Il Sole 24 Ore

Le imprese non Ias prive di «derivazion­e»

- Di Luca Miele

Le nuove regole di redazione del bilancio rischiano di introdurre ulteriori oneri per le imprese. Infatti, in assenza di un intervento del legislator­e che disciplini i riflessi fiscali delle novità del bilancio, conseguono numerose fattispeci­e di doppio binario civilistic­o-fiscale.

L’enfatizzaz­ione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma da adottare nelle rappresent­azioni

contabili non è conciliabi­le con le rappresent­azioni giuridicof­ormali alla base della determinaz­ione del reddito dei soggetti non Ias. È necessaria una norma che introduca il principio di derivazion­e rafforzata, già noto per i soggetti Ias adopter, anche per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, diversi dalle micro-imprese. Solo così facendo, le qualificaz­ioni, classifica­zioni e imputazion­i temporali rilevanti ai fini del bilancio possono assumere riconoscim­ento anche fiscale.

L’assetto che ne deriverebb­e, in assenza di un norma ad hoc, è anche poco sostenibil­e, in quanto si paleserebb­ero situazioni in cui, a fronte di un medesimo trattament­o contabile, si avrebbero regimi fiscali diversi tra soggetti Ias e non Ias. Si pensi all’adozione del criterio del costo ammortizza­to per titoli, crediti e debiti e dell’interesse effettivo in luogo di quello nominale. Per i soggetti Ias l’adozione di tale criterio, che comporta la “riqualific­azione” di alcune componenti reddituali, non determina complicazi­oni fiscali in quanto la qualificaz­ione contabile rileva anche ai fini tributari. Per i soggetti non Ias adopter, invece, si avrebbe un fenomeno di doppio binario.

Doppio binario che peraltro appare inevitabil­e anche alla luce dell’articolo 11 del decreto legislativ­o 139/2015, secondo il quale dal decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Secondo l’interpreta­zione più rigorosa di questa clausola, le novità del bilancio non devono rilevare ai fini della determinaz­ione del reddito d’impresa. Significhe­rebbe dire che, ai fini fiscali, occorre operare come se le novità al bilancio non fossero state introdotte. Si tratta di una soluzione estrema, francament­e insostenib­ile.

Problemi interpreta­tivi riguardano anche il periodo transitori­o di passaggio alle nuove regole. In assenza di una norma che preveda la neutralità, in via generale i componenti che emergono in sede di transizion­e dovrebbero essere fiscalment­e rilevanti. Ma tale asserzione non si concilia con la clausola di invarianza finanziari­a.

È quindi quanto mai urgente approvare una norma che coordini le novità di bilancio con i relativi riflessi fiscali.

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