Rebus tassazione degli utili al termine della nuova Iri
Nuova Iri con rebus tassazione degli utili distribuiti al termine del regime. Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio 2017, che disciplina la tassa piatta per i redditi delle imprese Irpef trattenuti in azienda, lascia aperti diversi interrogativi su questioni di notevole rilevanza.
Uno dei punti più oscuri è costituito dalla sorte degli utili
che l’impresa o la società di persone ha conseguito nel corso del regime, e tassati con l’aliquota del 24%, che vengono prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza dell’opzione.
Durante il periodo di validità dell’Iri (opzione quinquennale esercitabile dalle imprese Irpef in contabilità ordinaria), l’imponibile viene determinato partendo dal reddito di impresa e deducendo gli utili o le riserve di utili attribuiti ai soci nei limiti dei redditi imponibili dell’anno e di esercizi precedenti, ridotti delle perdite ancora riportabili a nuovo.
Gli utili prelevati dai soci, e dedotti dal reddito della società (che in tal modo finisce per pagare l’Iri al 24% sul reddito non distribuito), costituiscono reddito di impresa e concorrono dunque a formare l’imponibile ai fini Irpef e e ai fini delle addizionali locali per l’intero importo.
Nulla è disposto dalla legge in merito al trattamento da riservare agli utili tassati in base all’Iri che vengono distribuiti al titolare o ai soci dopo la scadenza dell’opzione quinquennale.
Questo aspetto, che non pare risolvibile in via interpretativa, potrebbe essere adeguatamente affrontato prevedendo, alternativamente: 1 una sorta di prosecuzione del regime Iri fino a esaurimento (e dunque la tassazione integrale dei soci con contestuale deduzione dei prelievi dal reddito di impresa della società);
1 una tassazione ridotta in capo ai soci (alla stregua di quanto previsto per i dividendi delle società di capitali su partecipazioni qualificate), senza alcuna deduzione per la società.
La prima soluzione, che ha il pregio di rendere omogeneo il regime dei prelievi di redditi tassati in base all’Iri, a prescindere dal momento di effettuazione, potrebbe generare qualche problema applicativo laddove si dovesse continuare a monitorare il plafond di deduzione (soprattutto in presenza di perdite riportabili al momento di uscita dal regime). Più semplice, invece, pare la seconda ipotesi: uscendo dal regime Iri, ciò che non è stato prelevato, diventa reddito di capitale a imponibilità parziale per tener conto (articolo 47 del Tuir) della tassazione già avvenuta a carico della società.