Il Sole 24 Ore

Prelievi, raddoppi d’imposta e «collegati» tra i punti critici

- Di Marco Piazza

La nuova possibilit­à di regolarizz­are le attività detenute illecitame­nte all’estero, la cosiddetta «voluntary disclosure», ripresenta gli stessi problemi che hanno indotto diversi contribuen­ti a non accedere alla precedente edizione.

Ci si riferisce, in particolar­e, a tre elementi: 1 alla necessità di coinvolger­e altre persone, individuat­e

come «soggetti collegati”; 1 al trattament­o fiscale dei prelievi non giustifica­ti; 1 all’atteggiame­nto restrittiv­o della prassi amministra­tiva riguardo all’applicazio­ne delle norme che consentono di evitare le doppie imposizion­i (scomputo dell’euroritenu­ta, tax credit, riporto delle minusvalen­ze).

Se si vuole rimuovere il primo ostacolo è necessario che la legge chiarisca che le informazio­ni da fornire nella relazione d’accompagna­mento non sono maggiori di quelle che l’agenzia delle Entrate potrebbe ricavare utilizzand­o i poteri d’accertamen­to anche presuntivo conferiti dalle norme d’accertamen­to. Così che sia chiaro che l’imprendito­re che ha effettuato prelievi non giustifica­ti abbia l’onere di indicare l’eventuale beneficiar­io delle somme prelevate, per evitare la tassazione del prelievo, ma non l’obbligo a pena di invalidità della procedura. Sono peraltro indicazion­i già desumibili da note interne dell’agenzia delle Entrate, e per lo più – ma non sempre – già applicate dagli Uffici.

Un altro ostacolo, che riguarda soprattutt­o la collaboraz­ione volontaria in ambito nazionale (la «voluntary domestica»), è costituito dalle incertezze sulla disponibil­ità degli uffici a dare rimedio alle forme di doppia imposizion­e nel caso in cui la voluntary nazionale della società sia combinata con quella internazio­nale dei soci.

Di norma, si presume che i soci abbiano incassato i redditi non dichiarati dalla società. Ma questa presunzion­e presuppone che il reddito tassato in capo al socio sia trattato come «utile», il che significa che la relativa tassazione dovrebbe essere applicata sull’importo emerso in capo alla società e indicato nella voluntary nazionale al netto delle imposte (Ires e Irap) da essa pagate.

È questa la soluzione adottata dalla gran parte degli Uffici (ma, anche in questo caso, non da tutti), alla condizione ovviamente che il socio riversi alla società le imposte dovute da quest’ultima.

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