Il Sole 24 Ore

Soglie senza retroattiv­ità nelle indagini sui prelievi

- Di Dario Deotto

Le nuove disposizio­ni sulle indagini finanziari­e relative ai limiti quantitati­vi dei prelievi non possono avere effetto retroattiv­o.

In sede di conversion­e in legge del Dl 193/2016 (legge 225/2016) sono state eliminate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 le parole «o compensi». Si tratta, sostanzial­mente, di una sorta di atto dovuto, visto che la Consulta (sentenza 228/2014) aveva già stabilito l’illegittim­ità della previsione relativa ai prelievi non giustifica­ti per i profession­isti e gli r.

Invece, risulta significat­iva la disposizio­ne, riguardant­e sempre i prelievi non giustifica­ti e riferita solo agli imprendito­ri, che stabilisce dei limiti quantitati­vi, prevedendo che solamente quelli che risultano superiori a 1.000 euro giornalier­i e, comunque, a 5mila euro mensili possono eventualme­nte essere considerat­i come ricavi non dichiarati.

Per considerar­e l’effettiva operativit­à di tale previsione, occorre partire dalla constatazi­one che la norma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 disciplina l’attività istruttori­a degli uffici. Il testo normativo è chiaro: dispone che i versamenti (per tutti i contribuen­ti) e i prelievi (per gli imprendito­ri, con i nuovi limiti quantitati­vi) non giustifica­ti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamen­ti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973. In sostanza, la norma vuole sempliceme­nte dire che i risultati dell’attività istruttori­a vanno “canalizzat­i” in queste specifiche disposizio­ni relative agli accertamen­ti. Dove, ad esempio, per imprendito­ri e profession­isti non si rinviene alcuna presunzion­e legale (diversamen­te da quanto fin qui sostenuto da Cassazione e agenzia delle Entrate). Sicché, sulla base dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 (norma disciplina­nte gli accertamen­ti per imprese e profession­isti), l’ufficio o effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi (ad esempio, versamenti sul conto di assegni intestati) oppure si tratta di presunzion­i semplici, con onere probatorio che incombe sullo stesso ufficio, il quale deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanz­a (se non si tratta di ipotesi ricadenti nell’accertamen­to induttivo cosiddetto «puro»).

Quindi i nuovi limiti quantitati­vi sui prelievi di 1.000 euro giornalier­i e di 5mila euro mensili, non rappresent­ano altro che un “plafond” rilevante, al superament­o, per fare determinat­e valutazion­i in sede di attività istruttori­a. Come tali, non riguardand­o l’attività di accertamen­to, non possono avere alcuna efficacia retroattiv­a.

UTILIZZO CONDIZIONA­TO I limiti di 1000 e 5mila euro introdotti con il Dl fiscale vanno accompagna­ti da successive valutazion­i nell’attività istruttori­a

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