Iva, adeguamento urgente per i servizi immobiliari
Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionali per il trattamento Iva delle prestazioni di servizi relative a beni immobili e in particolare per la localizzazione dell’imposta, devono adeguarsi ai nuovi principi individuati a livello Ue dal regolamento 1042/2013. Il provvedimento comunitario rivoluziona alcune nozioni fiscali, can-
cella alcune pronunce interpretative dell’agenzia delle Entrate (perché contrastanti con i principi unionali) e modifica gli adempimenti dei contribuenti.
In primo luogo, il legislatore comunitario introduce una nuova nozione di immobile, lo svincola in modo assoluto dalla verifica dell’accatastamento (principio speditivo utilizzato a livello nazionale) e vincola la nozione al suo collegamento al suolo o al sottosuolo e alle sue componenti caratterizzanti (porte, finestre e ascensori). Questo nuovo approccio impone una riflessione sul piano operativo relativamente all’applicazione delle regole del reverse charge connesse alle prestazioni di completamento dei fabbricati oppure di installazione di beni.
In secondo luogo, il regolamento prevede un dettagliato elenco di servizi riconducibili (o meno) alla categoria immobiliare. In particolare, include fra le prestazioni immobiliari anche i servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento di proprietà di immobili, anche se l’operazione non va a buon fine. Vanno considerati di natura immobiliare, inoltre, l’elaborazione di planimetrie per un fabbricato destinato a un particolare lotto di terreno, a prescindere dal fatto che sia o meno costruito; il rilevamento e la valutazione del rischio e dell’integrità di beni immobili; le opere agricole (dissodamento, semina, irrigazione e concimazione); i servizi di pulizia e di sorveglianza.
Il regolamento Ue definisce la qualificazione delle prestazioni di deposito, collegandola alle caratteristiche del contratto sottostante: il deposito integra una prestazione relativa agli immobili quando sia prevista l’attribuzione di una parte dell’edificio ad uso esclusivo del depositante.
In conclusione, tutti i servizi citati presentano alcune specifiche criticità rispetto all’impostazione data nel tempo dall’agenzia delle Entrate, che necessita una sostanziale rivisitazione.