Il contratto fissa le mansioni equivalenti
pLe mansioni di comandante della polizia municipale di un Comune con meno di 5.000 abitanti corrispondono alla responsabilità dell’ufficio statistica che appartenga allo stesso settore di “vigilanza” di quel Comune. Lo sottolinea la sezione lavoro della Corte di cassazione, con sentenza 2140/2017.
Nel caso specifico si discuteva del mantenimento di compiti equivalenti a quelli in precedenza svolti: pur essendo l’ufficio statistica inserito all’interno dell’area della vigilanza, i nuovi compiti apparivano, rispetto al vertice dei vigili, non equivalenti, limitati, ripetitivi, senza coordinamento di personale sottoposto nè utilizzo del bagaglio professionale acquisito.
Ciò tuttavia non basta, secondo la Cassazione, per rivendicare la precedente carica. Occorre stabilire se la nuova posizione organizzativa sia riconducibile, per contenuto professionale e livello di responsabilità, ai profili propri della categoria di inquadramento.
Infatti il datore di lavoro pubblico, pur operando con gli strumenti tipici del rapporto di lavoro pri- vato, sull’organizzazione del lavoro ha vincoli strutturali che impongono di conformarsi al pubblico interesse e mantenere una compatibilità finanziaria generale. Vi è quindi (articolo 52 del Dlgs 165/2001) il diritto del dipendente a essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto o equivalenti, ma l’equivalenza è ancorata a una valutazione demandata ai contratti collettivi e non è sindacabile da parte del giudice.
Di conseguenza c’è equivalenza tra mansioni se vi è una previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indi- pendentemente dalla professionalità specifica che il dipendente possa avere acquisito. Quindi, prevalgono le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della pubblica amministrazione, e cioè l’equivalenza formale, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dei contratti collettivi, senza tener conto del cosiddetto bagaglio professionale del lavoratore e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura “equivalente” della mansione.
Se quindi vi è identica area professionale prevista dal contratto collettivo, è insindacabile la collocazione in una determinata categoria di diversi profili professionali, perché tale operazione è di competenza delle parti sociali.
Altrettanto insindacabile è la verifica dell’equivalenza sostanziale tra le mansioni proprie del profilo professionale di provenienza e quelle del profilo attribuito, se entrambe tali mansioni siano riconducibili alla medesima declaratoria. Solo nel caso in cui la destinazione ad altri mansioni comporti un sostanziale svuotamento dell’attività lavorativa, si può parlare di comportamento contrario alla legge, ma la sottrazione delle funzioni da svolgere dev’essere pressoché integrale.