Congiunta con cartella tardiva
pLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 2071 depositata ieri, ha condiviso la decisione del giudice di appello, secondo la quale è legittima la notifica, seppur tardiva, della cartella di pagamento al coniuge coobbligato in caso di presentazione della dichiarazione congiunta.
In questa ipotesi, infatti, per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestività della notifica va verificata ri- spetto all’atto indirizzato al primo contribuente (nella specie l’altro coniuge). L’altro codichiarante è legittimato, tuttavia, a i mpugnare autonomamente il provvedimento contestandolo anche nel merito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa.
La Ctr precisava, peraltro, che la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato la dichiarazione congiunta, opera anche nel caso in cui il codichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante principale.
A ogni buon fine occorre segnalare che i giudici di legittimità, in conclusione della pronuncia, hanno ritenuto che nel ricorso proposto dal contribuente non fosse stata contestata la ra- tio decidendi del collegio di appello, con la conseguenza che il ricorso doveva essere rigettato.
Questa conclusione lascia così qualche perplessità se la Cassazione abbia comunque condiviso il principio della Ctr in merito alla tempistica della notifica degli atti impositivi in presenza di dichiarazione congiunta, ovvero se la conferma della sentenza di appello sia esclusivamente la conseguenza di un’omessa contestazione da parte del ricorrente.