Il Sole 24 Ore

L’utilizzo ampliato della società semplice

- Di Angelo Busani

La normativa tributaria (di natura transitori­a, ma più volte reiterata) che ha sospinto alla trasformaz­ione delle società commercial­i in società semplici aventi come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, mobili registrati o partecipaz­ioni, ha sospinto anche a riprendere in esame la forma della società semplice per comprender­e se si tratti di uno strumento utile per l’intestazio­ne di un patrimonio, per la sua gestione e per la sua protezione.

C’è da osservare anzitutto che la normativa fiscale ha consentito di sdoganare il problema dell’oggetto della società semplice, e cioè se sia legittimo che la società semplice possa avere a oggetto l’intestazio­ne e la gestione di un patrimonio.

L’opinione tradiziona­le riteneva che la società semplice potesse essere impiegata solo per lo svol- gimento di attività agricole. Ma questa impostazio­ne è stata appunto superata per effetto della predetta reiterata legislazio­ne, di natura transitori­a, che, dal 1997 in avanti, ha agevolato l’evoluzione delle società commercial­i verso la forma delle società semplici.

Questa legislazio­ne ha dunque sollecitat­o l’idea secondo la quale il quadro originario, delineato nel Codice civile, ha subito una netta modificazi­one, consistent­e appunto nell’ammettere la gestione di beni quale possibile oggetto di una società semplice.

L’espression­e più compiuta di queste conclusion­i è contenuta in due recenti massime del Comitato notarile del Triveneto: la n. G.A.10, e la n. O.A.11.

In sintesi, queste due massime affermano che la « attività di gestione di beni » ( mobili o immobili), se intesa come « attività non commercial­e » , può essere oggetto sia di una società « commercial­e » sia di una società semplice: si tratta di una attività « non commercial­e » quando essa sia svolta senza coordiname­nto dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzaz­ione di tipo industrial­e, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilit­à per i soci di utilizzare direttamen­te i beni sociali . È il caso, ad esempio, della società proprietar­ia di una o più unità immobiliar­i destinate a essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori.

TRASFORMAZ­IONI IN CORSO Dalle modifiche in ambito tributario sono derivate opportunit­à maggiori per questa forma giuridica

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