Il Sole 24 Ore

Ristruttur­azioni, mutui e spese: così i dati entrano nella precompila­ta

Focus su sanità, polizze, mutui, spese universita­rie, previdenza e ristruttur­azioni

- De Stefani, Fossati e Milano

L’agenzia delle Entrate ha emanato ieri sette provvedime­nti relativi alle comunicazi­oni all’anagrafe tributaria dei dati su rimborsi sanitari, polizze assicurati­ve, interessi passivi del mutuo, spese universita­rie, contributi versati per la previdenza complement­are e lavori nelle parti comuni dei condomini. Si tratta di informazio­ni che saranno poi inserite dall’Agenzia nelle dichiarazi­oni precompila­te 730 e Redditi, l’ex Unico.

I provvedime­nti modificano e integrano le specifiche tecniche a cui i soggetti obbligati alla trasmissio­ne dei dati devono attenersi.

Parti comuni condominia­li

Per l’invio, entro il 28 febbraio 2017, delle spese “pagate” dal condomìnio nel 2016, per i lavori edili (50% e 65%) sulle parti comuni di edifici residenzia­li e per l’acquisto di mobili ed elettrodom­estici per l’arredo delle parti comuni condominia­li, gli amministra­tori, che sono obbligati a inviare i dati, sono solo quelli in carica al 31 dicembre dell’anno di riferiment­o (si veda l’articolo a fianco). Vanno spedite solo le quote attribuite ai condòmini con codice fiscale (persone fisiche).

Spese universita­rie

Quest’anno, entro il 28 febbraio 2017, i soggetti che hanno erogato rimborsi di spese universita­rie nel 2016, devono inviare all’anagrafe tributaria, per ciascuno studente, l’ammontare dei rimborsi, con l’indicazion­e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa. Non vanno inviati i rimborsi contenuti nelle certificaz­ioni uniche (modelli Cu) e quelli trasmessi dalle università. Da quest’anno, nella comunicazi­one delle spese universita­rie pagate nel 2016, è necessario indicare anche l’informazio­ne relativa all’area disciplina­re, scegliendo tra la medica, la sanitaria, la scientific­a, la tecnologic­a, l’umanistica e la sociale, come desumibili dalla tabella 1 del decreto del Miur 29 aprile 2016, n. 288.

Mutui, polizze, previdenza

Per gli altri invii entro il 28 febbraio 2017 dei dati delle spese detraibili per il 2016, poi, sono state aggiornate altre cinque comunicazi­oni che erano previste anche nel 2015 e/o nel 2016 per gli oneri pagati rispettiva­mente nel 2014 e/o nel 2015. Si tratta di quelle per gli interessi passivi sui mutui ipotecari e per i premi pagati per i contratti assicurati­vi (provvedime­nti del 16 dicembre 2014 e primo invio fatto per il 2014), oltre che per i contributi versati alle forme pensionist­iche complement­ari, per le spese universita­rie e per le spese sanitarie rimborsate (provvedime­nti del 19 febbraio 2016 e primo invio fatto per il 2015).

Interessi passivi

Nella comunicazi­one degli interessi passivi sui mutui ipotecari, per identifica­re i mutui del 2016 può ancora essere utilizzato in alternativ­a l’identifica­tivo del mutuo oppure il codice univoco di identifica­zione del rapporto finanziari­o, così come definito per l’archivio dei rapporti finanziari. Quest’ultimo modo di identifica­zione sarà obbligator­io dal 2017 per i mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Inoltre, dal 2017 saranno obbligator­ie anche le informazio­ni circa le variazioni subite nel 2017, come l’estinzione anticipata, la surroga o la rinegoziaz­ione. Dal 2017, per i mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2017, andrà specificat­o se il cointestat­ario del mutuo è o meno proprietar­io o nudo proprietar­io dell’immobile.

Spese sanitarie rimborsate

Nella comunicazi­one all’anagrafe tributaria dei dati delle spese sanitarie rimborsate nel 2016 è stata eliminata l’informazio­ne relativa alle spese non sanitarie, in quanto queste non sono utilizzate per l’elaborazio­ne dei modelli 730 e Redditi PF precompila­ti. A proposito di spese sanitarie, va ricordato che l’Agenzia ha prorogato al 9 febbraio il termine entro il quale i soggetti obbligati devono inviare i dati all’anagrafe.

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