Incidenti stradali, risarcimenti più lenti
Dopo la legge 41/2016 i danneggiati devono attendere la fine del processo per gli indennizzi
pL’obiettivo delle nuova legge (la 41 del 2016) in materia di omicidio e lesioni personali stradali era quello di dare soddisfazione alle vittime. Ma a oggi l’effetto più evidente sembra quello di avere rallentato i risarcimenti.
Norme severe
Aumento considerevole delle pene, ampio ricorso alle misure precautelari (arresto e fermo), divieto di concessione delle circostanze attenuanti: la legge 41/2016 – in vigore dal 25 marzo dell’anno scorso – è frutto di un’impostazione che ha pensato di affrontare il problema dei morti sulle strade puntando soprattutto sull’aspetto sanzionatorio. Si tratta di disposizioni molto severe, che sembrano voler scongiurare il rischio di interpretazioni troppo “morbide” da parte dei giudici.
Vanno in questa direzione, ad esempio, novità come l’arresto obbligatorio in flagranza per chi sia sospettato di avere causato un incidente mortale sotto l’effetto di alcol o droghe anche se non si è dato alla fuga, previsto dall’articolo 380 del Codice di procedura penale. Una misura inutile, perché se non ci sono le esigenze cautelari – tra le quali, appunto, rientra il pericolo di fuga – nel giro di qualche ora il giudice deve liberare l’indagato.
Allo stesso modo, il blocco delle attenuanti, previsto dal nuovo articolo 590-quater del Codice penale, ha l’obiettivo di “legare le mani” al giudice nell’individuazione di una pena effettivamente proporzionata a tutte le circostanze che caratterizzano l’incidente e la condotta del reo.
Si pensi al caso di chi si sia messo al volante dopo avere bevuto un bicchiere di troppo, ma la cui effettiva colpa – nel rapporto di causa-effetto con un incidente con danni alla persona – sia quella di avere commesso una violazione minore delle norme della circolazione. Messo sotto inchiesta, decide subito di risarcire il danno. Per le nuove norme, il giudice deve sempre considerare prevalente l’aggravante dell’alcol, senza poterla bilanciare con il risarci- mento del danno o l’effettivo grado della colpa.
Effetti collaterali
Le aspettative risarcitorie delle vittime non sono tutelate di più ora rispetto al passato; anzi, l’impressione è che la nuova disciplina abbia seminato ostacoli al tempestivo risarcimento dei danni, dato che non ha reso “conveniente” il risarcimento preprocessuale finalizzato alla successiva opzione per un rito alternativo come il patteggiamento o il giudizio abbreviato. Il che si traduce in tempi più lunghi per arrivare al risarcimento delle vittime, che rischiano di dover aspettare fino al terzo grado di giudizio.
Per l’imputato – e anche per le assicurazioni – può essere preferibile affrontare il dibattimento. La dialettica processuale è l’unica chance per guadagnarsi l’attenuante che può prevalere sullo stato di alterazione del conducente in conseguenza dell’uso di alcol o di droghe: si tratta della minima importanza di tale stato fisiologico nella dinamica dell’incidente (prevista dall’articolo 114 del Codice penale), che consente un sensibile abbattimento della pena e una proporzionale diminuzione del risarcimento.
Il dibattimento è ancora più vantaggioso se si pensa che le nuove norme (articoli 589-bis, comma 7, e 590-bis, comma 7, del Codice penale) prevedono una diminuzione della pena fino alla metà – e anche del risarcimento - «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole».
Si tratta di ipotesi tutt’altro che remote. Si pensi alla responsabilità degli enti gestori per la manutenzione delle strade, o del personale sanitario per soccorsi non tempestivi o inadeguati. Tutte cause che possono contribuire, unitamente alla condotta di chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, a determinare la morte o le lesioni a un utente della strada: concause che è giusto accertare, ma che inevitabilmente aumentano il tasso di conflittualità tra imputato e vittime, dilatando anche i tempi per il risarcimento dei danni.