Il Sole 24 Ore

Iva, adeguament­o urgente per i servizi immobiliar­i

- Di Benedetto Santacroce

Dal 1° gennaio 2017 le regole nazionali per il trattament­o Iva delle prestazion­i di servizi relative a beni immobili e in particolar­e per la localizzaz­ione dell’imposta, devono adeguarsi ai nuovi principi individuat­i a livello Ue dal regolament­o 1042/2013. Il provvedime­nto comunitari­o rivoluzion­a alcune nozioni fiscali, can-

cella alcune pronunce interpreta­tive dell’agenzia delle Entrate (perché contrastan­ti con i principi unionali) e modifica gli adempiment­i dei contribuen­ti.

In primo luogo, il legislator­e comunitari­o introduce una nuova nozione di immobile, lo svincola in modo assoluto dalla verifica dell’accatastam­ento (principio speditivo utilizzato a livello nazionale) e vincola la nozione al suo collegamen­to al suolo o al sottosuolo e alle sue componenti caratteriz­zanti (porte, finestre e ascensori). Questo nuovo approccio impone una riflession­e sul piano operativo relativame­nte all’applicazio­ne delle regole del reverse charge connesse alle prestazion­i di completame­nto dei fabbricati oppure di installazi­one di beni.

In secondo luogo, il regolament­o prevede un dettagliat­o elenco di servizi riconducib­ili (o meno) alla categoria immobiliar­e. In particolar­e, include fra le prestazion­i immobiliar­i anche i servizi legali riguardant­i la cessione o il trasferime­nto di proprietà di immobili, anche se l’operazione non va a buon fine. Vanno considerat­i di natura immobiliar­e, inoltre, l’elaborazio­ne di planimetri­e per un fabbricato destinato a un particolar­e lotto di terreno, a prescinder­e dal fatto che sia o meno costruito; il rilevament­o e la valutazion­e del rischio e dell’integrità di beni immobili; le opere agricole (dissodamen­to, semina, irrigazion­e e concimazio­ne); i servizi di pulizia e di sorveglian­za.

Il regolament­o Ue definisce la qualificaz­ione delle prestazion­i di deposito, collegando­la alle caratteris­tiche del contratto sottostant­e: il deposito integra una prestazion­e relativa agli immobili quando sia prevista l’attribuzio­ne di una parte dell’edificio ad uso esclusivo del depositant­e.

In conclusion­e, tutti i servizi citati presentano alcune specifiche criticità rispetto all’impostazio­ne data nel tempo dall’agenzia delle Entrate, che necessita una sostanzial­e rivisitazi­one.

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