Il Sole 24 Ore

Quando l’adesione diventa irrevocabi­le

- Di Luigi Lovecchio

Il successo della definizion­e agevolata degli affidament­i a Equitalia dipende molto anche da come verrà individuat­o il momento di accesso alla sanatoria. Occorre, in altri termini, stabilire con esattezza a partire da quale momento l’ingresso nella procedura diventa irrevocabi­le.

La tesi più rigorosa è quella secondo cui, con la mera pre-

sentazione della domanda, il debitore deve ritenersi irreversib­ilmente impegnato a concludere la definizion­e agevolata. A favore ci sono una pluralità di consideraz­ioni. In primo luogo l’articolo 6, comma 2, del Dl 193/16, qualifica la domanda di rottamazio­ne in termini di manifestaz­ione di volontà di adesione alla sanatoria. Inoltre, il successivo comma 4 stabilisce che il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate, compresa la prima, determina la decadenza della definizion­e, con ripristino del debito originario, comprensiv­o di sanzioni e interessi di mora, e divieto di dilazionar­e le somme residue.

Questa tesi, tuttavia, non appare soddisface­nte. Con la compilazio­ne della domanda, infatti, il debitore non ha alcuna contezza ufficiale dell’ammontare dovuto ai fini della rottamazio­ne. Questa conoscenza si raggiunger­à solo al 31 maggio prossimo, termine entro il quale Equitalia deve comunicare l’importo da versare nelle singole rate. Ma senza la consapevol­ezza del costo della definizion­e si rischia di non essere in grado di far fronte al relativo onere finanziari­o.

Vale al riguardo ribadire come il ritardo anche di un solo giorno nel pagamento di una rata comporta il venir meno della definizion­e, con le pesanti conseguenz­e già ricordate. La formalizza­zione del quantum rappresent­a quindi un elemento fondamenta­le per la decisione di accedere alla disciplina in esame. Potrebbe allora valorizzar­si la disposizio­ne del comma 8, lettera c) del medesimo articolo 6: in forza di tale norma, il pagamento della prima o unica rata determina la revoca ope legis della dilazione precedente­mente accordata. La previsione sembra implicitam­ente affermare che se non si paga la prima rata resta in vita la rateazione pregressa e quindi l’istanza di rottamazio­ne non produce effetti. In conclusion­e, si può osservare che il comportame­nto concludent­e ai fini dell’accesso alla definizion­e è rappresent­ato non solo dalla presentazi­one della domanda ma anche dal pagamento della prima o unica rata. Sino ad allora deve essere possibile revocare l’istanza. Ma sul punto è necessaria una conferma ufficiale.

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