L’area grigia delle liti al test rottamazione
La rottamazione sui contenziosi pendenti è di difficile valutazione per gli addetti ai lavori, atteso che ancora oggi esistono numerose perplessità irrisolte.
In primo luogo, la norma si limita a richiedere al contribuente un impegno alla rinuncia alla lite, senza tuttavia fornire chiarimenti in proposito. È verosimile ritenere che la rinuncia sia subordinata al buon esito della definizione dei carichi, con la conseguenza che sino a quel momento, il contribuente si dovrà limitare a richiedere un rinvio della decisione ove fosse già stata fissata udienza.
Nessun chiarimento, inoltre, su come procedere per rinunciare alla lite. La norma, infatti, si limita a richiedere un impegno da parte del contribuente a voler rinunciare alla lite, senza tuttavia indicare dettagli in proposito. Le ipotesi più incerte riguar- dano le liti promosse dall’amministrazione, nelle quali, quindi la decisione era favorevole al contribuente. Occorre comprendere se nell’ipotesi in cui il contribuente aderisse alla rottamazione, l’Ufficio è “automaticamente” costretto a rinunciare alla causa. Medesimi dubbi nei casi di accoglimento parziale dell’impugnazione: non è chiaro, infatti, se la rinuncia possa anche essere parziale ( riguardando cioè solo quanto iscritto a ruolo) ovvero debba travolgere l’intera pretesa.
Non è chiaro, poi, se si possano rottamare le somme comunque iscritte a ruolo al 31/12/2016, a prescindere dall’eventuale esito del giudizio intervenuto successivamente.
Si pensi ad esempio a un atto di contestazione sanzioni per il quale il contribuente è risultato soccombente e la lite sia pendente nel grado successivo (appello o Cassazione).
Nell’ipotesi in cui la decisione intervenisse nel 2017, occorre comprendere su quali importi va calcolata la definizione agevolata e quindi se considerando i carichi al 2016, ovvero rispetto allo stato del giudizio. In tale seconda ipotesi, infatti, pensando all’esempio dell’atto di contestazione, la definizione del carico iscritto potrebbe anche significare l’estinzione “a costo zero” del giudizio, dal momento che con l’adesione alla rottamazione vengono eliminate interamente le sanzioni dovute.
PUNTI OSCURI Servono chiarimenti sul momento della rinuncia al contenzioso e sul comportamento da parte degli uffici