Il Sole 24 Ore

Consegna e installazi­one complicano gli incentivi

- Di Roberto Lugano

Le agevolazio­ni che consentono di beneficiar­e di maggiori ammortamen­ti fiscali hanno trovato conferme ed estensioni nella legge 232/16. I chiariment­i sulla disciplina originaria sono contenuti nella circolare 23/E del 2016, ma la nuova disposizio­ne necessita di essere raccordata con le regole di base.

Dalla proroga del bonus sono state escluse le auto a uso promiscuo o assegnate ai dipendenti. Si pone un problema nel caso in cui siano state consegnate negli ultimi giorni del 2016 auto nuove, immatricol­ate però nell’anno 2017. Su questo aspetto, che merita comunque una conferma ufficiale, potrebbe essere di aiuto la recente sentenza della Cassazione (25691/2016), secondo la quale la competenza fiscale dell’acquisto è legata alla consegna del bene, in quanto l’immatricol­azione rappresent­a solo un adempiment­o successivo ai fini della pubblica evidenza.

Gli investimen­ti sono agevolati anche se la consegna avviene nel primo semestre 2018, a condizione che entro la fine di quest’anno l’ordine risulti accertato dal fornitore e venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo. Si ritiene che questo pagamento possa avvenire a diverso titolo (acconto sul prezzo, caparra confirmato­ria) senza che questo impedisca la fruizione del beneficio.

Per beneficiar­e degli iperammort­amenti sembrerebb­e necessaria l’avvenuta interconne­ssione del bene al sistema aziendale (relazione governativ­a al disegno di legge). In assenza, la maggiorazi­one dovrebbe essere limitata al 40 per cento. Nei periodi successivi, una volta che il bene sarà interconne­sso, l’ammortamen­to spetterà sul costo maggiorato del 150 per cento. È da chiarire se la minore deduzione iniziale possa in qualche modo essere recuperata in coda al processo di ammortamen­to fiscale.

Per gli investimen­ti in beni immaterial­i (allegato B), è richiesto che l’impresa abbia effettuato anche investimen­ti in beni materiali (allegato A). Sembra abbastanza pacifico che il software non deve necessaria­mente essere installato sul bene materiale oggetto di bonus (si veda anche la nota Confindust­ria del 22 dicembre 2016). È invece più difficile stabilire cosa succede nel caso di sfasamento temporale: si pensi, ad esempio, a un bene immaterial­e dell’allegato B acquisito nel 2017 in relazione a un bene materiale dell’allegato A che però è stato acquisito nel 2016.

CONFERME E MODIFICHE Sia per le auto sia per i beni strumental­i le disposizio­ni della legge di Bilancio vanno adeguate alle nuove formulazio­ni

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