Le imprese non Ias prive di «derivazione»
Le nuove regole di redazione del bilancio rischiano di introdurre ulteriori oneri per le imprese. Infatti, in assenza di un intervento del legislatore che disciplini i riflessi fiscali delle novità del bilancio, conseguono numerose fattispecie di doppio binario civilistico-fiscale.
L’enfatizzazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma da adottare nelle rappresentazioni
contabili non è conciliabile con le rappresentazioni giuridicoformali alla base della determinazione del reddito dei soggetti non Ias. È necessaria una norma che introduca il principio di derivazione rafforzata, già noto per i soggetti Ias adopter, anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese. Solo così facendo, le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali rilevanti ai fini del bilancio possono assumere riconoscimento anche fiscale.
L’assetto che ne deriverebbe, in assenza di un norma ad hoc, è anche poco sostenibile, in quanto si paleserebbero situazioni in cui, a fronte di un medesimo trattamento contabile, si avrebbero regimi fiscali diversi tra soggetti Ias e non Ias. Si pensi all’adozione del criterio del costo ammortizzato per titoli, crediti e debiti e dell’interesse effettivo in luogo di quello nominale. Per i soggetti Ias l’adozione di tale criterio, che comporta la “riqualificazione” di alcune componenti reddituali, non determina complicazioni fiscali in quanto la qualificazione contabile rileva anche ai fini tributari. Per i soggetti non Ias adopter, invece, si avrebbe un fenomeno di doppio binario.
Doppio binario che peraltro appare inevitabile anche alla luce dell’articolo 11 del decreto legislativo 139/2015, secondo il quale dal decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Secondo l’interpretazione più rigorosa di questa clausola, le novità del bilancio non devono rilevare ai fini della determinazione del reddito d’impresa. Significherebbe dire che, ai fini fiscali, occorre operare come se le novità al bilancio non fossero state introdotte. Si tratta di una soluzione estrema, francamente insostenibile.
Problemi interpretativi riguardano anche il periodo transitorio di passaggio alle nuove regole. In assenza di una norma che preveda la neutralità, in via generale i componenti che emergono in sede di transizione dovrebbero essere fiscalmente rilevanti. Ma tale asserzione non si concilia con la clausola di invarianza finanziaria.
È quindi quanto mai urgente approvare una norma che coordini le novità di bilancio con i relativi riflessi fiscali.