Il Sole 24 Ore

Invio dall’amministra­tore per il 2016

- Saverio Fossati

pAtteso da decine di migliaia di amministra­tori condominia­li profession­isti, è arrivato ieri il provvedime­nto delle Entrate 19969/2017 che illustra l’obbligo di fornire all’Agenzia i dati dei condòmini, per indicare nella dichiarazi­one dei redditi precompila­ta (730 o Redditi, l’ex Unico) le quote di detrazione per le spese condominia­li di recupero edilizio, risparmio energetico e arredi di parti comuni. Incaricati dell’adempiment­o sono «gli amministra­tori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferiment­o», quindi anche quelli che nel frattempo si sono dimessi. Dove non esiste l’amministra­tore, si suppone che possa farlo qualunque condòmino di buona volontà. La trasmissi0­ne deve avvenire per via telematica all’Agenzia e se- guendo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 del provvedime­nto (già anticipate dal Quotidiano Condominio lo scorso 27 dicembre) . La comunicazi­one (non superiore a 3 MegaByte), da fare entro il 28 febbraio 2017 per le spese bonificate nel 2016, riguarda la tipologia e l’importo complessiv­o di ogni intervento e le «quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliar­e».

La trasmissio­ne avviene (seguendo quanto indicato dal Dm dell’Economia del 1° dicembre 2016) utilizzand­o il servizio telematico Entratel o Fisconline con i software di controllo resi disponibil­i gratuitame­nte dall’agenzia delle Entrate. Oppure ci si può servire degli intermedia­ri abilitati (commercial­isti, eccetera). Si possono anche fare invii sostitutiv­i o di an- nullamento dell’invio precedente.

Nel caso di trasmissio­ne di codici fiscali non validi entro il 28 febbraio 2017 si può fare un ulteriore invio contenente esclusivam­ente i dati relativi ai codici fiscali segnalati o comunque entro i cinque giorni successivi alla segnalazio­ne di errore da parte dell’Agenzia.

La trasmissio­ne si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file e si ottiene una ricevuta telematica dall’Agenzia

Restano tuttavia inevasi i dubbi espressi dal mondo condominia­le sul Sole 24 Ore del 17 gennaio: destinatar­i sono solo i condòmini (come dicono il Dm e il provvedime­nto) o anche comodatari e inquilini (come dicono le specifiche tecniche)? E vanno indicate anche le quote non pagate dai morosi?

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