Consegna e installazione complicano gli incentivi
Le agevolazioni che consentono di beneficiare di maggiori ammortamenti fiscali hanno trovato conferme ed estensioni nella legge 232/16. I chiarimenti sulla disciplina originaria sono contenuti nella circolare 23/E del 2016, ma la nuova disposizione necessita di essere raccordata con le regole di base.
Dalla proroga del bonus sono state escluse le auto a uso promiscuo o assegnate ai dipendenti. Si pone un problema nel caso in cui siano state consegnate negli ultimi giorni del 2016 auto nuove, immatricolate però nell’anno 2017. Su questo aspetto, che merita comunque una conferma ufficiale, potrebbe essere di aiuto la recente sentenza della Cassazione (25691/2016), secondo la quale la competenza fiscale dell’acquisto è legata alla consegna del bene, in quanto l’immatricolazione rappresenta solo un adempimento successivo ai fini della pubblica evidenza.
Gli investimenti sono agevolati anche se la consegna avviene nel primo semestre 2018, a condizione che entro la fine di quest’anno l’ordine risulti accertato dal fornitore e venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo. Si ritiene che questo pagamento possa avvenire a diverso titolo (acconto sul prezzo, caparra confirmatoria) senza che questo impedisca la fruizione del beneficio.
Per beneficiare degli iperammortamenti sembrerebbe necessaria l’avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale (relazione governativa al disegno di legge). In assenza, la maggiorazione dovrebbe essere limitata al 40 per cento. Nei periodi successivi, una volta che il bene sarà interconnesso, l’ammortamento spetterà sul costo maggiorato del 150 per cento. È da chiarire se la minore deduzione iniziale possa in qualche modo essere recuperata in coda al processo di ammortamento fiscale.
Per gli investimenti in beni immateriali (allegato B), è richiesto che l’impresa abbia effettuato anche investimenti in beni materiali (allegato A). Sembra abbastanza pacifico che il software non deve necessariamente essere installato sul bene materiale oggetto di bonus (si veda anche la nota Confindustria del 22 dicembre 2016). È invece più difficile stabilire cosa succede nel caso di sfasamento temporale: si pensi, ad esempio, a un bene immateriale dell’allegato B acquisito nel 2017 in relazione a un bene materiale dell’allegato A che però è stato acquisito nel 2016.
CONFERME E MODIFICHE Sia per le auto sia per i beni strumentali le disposizioni della legge di Bilancio vanno adeguate alle nuove formulazioni