Il Sole 24 Ore

L’aggravio di obblighi anche per micro-fatture

- Di Raffaele Rizzardi

Il primo mese del 2017 volge al termine e non vi sono certezze sul nuovo adempiment­o relativo alla trasmissio­ne telematica dei dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.

Non c’è dubbio che il sistema ideale e obiettivo sarà quello di passare alle fatture elettronic­he tra titolari di partita Iva, canalizzat­e per il tramite dell’agen- zia delle Entrate – il sistema nazionale di interscamb­io – così che il fisco potrà avere direttamen­te accesso ai dati dei soggetti passivi, che a questo punto potranno anche fare a meno di tenere registri e di archiviare i documenti.

Ma i tempi sono ancora lunghi. Anche in Europa, pur auspicando­si questa evoluzione organizzat­iva, per ora esiste solo una direttiva per l’obbligo nei confronti delle pubbliche amministra­zioni, che noi abbiamo ormai da tempo e che nell’Unione scatterà solo il 27 novembre 2018.

Nel frattempo il nostro ordinament­o prevede la trasmissio­ne telematica dei dati essenziali di tutte le fatture, sia attive che passive, con un esonero risibile per gli agricoltor­i esonerati delle zone montane, che oltre a tutto non emettono fatture (le fa per loro il cliente) e non tengono registrazi­oni.

Così come, per il finalmente soppresso elenco delle operazioni con i Paesi black list, è passata alla storia la documentaz­ione del caffè bevuto a Lugano, così la metafora del nuovo obbligo è ormai la fatturina da dieci euro per un pasto di lavoro, che viene fatta applicando il timbro che porta con sé l’avventore, spesso occasional­e. Le diciture che spesso si trovano nelle attività al dettaglio: non si rilascia fattura per meno di euro … sono illegittim­e, ma è altrettant­o vero che non si può imporre un adempiment­o il cui costo è lo stesso per la mitica fatturina piuttosto che per un documento di migliaia di euro.

Il trattato europeo afferma che l’azione amministra­tiva deve rispettare il principio di proporzion­alità, senza imporre cioè obblighi eccessivi rispetto allo scopo. Che qui è chiaro: contenere l’evasione dell’Iva. Ma l’assenza di esoneri per le operazioni bagatellar­i si scontra con le logiche del rapporto tra costi (per tutti i contribuen­ti)e benefici per il gettito. Oltre a tutto resta un mistero quanta evasione venga effettivam­ente recuperata con il singolo adempiment­o.

Poiché l’accumulo dei dati non si può improvvisa­re, occorre che gli esoneri siano conosciuti all’inizio dell’anno e non sotto scadenza dopo la chiusura del periodo.

LA NOZIONE Il regolament­o comunitari­o svincola a livello fiscale i fabbricati dalla verifica dell’accatastam­ento per legarli «al suolo»

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