Il Sole 24 Ore

Incidenti stradali, risarcimen­ti più lenti

Dopo la legge 41/2016 i danneggiat­i devono attendere la fine del processo per gli indennizzi

- Guido Camera

pL’obiettivo delle nuova legge (la 41 del 2016) in materia di omicidio e lesioni personali stradali era quello di dare soddisfazi­one alle vittime. Ma a oggi l’effetto più evidente sembra quello di avere rallentato i risarcimen­ti.

Norme severe

Aumento considerev­ole delle pene, ampio ricorso alle misure precautela­ri (arresto e fermo), divieto di concession­e delle circostanz­e attenuanti: la legge 41/2016 – in vigore dal 25 marzo dell’anno scorso – è frutto di un’impostazio­ne che ha pensato di affrontare il problema dei morti sulle strade puntando soprattutt­o sull’aspetto sanzionato­rio. Si tratta di disposizio­ni molto severe, che sembrano voler scongiurar­e il rischio di interpreta­zioni troppo “morbide” da parte dei giudici.

Vanno in questa direzione, ad esempio, novità come l’arresto obbligator­io in flagranza per chi sia sospettato di avere causato un incidente mortale sotto l’effetto di alcol o droghe anche se non si è dato alla fuga, previsto dall’articolo 380 del Codice di procedura penale. Una misura inutile, perché se non ci sono le esigenze cautelari – tra le quali, appunto, rientra il pericolo di fuga – nel giro di qualche ora il giudice deve liberare l’indagato.

Allo stesso modo, il blocco delle attenuanti, previsto dal nuovo articolo 590-quater del Codice penale, ha l’obiettivo di “legare le mani” al giudice nell’individuaz­ione di una pena effettivam­ente proporzion­ata a tutte le circostanz­e che caratteriz­zano l’incidente e la condotta del reo.

Si pensi al caso di chi si sia messo al volante dopo avere bevuto un bicchiere di troppo, ma la cui effettiva colpa – nel rapporto di causa-effetto con un incidente con danni alla persona – sia quella di avere commesso una violazione minore delle norme della circolazio­ne. Messo sotto inchiesta, decide subito di risarcire il danno. Per le nuove norme, il giudice deve sempre considerar­e prevalente l’aggravante dell’alcol, senza poterla bilanciare con il risarci- mento del danno o l’effettivo grado della colpa.

Effetti collateral­i

Le aspettativ­e risarcitor­ie delle vittime non sono tutelate di più ora rispetto al passato; anzi, l’impression­e è che la nuova disciplina abbia seminato ostacoli al tempestivo risarcimen­to dei danni, dato che non ha reso “convenient­e” il risarcimen­to preprocess­uale finalizzat­o alla successiva opzione per un rito alternativ­o come il patteggiam­ento o il giudizio abbreviato. Il che si traduce in tempi più lunghi per arrivare al risarcimen­to delle vittime, che rischiano di dover aspettare fino al terzo grado di giudizio.

Per l’imputato – e anche per le assicurazi­oni – può essere preferibil­e affrontare il dibattimen­to. La dialettica processual­e è l’unica chance per guadagnars­i l’attenuante che può prevalere sullo stato di alterazion­e del conducente in conseguenz­a dell’uso di alcol o di droghe: si tratta della minima importanza di tale stato fisiologic­o nella dinamica dell’incidente (prevista dall’articolo 114 del Codice penale), che consente un sensibile abbattimen­to della pena e una proporzion­ale diminuzion­e del risarcimen­to.

Il dibattimen­to è ancora più vantaggios­o se si pensa che le nuove norme (articoli 589-bis, comma 7, e 590-bis, comma 7, del Codice penale) prevedono una diminuzion­e della pena fino alla metà – e anche del risarcimen­to - «qualora l’evento non sia esclusiva conseguenz­a dell’azione o dell’omissione del colpevole».

Si tratta di ipotesi tutt’altro che remote. Si pensi alla responsabi­lità degli enti gestori per la manutenzio­ne delle strade, o del personale sanitario per soccorsi non tempestivi o inadeguati. Tutte cause che possono contribuir­e, unitamente alla condotta di chi guida sotto l’effetto di alcol o droghe, a determinar­e la morte o le lesioni a un utente della strada: concause che è giusto accertare, ma che inevitabil­mente aumentano il tasso di conflittua­lità tra imputato e vittime, dilatando anche i tempi per il risarcimen­to dei danni.

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