Quando l’adesione diventa irrevocabile
Il successo della definizione agevolata degli affidamenti a Equitalia dipende molto anche da come verrà individuato il momento di accesso alla sanatoria. Occorre, in altri termini, stabilire con esattezza a partire da quale momento l’ingresso nella procedura diventa irrevocabile.
La tesi più rigorosa è quella secondo cui, con la mera pre-
sentazione della domanda, il debitore deve ritenersi irreversibilmente impegnato a concludere la definizione agevolata. A favore ci sono una pluralità di considerazioni. In primo luogo l’articolo 6, comma 2, del Dl 193/16, qualifica la domanda di rottamazione in termini di manifestazione di volontà di adesione alla sanatoria. Inoltre, il successivo comma 4 stabilisce che il mancato pagamento di una qualsiasi delle rate, compresa la prima, determina la decadenza della definizione, con ripristino del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, e divieto di dilazionare le somme residue.
Questa tesi, tuttavia, non appare soddisfacente. Con la compilazione della domanda, infatti, il debitore non ha alcuna contezza ufficiale dell’ammontare dovuto ai fini della rottamazione. Questa conoscenza si raggiungerà solo al 31 maggio prossimo, termine entro il quale Equitalia deve comunicare l’importo da versare nelle singole rate. Ma senza la consapevolezza del costo della definizione si rischia di non essere in grado di far fronte al relativo onere finanziario.
Vale al riguardo ribadire come il ritardo anche di un solo giorno nel pagamento di una rata comporta il venir meno della definizione, con le pesanti conseguenze già ricordate. La formalizzazione del quantum rappresenta quindi un elemento fondamentale per la decisione di accedere alla disciplina in esame. Potrebbe allora valorizzarsi la disposizione del comma 8, lettera c) del medesimo articolo 6: in forza di tale norma, il pagamento della prima o unica rata determina la revoca ope legis della dilazione precedentemente accordata. La previsione sembra implicitamente affermare che se non si paga la prima rata resta in vita la rateazione pregressa e quindi l’istanza di rottamazione non produce effetti. In conclusione, si può osservare che il comportamento concludente ai fini dell’accesso alla definizione è rappresentato non solo dalla presentazione della domanda ma anche dal pagamento della prima o unica rata. Sino ad allora deve essere possibile revocare l’istanza. Ma sul punto è necessaria una conferma ufficiale.