L’aggravio di obblighi anche per micro-fatture
Il primo mese del 2017 volge al termine e non vi sono certezze sul nuovo adempimento relativo alla trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.
Non c’è dubbio che il sistema ideale e obiettivo sarà quello di passare alle fatture elettroniche tra titolari di partita Iva, canalizzate per il tramite dell’agen- zia delle Entrate – il sistema nazionale di interscambio – così che il fisco potrà avere direttamente accesso ai dati dei soggetti passivi, che a questo punto potranno anche fare a meno di tenere registri e di archiviare i documenti.
Ma i tempi sono ancora lunghi. Anche in Europa, pur auspicandosi questa evoluzione organizzativa, per ora esiste solo una direttiva per l’obbligo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che noi abbiamo ormai da tempo e che nell’Unione scatterà solo il 27 novembre 2018.
Nel frattempo il nostro ordinamento prevede la trasmissione telematica dei dati essenziali di tutte le fatture, sia attive che passive, con un esonero risibile per gli agricoltori esonerati delle zone montane, che oltre a tutto non emettono fatture (le fa per loro il cliente) e non tengono registrazioni.
Così come, per il finalmente soppresso elenco delle operazioni con i Paesi black list, è passata alla storia la documentazione del caffè bevuto a Lugano, così la metafora del nuovo obbligo è ormai la fatturina da dieci euro per un pasto di lavoro, che viene fatta applicando il timbro che porta con sé l’avventore, spesso occasionale. Le diciture che spesso si trovano nelle attività al dettaglio: non si rilascia fattura per meno di euro … sono illegittime, ma è altrettanto vero che non si può imporre un adempimento il cui costo è lo stesso per la mitica fatturina piuttosto che per un documento di migliaia di euro.
Il trattato europeo afferma che l’azione amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità, senza imporre cioè obblighi eccessivi rispetto allo scopo. Che qui è chiaro: contenere l’evasione dell’Iva. Ma l’assenza di esoneri per le operazioni bagatellari si scontra con le logiche del rapporto tra costi (per tutti i contribuenti)e benefici per il gettito. Oltre a tutto resta un mistero quanta evasione venga effettivamente recuperata con il singolo adempimento.
Poiché l’accumulo dei dati non si può improvvisare, occorre che gli esoneri siano conosciuti all’inizio dell’anno e non sotto scadenza dopo la chiusura del periodo.
LA NOZIONE Il regolamento comunitario svincola a livello fiscale i fabbricati dalla verifica dell’accatastamento per legarli «al suolo»