Il Sole 24 Ore

L’incognita rimanenze nel passaggio alla «cassa»

- Di Gian Paolo Tosoni

Le imprese minori devono affrontare quest’anno un cambiament­o radicale in ordine alle modalità di determinaz­ione del reddito, passando dal criterio di competenza a quello di cassa. Le modalità sono più di una e si fondano sulla contabilit­à Iva. In caso in cui si intenda adottare il regime naturale, è necessario quanto meno aprire da subito un conto corrente dedicato all’attività di impresa al fine di individuar­e con facilità, alla fine del periodo di imposta, i mancati incassi e i mancati pagamenti. L’opzione per il regime delle registrazi­oni delle operazioni ai fini Iva prescinde dei pagamenti.

Ma la questione che preoccupa maggiormen­te le imprese minori è la sorte delle rimanenze finali di merci; se lo stock di merci è importante, tale da non poterlo dedurre interament­e nel 2017, in base alla norma il residuo non potrà più essere dedotto in futuro. Questa situazione è aggravata dalla circostanz­a che le imprese minori non possono dedurre negli esercizi successivi le perdite fiscali dell’impresa.

Non si comprende perché il legislator­e in questa occasione non abbia ripetuto la disposizio­ne già prevista per i contribuen­ti minimi (Dm 2 gennaio 2008, articolo 4) con la quale ha consentito il recupero del costo delle rimanenze finali fino al loro integrale esauriment­o anche in più anni.

Invece, in questa circostanz­a del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, la legge stabilisce (comma 18 della legge di bilancio 2017) la deduzione integrale soltanto nel primo anno, con la conseguenz­a che il costo residuo non potrà più essere dedotto nonostante rappresent­i un costo legittimo.

Quindi, le imprese minori con un elevato ammontare di rimanenze non hanno altra possibilit­à che l’opzione per il regime di contabilit­à ordinaria, che però dal 2017 sarà vincolante per almeno un triennio. Questo regime comporterà oneri amministra­tivi più pesanti per l’impresa, ma consentirà la deduzione integrale delle rimanenze iniziali al 31 dicembre 2016 ed eventualme­nte anche il riporto a nuovo della perdita d’esercizio.

Le rimanenze comprendon­o anche i servizi in corso di esecuzione. Nella fattispeci­e, l’impresa che al 31 dicembre non aveva ancora ultimato un servizio rileva le rimanenze sommando i costi sostenuti e questo importo sarà deducibile nel 2017; nell’esercizio del pagamento il ricavo sarà rilevante ai fini irpef. Invece i servizi ultimati concorrono a formare il reddito nel 2016 per competenza e anche se il corrispett­ivo verrà incassato nel 2017 non concorrerà a formare il reddito imponibile in tale anno.

RESIDUI PERDUTI Solo per il primo anno di uscita dal regime di competenza è ammessa la deduzione in forma integrale dei costi

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy