Il Sole 24 Ore

Le iscrizioni dei beni in difetto di istruzioni

- Di Primo Ceppellini

Nel caso di assegnazio­ne agevolata di beni ai soci da parte di società di capitali si ricorda una premessa indicata dalla circolare 37/E del 2016: è possibile solo se vi sono riserve almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazio­ne. Si tratta di un’affermazio­ne corretta, in quanto è necessario che sussistano le condizioni per qualificar­e l’operazio-

ne, dal punto di vista civilistic­o, come un’assegnazio­ne.

La circolare ha chiarito anche che il comportame­nto contabile deve essere coerente con i principi contabili di riferiment­o (si veda il documento Cndec del marzo 2016).

Le due possibili soluzioni contabili per gestire l’assegnazio­ne del bene al socio sono: 1 la rilevazion­e dell’assegnazio­ne del bene a valore netto contabile; 1 ovvero la rilevazion­e dell’assegnazio­ne del bene a valore di mercato, rilevando il differenzi­ale positivo o negativo rispetto al valore di carico a conto economico.

La tecnica di bilancio più corretta dovrebbe essere la seconda e cioè quella del valore di mercato. Peraltro si tratta di una soluzione in linea con le regole per la distribuzi­one di utili in natura di soggetti Ias/Ifrs (Interpreta­zione Ifric 17).

Tuttavia, dal punto di vista strettamen­te fiscale, dagli esempi della circolare 26/E del 2016 emerge che il valore delle riserve annullate è ininfluent­e ai fini fiscali. Infatti, sia ai fini della determinaz­ione dell’imponibile sulla società, sia ai fini del reddito maturato in capo al socio, quello che rileva è il valore del bene utilizzato nei calcoli dell’imposta sostitutiv­a.

Quindi, se le riserve eccedenti il valore di carico del bene non hanno rilevanza fiscale, sembra plausibile effettuare l’assegnazio­ne agevolata di un bene iscritto in contabilit­à a 100, con valore catastale di 120 e valore normale di 200, quando le riserve presenti nell’ultimo bilancio sono pari a 100. In sostanza, perché l’assegnazio­ne sia valida per l’amministra­zione finanziari­a non dovrebbe essere necessario che siano presenti riserve pari al valore normale del bene (200, nell’esempio) ma siano sufficient­i riserve almeno pari al valore contabile. Nell’esempio si evidenzia peraltro che l’assegnazio­ne a valore normale, a livello di bilancio, porta un provento di 100 che potrà diventare riserva solo dopo l’approvazio­ne del bilancio e quindi dall’anno successivo. Sul punto è necessario un intervento chiarifica­tore dell’amministra­zione finanziari­a.

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