Alla Provincia di Chieti il round con Bnl
nuovo contratto il quale, come i precedenti, trasformava il costo del debito dell’ente da fisso in variabile.
Nel 2006, invece, su alcuni Buoni ordinari provinciali (Bop) a tasso variabile emessi negli anni precedenti l'ente, sempre al fine di tutelarsi contro il rialzo dei tassi d’interesse, sottoscrive altri quattro swap collar aventi come controparti la stessa Bnl e UniCredit (quest'ultima condannata dal Tribunale di Milano a restituire per la stessa vicenda oltre un milione, si veda «Plus24» del 21 maggio 2016).
il contenzioso
Con la discesa dal 2008 dell’Euribor, gli swap del 2006 iniziano a produrre flussi negativi e per questo motivo la Provincia (assistita dall’avvocato Duilio Manella e da Enzo Faro) cita in giudizio Bnl chiedendo la restituzione sia delle commissioni implicite dei derivati firmati dal 2001 al 2004, sia la nullità integrale dei derivati del 2006 «in quanto – sostiene l’avvocato Manella – il valore dell’opzione floor venduta dalla Provincia alla banca era superiore al valore del cap, mentre Bnl aveva sostenuto che le due tipologie di opzioni avessero lo stesso valore».
la sentenza
Nel dicembre 2016, dunque, il Tribunale di Chieti ha accolto le domande della Provincia. In particolare, la consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) ha evidenziato che nei collar del 2006 il valore delle opzioni floor vendute dall’ente era superiore a quello dei cap acquistati (per 265mila euro nel primo contratto e per 129mila nel secondo). Per questo motivo, il Tribunale di Chieti ha dichiarato nulli i contratti perché in contrasto con l’articolo 3 comma 2 lettera d) del decreto ministeriale 389 del 2003.
Il giudice ha inoltre osservato che l’inserimento negli swap da parte della banca di commissioni (o margini d’intermediazione, come definiti da Bnl) non dichiarati - che di fatto aumentano l’aleatorietà iniziale del contratto a scapito del cliente - non è conforme agli obblighi di servire al meglio l’interesse del cliente (articolo 21 del Testo unico della Finanza).
Per i derivati del 2003 e del 2004, invece, la condanna del Tribunale di Chieti al rimborso dei “costi occulti” iniziali è stata disposta per l’espresso impegno contrattuale della banca a non percepire commissioni.
così bnl
«La sentenza - fanno sapere dalla banca - non ha adeguatamente considerato sia l’uso frequente e consapevole di derivati da parte della Provincia di Chieti che in passato, grazie a questi stessi strumenti finanziari, ha potuto ottenere notevoli vantaggi economici, sia la disciplina di settore e le note Consob regolanti la remunerazione della banca nella operatività in conto proprio. Alla luce di questi elementi, quindi, la condotta di Bnl risulta legittima. La sentenza - continua Bnl - appare inoltre contraddittoria poiché, pur riconoscendo il diritto della banca alla remunerazione, ha poi dichiarato nulle - per la presenza della remunerazione stessa - le operazioni in essere. Questi errori, a nostro avviso, viziano la sentenza, rendendone necessaria l’impugnazione da parte di Bnl».