A processo con 40 giorni di prognosi
pS ono i processi relativi a incidenti con feriti quelli su cui, in questa prima fase di applicazione, hanno inciso maggiormente le novità introdotte dalla legge 41/2016.
In primo luogo perché li hanno fatti aumentare. Infatti, oltre a innalzare le pene (con il nuovo articolo 590-bis del Codice penale), è stata prevista la procedibilità di ufficio per tutti i casi di lesioni personali stradali gravi e gravissime. In passato non era così: a fronte del venire meno della querela – come conseguenza del risarcimento del danno – il reato si estingueva e non era più necessario celebrare il processo. Con immaginabile risparmio di tempo e risorse per parti in causa, magistrati e personale amministrativo.
Oggi, risarcire la vittima non fa chiudere il processo. Questo vale soprattutto nei casi in cui il conducente abbia assunto alcol o droghe, ma anche quando abbia commesso una delle violazioni del Codice della strada previste dal comma 5 dell’articolo 590-bis del Codice penale: velocità non inferiore a 70 km/h in centri urbani, o superiore di 50 km/h rispetto a quella consentita su strade extraurbane; circolazione contromano; attraversamento di un’intersezione stradale con il semaforo rosso; inversione del senso di marcia in determinate condizioni. Chi commette queste violazioni – anche se risarcisce per intero il danno – non si libera del processo: la querela nei suoi confronti non può essere ri- tirata e scatta anche il blocco delle attenuanti previsto dall’articolo 590-quater del Codice penale.
In tale panorama, è facilmente intuibile l’aumento di cause destinate a finire nelle aule di giustizia senza alcuna possibilità di composizione stragiudiziale. Dal punto di vista del sistema giudiziario penale, sarebbe stato probabilmente più utile investire su interventi deflattivi che incentivassero la definizione extragiudiziale degli incidenti stradali con feriti (che originano la maggior parte dei procedimenti penali), e non su un ampliamento indiscriminato del ricorso allo strumento penale.
Anche perché nella maggior parte dei casi il disvalore penale effettivo di una lesione stradale neppure corrisponde alla severità con cui le nuove norme prevedono che venga punita: basta pensare che una lesione diventa “grave” – e perciò scattano le se- vere previsioni introdotte dalla legge 41/2016 – se la prognosi è superiore a 40 giorni: sono dunque molti i casi in cui – anche se la vittima è già risarcita – si deve celebrare un dibattimento agguerrito per dimostrare che la prognosi effettiva è inferiore, anche di un solo giorno, alla soglia che fa scattare la “gravità” della lesione, dalla quale dipende la procedibilità d’ufficio del reato.
Non si tratta di situazioni poco frequenti. Sono – al contrario – quelle che caratterizzano la maggior parte dei procedimenti che, a partire dallo scorso marzo, hanno fatto ingresso nei tribunali. Si pensi al conducente che, di fretta, azzarda un’inversione di marcia, oppure accelera avvicinandosi a un incrocio, convinto che il semaforo rimanga giallo. Se a causa della sua condotta ferisce un altro utente della strada causandogli una lesione non particolarmente invalidante, è in ogni caso necessario celebrare un processo, che si può concludere con una condanna a tre anni di carcere.
GLI EFFETTI Con il ritiro della querela il reato si estingueva a seguito dell’indennizzo Ora c’è un aggravio di lavoro per i giudici