Correzioni da confermare per il visto di conformità
Nell’ultimo anno di applicazione sperimentale del 730 precompilato arriva una significativa modifica per le responsabilità dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione da loro «intermediata».
Caf e professionisti che presentano per conto dei loro assistiti il modello 730 sono infatti da qualche anno obbligati
ad apporre il visto a garanzia della positiva effettuazione di controlli ordinariamente a carico delle Entrate e previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73. Se, a un controllo,il visto si rivela infedele, l’intermediario che ha sottoscritto la dichiarazione risponde non solo per la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione irregolare (30%), ma anche per imposte e interessi che sarebbero ordinariamente dovuti dal contribuente. Il rischio per l’intermediario è azzerato solo se l’infedeltà del visto è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente e in relazione ad alcune informazioni in dichiarazione che attengono alla sfera personale (ad esempio lo status di abitazione principale). Secondo la relazione al decreto legislativo 175/2014, l’obbligazione prevista per chi rilascia il visto infedele avrebbe natura civilistica, escludendo che chi presta l’assistenza «possa rivalersi nei confronti dei contribuenti» in quanto essi farebbero «affidamento circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione».
In questo contesto (peraltro di dubbia legittimità costituzionale) il decreto fiscale che ha preceduto la legge di Bilancio 2017 ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari abilitati di intervenire autonomamente per correggere gli errori commessi nell’apposizione del visto, eliminando così il carico delle maggiori imposte (e correlati interessi) imputabili al contribuente assistito. È stato infatti sancito che l’infedeltà del visto, se non già contestata, può essere oggetto della presentazione di dichiarazione o di comunicazione rettificativa da parte dell’intermediario, anche dopo il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione errata, com’era invece originariamente previsto. Nel caso di correzione spontanea del visto, l’intermediario risponde solo della sanzione, riducibile peraltro nelle misure previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 in tema di ravvedimento operoso. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova disposizione possano retroagire anche ai modelli 730 presentati negli anni precedenti.