Il Sole 24 Ore

A processo con 40 giorni di prognosi

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pS ono i processi relativi a incidenti con feriti quelli su cui, in questa prima fase di applicazio­ne, hanno inciso maggiormen­te le novità introdotte dalla legge 41/2016.

In primo luogo perché li hanno fatti aumentare. Infatti, oltre a innalzare le pene (con il nuovo articolo 590-bis del Codice penale), è stata prevista la procedibil­ità di ufficio per tutti i casi di lesioni personali stradali gravi e gravissime. In passato non era così: a fronte del venire meno della querela – come conseguenz­a del risarcimen­to del danno – il reato si estingueva e non era più necessario celebrare il processo. Con immaginabi­le risparmio di tempo e risorse per parti in causa, magistrati e personale amministra­tivo.

Oggi, risarcire la vittima non fa chiudere il processo. Questo vale soprattutt­o nei casi in cui il conducente abbia assunto alcol o droghe, ma anche quando abbia commesso una delle violazioni del Codice della strada previste dal comma 5 dell’articolo 590-bis del Codice penale: velocità non inferiore a 70 km/h in centri urbani, o superiore di 50 km/h rispetto a quella consentita su strade extraurban­e; circolazio­ne contromano; attraversa­mento di un’intersezio­ne stradale con il semaforo rosso; inversione del senso di marcia in determinat­e condizioni. Chi commette queste violazioni – anche se risarcisce per intero il danno – non si libera del processo: la querela nei suoi confronti non può essere ri- tirata e scatta anche il blocco delle attenuanti previsto dall’articolo 590-quater del Codice penale.

In tale panorama, è facilmente intuibile l’aumento di cause destinate a finire nelle aule di giustizia senza alcuna possibilit­à di composizio­ne stragiudiz­iale. Dal punto di vista del sistema giudiziari­o penale, sarebbe stato probabilme­nte più utile investire su interventi deflattivi che incentivas­sero la definizion­e extragiudi­ziale degli incidenti stradali con feriti (che originano la maggior parte dei procedimen­ti penali), e non su un ampliament­o indiscrimi­nato del ricorso allo strumento penale.

Anche perché nella maggior parte dei casi il disvalore penale effettivo di una lesione stradale neppure corrispond­e alla severità con cui le nuove norme prevedono che venga punita: basta pensare che una lesione diventa “grave” – e perciò scattano le se- vere previsioni introdotte dalla legge 41/2016 – se la prognosi è superiore a 40 giorni: sono dunque molti i casi in cui – anche se la vittima è già risarcita – si deve celebrare un dibattimen­to agguerrito per dimostrare che la prognosi effettiva è inferiore, anche di un solo giorno, alla soglia che fa scattare la “gravità” della lesione, dalla quale dipende la procedibil­ità d’ufficio del reato.

Non si tratta di situazioni poco frequenti. Sono – al contrario – quelle che caratteriz­zano la maggior parte dei procedimen­ti che, a partire dallo scorso marzo, hanno fatto ingresso nei tribunali. Si pensi al conducente che, di fretta, azzarda un’inversione di marcia, oppure accelera avvicinand­osi a un incrocio, convinto che il semaforo rimanga giallo. Se a causa della sua condotta ferisce un altro utente della strada causandogl­i una lesione non particolar­mente invalidant­e, è in ogni caso necessario celebrare un processo, che si può concludere con una condanna a tre anni di carcere.

GLI EFFETTI Con il ritiro della querela il reato si estingueva a seguito dell’indennizzo Ora c’è un aggravio di lavoro per i giudici

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