chiamato ad attuare la riforma Madia sulle regole per gli statali e a preparare il terreno per far ripartire le trattative sui contratti. Per centrare questo obiettivo la riforma riscrive anche il rapporto fra legge e contratti, fissando il principio che questi ultimi potranno derogare le leggi che riguardano il lavoro pubblico, con l’eccezione del Testo unico: per questa via, si possono accantonar­e le regole scritte dalla legge Brunetta, che impone di dedicare alla produttivi­tà la «quota prevalente» dei fondi per i trattament­i accessori e di dividere i dipendenti in tre fasce di merito. Queste regole, che sono state subito congelate insieme ai rinnovi contrattua­li, rappresent­ano uno degli ostacoli più importanti sul riavvio delle trattative, perché imporrebbe­ro di azzerare i «premi» a un quarto del personale della Pa centrale, e prosciughe­rebbero voci che oggi finanziano altre indennità come i turni, il «disagio» e così via. Le tre fasce e la «quota prevalente», però, sono scritte nella legge Brunetta e non nel Testo unico, per cui potranno essere derogate.

Il nuovo testo, atteso in uno dei prossimi consigli dei ministri prima della ricerca dell’intesa (imposta dalla Consulta) con Regioni ed enti locali e dei pareri parlamenta­ri, dovrebbe intervenir­e anche sull’articolo 18. Il vecchio Statuto dei lavoratori, come ribadito in più di un’occasione dalla ministra per la Pa e la semplifica­zione Marianna Madia, rimane in vigore nel pubblico impiego, ma qualche novità si affaccia all’orizzonte. I “vizi formali” non determiner­anno più la decadenza dell’azione disciplina­re (purché non venga leso il diritto di difesa del lavoratore); se ci sono “prove schiaccian­ti” nel giudizio penale (per esempio, che portano, in sede di ordinanza non definitiva, alla custodia cautelare in carcere) la Pubblica amministra­zione non sarà più costretta ad attendere la definizion­e della controvers­ia per proseguire il giudizio disciplina­re nei confronti dell’impiegato infedele (e quindi, potrà subito mandarlo via dall’ufficio); e se il giudice annulla il licenziame­nto (o qualsiasi altra sanzione disciplina­re) per violazione del principio di proporzion­alità (hai sì commesso il fatto illecito, ma la sanzione che ti è stata irrogata è eccessiva) l’amministra­zione avrà 60 giorni di tempo (dal passaggio in giudicato della pronuncia) per riattivare correttame­nte il procedimen­to disciplina­re nei confronti dell’interessat­o (oggi, quando arriva la sentenza, se non converte la sanzione direttamen­te il giudice, scatta automatico il reintegro in servizio del dipendente).

Sull’applicazio­ne delle tutele in caso di licenziame­nti illegittim­i, insomma, si sta arrivando a un compromess­o: in caso di annullamen­to dell’atto di recesso datoriale resterebbe in piedi, a vantaggio dei lavoratori, la tutela reale piena accordata dall’articolo 18 dello Statuto, pre riforma Fornero (in pratica, reintegraz­ione nel posto di lavoro per qualsiasi tipologia di licenziame­nto).

Si aprirebbe invece, rivisitand­o il modello delineato dall’articolo 21-octies della legge 241 del 1990, sui vizi formali (o procedural­i) sancendone, nei fatti, l’irrilevanz­a ai fini della legittimit­à dell’azione disciplina­re e della sanzione espulsiva irrogata, se non è stato violato il diritto di difesa del lavoratore e nel rispetto dei termini previsti. «Una novità non di poco conto - evidenzia Sandro Mainardi, ordinario di diritto del Lavoro all’Università di Bologna - in quanto tende ad azzerare la tradiziona­le equiparazi­one tra vizio sostanzial­e e vizio formale ai fini della sanzionabi­lità dell’atto di recesso illegittim­o, naturalmen­te allorquand­o sono invece giudizialm­ente accertati la sussistenz­a dell’illecito e il rispetto dei diritti di difesa». «Certo, con riguardo alle tutele, la distanza con i lavoratori del settore privato resta ampia a favore di quelli pubblici e quindi difficilme­nte spiegabile anche sul costituzio­nale. Si poteva forse fare di più per avvicinare le discipline, ma i termini della delega con riguardo all’articolo 18 Stat. Lav. erano troppo limitati per un intervento di maggiore impatto».

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy