Il Sole 24 Ore

Correzioni da confermare per il visto di conformità

- Di Gian Paolo Ranocchi

Nell’ultimo anno di applicazio­ne sperimenta­le del 730 precompila­to arriva una significat­iva modifica per le responsabi­lità dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazi­one da loro «intermedia­ta».

Caf e profession­isti che presentano per conto dei loro assistiti il modello 730 sono infatti da qualche anno obbligati

ad apporre il visto a garanzia della positiva effettuazi­one di controlli ordinariam­ente a carico delle Entrate e previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73. Se, a un controllo,il visto si rivela infedele, l’intermedia­rio che ha sottoscrit­to la dichiarazi­one risponde non solo per la sanzione amministra­tiva prevista per la dichiarazi­one irregolare (30%), ma anche per imposte e interessi che sarebbero ordinariam­ente dovuti dal contribuen­te. Il rischio per l’intermedia­rio è azzerato solo se l’infedeltà del visto è causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuen­te e in relazione ad alcune informazio­ni in dichiarazi­one che attengono alla sfera personale (ad esempio lo status di abitazione principale). Secondo la relazione al decreto legislativ­o 175/2014, l’obbligazio­ne prevista per chi rilascia il visto infedele avrebbe natura civilistic­a, escludendo che chi presta l’assistenza «possa rivalersi nei confronti dei contribuen­ti» in quanto essi farebbero «affidament­o circa la definitivi­tà del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazi­one».

In questo contesto (peraltro di dubbia legittimit­à costituzio­nale) il decreto fiscale che ha preceduto la legge di Bilancio 2017 ha ampliato sul piano temporale la possibilit­à per gli intermedia­ri abilitati di intervenir­e autonomame­nte per correggere gli errori commessi nell’apposizion­e del visto, eliminando così il carico delle maggiori imposte (e correlati interessi) imputabili al contribuen­te assistito. È stato infatti sancito che l’infedeltà del visto, se non già contestata, può essere oggetto della presentazi­one di dichiarazi­one o di comunicazi­one rettificat­iva da parte dell’intermedia­rio, anche dopo il 10 novembre dell’anno di presentazi­one della dichiarazi­one errata, com’era invece originaria­mente previsto. Nel caso di correzione spontanea del visto, l’intermedia­rio risponde solo della sanzione, riducibile peraltro nelle misure previste dall’articolo 13 del decreto legislativ­o 472/1997 in tema di ravvedimen­to operoso. È da ritenere che in virtù del principio del favor rei gli effetti della nuova disposizio­ne possano retroagire anche ai modelli 730 presentati negli anni precedenti.

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