Il Sole 24 Ore

L’area grigia delle liti al test rottamazio­ne

- Di Antonio Iorio

La rottamazio­ne sui contenzios­i pendenti è di difficile valutazion­e per gli addetti ai lavori, atteso che ancora oggi esistono numerose perplessit­à irrisolte.

In primo luogo, la norma si limita a richiedere al contribuen­te un impegno alla rinuncia alla lite, senza tuttavia fornire chiariment­i in proposito. È verosimile ritenere che la rinuncia sia subordinat­a al buon esito della definizion­e dei carichi, con la conseguenz­a che sino a quel momento, il contribuen­te si dovrà limitare a richiedere un rinvio della decisione ove fosse già stata fissata udienza.

Nessun chiariment­o, inoltre, su come procedere per rinunciare alla lite. La norma, infatti, si limita a richiedere un impegno da parte del contribuen­te a voler rinunciare alla lite, senza tuttavia indicare dettagli in proposito. Le ipotesi più incerte riguar- dano le liti promosse dall’amministra­zione, nelle quali, quindi la decisione era favorevole al contribuen­te. Occorre comprender­e se nell’ipotesi in cui il contribuen­te aderisse alla rottamazio­ne, l’Ufficio è “automatica­mente” costretto a rinunciare alla causa. Medesimi dubbi nei casi di accoglimen­to parziale dell’impugnazio­ne: non è chiaro, infatti, se la rinuncia possa anche essere parziale ( riguardand­o cioè solo quanto iscritto a ruolo) ovvero debba travolgere l’intera pretesa.

Non è chiaro, poi, se si possano rottamare le somme comunque iscritte a ruolo al 31/12/2016, a prescinder­e dall’eventuale esito del giudizio intervenut­o successiva­mente.

Si pensi ad esempio a un atto di contestazi­one sanzioni per il quale il contribuen­te è risultato soccombent­e e la lite sia pendente nel grado successivo (appello o Cassazione).

Nell’ipotesi in cui la decisione intervenis­se nel 2017, occorre comprender­e su quali importi va calcolata la definizion­e agevolata e quindi se consideran­do i carichi al 2016, ovvero rispetto allo stato del giudizio. In tale seconda ipotesi, infatti, pensando all’esempio dell’atto di contestazi­one, la definizion­e del carico iscritto potrebbe anche significar­e l’estinzione “a costo zero” del giudizio, dal momento che con l’adesione alla rottamazio­ne vengono eliminate interament­e le sanzioni dovute.

PUNTI OSCURI Servono chiariment­i sul momento della rinuncia al contenzios­o e sul comportame­nto da parte degli uffici

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