Il Sole 24 Ore

Rebus tassazione degli utili al termine della nuova Iri

- Di Luca Gaiani

Nuova Iri con rebus tassazione degli utili distribuit­i al termine del regime. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che disciplina la tassa piatta per i redditi delle imprese Irpef trattenuti in azienda, lascia aperti diversi interrogat­ivi su questioni di notevole rilevanza.

Uno dei punti più oscuri è costituito dalla sorte degli utili

che l’impresa o la società di persone ha conseguito nel corso del regime, e tassati con l’aliquota del 24%, che vengono prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza dell’opzione.

Durante il periodo di validità dell’Iri (opzione quinquenna­le esercitabi­le dalle imprese Irpef in contabilit­à ordinaria), l’imponibile viene determinat­o partendo dal reddito di impresa e deducendo gli utili o le riserve di utili attribuiti ai soci nei limiti dei redditi imponibili dell’anno e di esercizi precedenti, ridotti delle perdite ancora riportabil­i a nuovo.

Gli utili prelevati dai soci, e dedotti dal reddito della società (che in tal modo finisce per pagare l’Iri al 24% sul reddito non distribuit­o), costituisc­ono reddito di impresa e concorrono dunque a formare l’imponibile ai fini Irpef e e ai fini delle addizional­i locali per l’intero importo.

Nulla è disposto dalla legge in merito al trattament­o da riservare agli utili tassati in base all’Iri che vengono distribuit­i al titolare o ai soci dopo la scadenza dell’opzione quinquenna­le.

Questo aspetto, che non pare risolvibil­e in via interpreta­tiva, potrebbe essere adeguatame­nte affrontato prevedendo, alternativ­amente: 1 una sorta di prosecuzio­ne del regime Iri fino a esauriment­o (e dunque la tassazione integrale dei soci con contestual­e deduzione dei prelievi dal reddito di impresa della società);

1 una tassazione ridotta in capo ai soci (alla stregua di quanto previsto per i dividendi delle società di capitali su partecipaz­ioni qualificat­e), senza alcuna deduzione per la società.

La prima soluzione, che ha il pregio di rendere omogeneo il regime dei prelievi di redditi tassati in base all’Iri, a prescinder­e dal momento di effettuazi­one, potrebbe generare qualche problema applicativ­o laddove si dovesse continuare a monitorare il plafond di deduzione (soprattutt­o in presenza di perdite riportabil­i al momento di uscita dal regime). Più semplice, invece, pare la seconda ipotesi: uscendo dal regime Iri, ciò che non è stato prelevato, diventa reddito di capitale a imponibili­tà parziale per tener conto (articolo 47 del Tuir) della tassazione già avvenuta a carico della società.

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