Le iscrizioni dei beni in difetto di istruzioni
Nel caso di assegnazione agevolata di beni ai soci da parte di società di capitali si ricorda una premessa indicata dalla circolare 37/E del 2016: è possibile solo se vi sono riserve almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si tratta di un’affermazione corretta, in quanto è necessario che sussistano le condizioni per qualificare l’operazio-
ne, dal punto di vista civilistico, come un’assegnazione.
La circolare ha chiarito anche che il comportamento contabile deve essere coerente con i principi contabili di riferimento (si veda il documento Cndec del marzo 2016).
Le due possibili soluzioni contabili per gestire l’assegnazione del bene al socio sono: 1 la rilevazione dell’assegnazione del bene a valore netto contabile; 1 ovvero la rilevazione dell’assegnazione del bene a valore di mercato, rilevando il differenziale positivo o negativo rispetto al valore di carico a conto economico.
La tecnica di bilancio più corretta dovrebbe essere la seconda e cioè quella del valore di mercato. Peraltro si tratta di una soluzione in linea con le regole per la distribuzione di utili in natura di soggetti Ias/Ifrs (Interpretazione Ifric 17).
Tuttavia, dal punto di vista strettamente fiscale, dagli esempi della circolare 26/E del 2016 emerge che il valore delle riserve annullate è ininfluente ai fini fiscali. Infatti, sia ai fini della determinazione dell’imponibile sulla società, sia ai fini del reddito maturato in capo al socio, quello che rileva è il valore del bene utilizzato nei calcoli dell’imposta sostitutiva.
Quindi, se le riserve eccedenti il valore di carico del bene non hanno rilevanza fiscale, sembra plausibile effettuare l’assegnazione agevolata di un bene iscritto in contabilità a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200, quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 100. In sostanza, perché l’assegnazione sia valida per l’amministrazione finanziaria non dovrebbe essere necessario che siano presenti riserve pari al valore normale del bene (200, nell’esempio) ma siano sufficienti riserve almeno pari al valore contabile. Nell’esempio si evidenzia peraltro che l’assegnazione a valore normale, a livello di bilancio, porta un provento di 100 che potrà diventare riserva solo dopo l’approvazione del bilancio e quindi dall’anno successivo. Sul punto è necessario un intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria.