Il Sole 24 Ore

I bilanci 2016 al bivio dei nuovi principi contabili

- Di Franco Roscini Vitali

La redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2016 deve rispettare la norma transitori­a contenuta nell’articolo 12 del Dlgs 139/15 dove è precisato che le nuove disposizio­ni entrano in vigore dal primo gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio a partire da tale data.

Il comma 2 regolament­a situazioni nelle quali i nuovi criteri di valutazion­e potrebbero causare problemi ai redattori dei bilanci. In particolar­e, i punti più critici riguardano l’applicazio­ne del costo ammortizza­to per la valutazion­e di titoli, crediti e debiti e l’ammortamen­to dell’avviamento.

La norma transitori­a consente di non applicare le nuove disposizio­ni alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. In tutti gli altri casi, le novità devono essere applicate anche alle operazioni in corso.

Pertanto, l’Organismo italiano di contabilit­à (Oic), nell’aggiorname­nto dei principi contabili ha previsto uno specifico paragrafo relativo alle «Disposizio­ni di prima applicazio­ne» dove è illustrato il comportame­nto che deve seguire il redattore del bilancio in merito all’applicazio­ne «retroattiv­a o prospettic­a» delle nuove norme.

Questa previsione si collega con il principio contabile Oic 29 in base al quale si ha: 1 «applicazio­ne retroattiv­a» quando il nuovo principio contabile è applicato anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiament­o, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato; 1 « applicazio­ne prospettic­a » quando il nuovo principio è applicato solo a eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiament­o di principio contabile.

Inoltre, l’applicazio­ne retroattiv­a riguarda anche la comparabil­ità degli schemi di conto economico e stato patrimonia­le, che deve rispettare il comma 5 dell’articolo 2423-ter del Codice civile. Quest’ultimo richiede, per ogni voce dello stato patrimonia­le e del conto economico, l’indicazion­e della voce corrispond­ente dell’esercizio precedente e l’obbligo di adattament­o delle voci dell’esercizio precedente, nel caso di non comparabil­ità.

Il principio contabile Oic 12 precisa, per esempio, che gli effetti derivanti dall’eliminazio­ne di oneri/proventi straordina­ri sono applicati retroattiv­amente ai soli fini riclassifi­catori.

L’ALTERNATIV­A Per alcune delle voci interessat­e dal cambio di criteri, si possono avere applicazio­ni prospettic­he o retroattiv­e

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