L’incognita rimanenze nel passaggio alla «cassa»
Le imprese minori devono affrontare quest’anno un cambiamento radicale in ordine alle modalità di determinazione del reddito, passando dal criterio di competenza a quello di cassa. Le modalità sono più di una e si fondano sulla contabilità Iva. In caso in cui si intenda adottare il regime naturale, è necessario quanto meno aprire da subito un conto corrente dedicato all’attività di impresa al fine di individuare con facilità, alla fine del periodo di imposta, i mancati incassi e i mancati pagamenti. L’opzione per il regime delle registrazioni delle operazioni ai fini Iva prescinde dei pagamenti.
Ma la questione che preoccupa maggiormente le imprese minori è la sorte delle rimanenze finali di merci; se lo stock di merci è importante, tale da non poterlo dedurre interamente nel 2017, in base alla norma il residuo non potrà più essere dedotto in futuro. Questa situazione è aggravata dalla circostanza che le imprese minori non possono dedurre negli esercizi successivi le perdite fiscali dell’impresa.
Non si comprende perché il legislatore in questa occasione non abbia ripetuto la disposizione già prevista per i contribuenti minimi (Dm 2 gennaio 2008, articolo 4) con la quale ha consentito il recupero del costo delle rimanenze finali fino al loro integrale esaurimento anche in più anni.
Invece, in questa circostanza del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, la legge stabilisce (comma 18 della legge di bilancio 2017) la deduzione integrale soltanto nel primo anno, con la conseguenza che il costo residuo non potrà più essere dedotto nonostante rappresenti un costo legittimo.
Quindi, le imprese minori con un elevato ammontare di rimanenze non hanno altra possibilità che l’opzione per il regime di contabilità ordinaria, che però dal 2017 sarà vincolante per almeno un triennio. Questo regime comporterà oneri amministrativi più pesanti per l’impresa, ma consentirà la deduzione integrale delle rimanenze iniziali al 31 dicembre 2016 ed eventualmente anche il riporto a nuovo della perdita d’esercizio.
Le rimanenze comprendono anche i servizi in corso di esecuzione. Nella fattispecie, l’impresa che al 31 dicembre non aveva ancora ultimato un servizio rileva le rimanenze sommando i costi sostenuti e questo importo sarà deducibile nel 2017; nell’esercizio del pagamento il ricavo sarà rilevante ai fini irpef. Invece i servizi ultimati concorrono a formare il reddito nel 2016 per competenza e anche se il corrispettivo verrà incassato nel 2017 non concorrerà a formare il reddito imponibile in tale anno.
RESIDUI PERDUTI Solo per il primo anno di uscita dal regime di competenza è ammessa la deduzione in forma integrale dei costi