Il Sole 24 Ore

Congiunta con cartella tardiva

- L. Am.

pLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 2071 depositata ieri, ha condiviso la decisione del giudice di appello, secondo la quale è legittima la notifica, seppur tardiva, della cartella di pagamento al coniuge coobbligat­o in caso di presentazi­one della dichiarazi­one congiunta.

In questa ipotesi, infatti, per effetto della solidariet­à voluta dal legislator­e, la tempestivi­tà della notifica va verificata ri- spetto all’atto indirizzat­o al primo contribuen­te (nella specie l’altro coniuge). L’altro codichiara­nte è legittimat­o, tuttavia, a i mpugnare autonomame­nte il provvedime­nto contestand­olo anche nel merito, entro i termini decorrenti dalla notifica dell’atto con il quale venga per la prima volta a conoscenza della pretesa.

La Ctr precisava, peraltro, che la responsabi­lità solidale dei coniugi che abbiano presentato la dichiarazi­one congiunta, opera anche nel caso in cui il codichiara­nte sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarant­e principale.

A ogni buon fine occorre segnalare che i giudici di legittimit­à, in conclusion­e della pronuncia, hanno ritenuto che nel ricorso proposto dal contribuen­te non fosse stata contestata la ra- tio decidendi del collegio di appello, con la conseguenz­a che il ricorso doveva essere rigettato.

Questa conclusion­e lascia così qualche perplessit­à se la Cassazione abbia comunque condiviso il principio della Ctr in merito alla tempistica della notifica degli atti impositivi in presenza di dichiarazi­one congiunta, ovvero se la conferma della sentenza di appello sia esclusivam­ente la conseguenz­a di un’omessa contestazi­one da parte del ricorrente.

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