Soglie senza retroattività nelle indagini sui prelievi
Le nuove disposizioni sulle indagini finanziarie relative ai limiti quantitativi dei prelievi non possono avere effetto retroattivo.
In sede di conversione in legge del Dl 193/2016 (legge 225/2016) sono state eliminate dall’articolo 32 del Dpr 600/1973 le parole «o compensi». Si tratta, sostanzialmente, di una sorta di atto dovuto, visto che la Consulta (sentenza 228/2014) aveva già stabilito l’illegittimità della previsione relativa ai prelievi non giustificati per i professionisti e gli r.
Invece, risulta significativa la disposizione, riguardante sempre i prelievi non giustificati e riferita solo agli imprenditori, che stabilisce dei limiti quantitativi, prevedendo che solamente quelli che risultano superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili possono eventualmente essere considerati come ricavi non dichiarati.
Per considerare l’effettiva operatività di tale previsione, occorre partire dalla constatazione che la norma dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 disciplina l’attività istruttoria degli uffici. Il testo normativo è chiaro: dispone che i versamenti (per tutti i contribuenti) e i prelievi (per gli imprenditori, con i nuovi limiti quantitativi) non giustificati sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973. In sostanza, la norma vuole semplicemente dire che i risultati dell’attività istruttoria vanno “canalizzati” in queste specifiche disposizioni relative agli accertamenti. Dove, ad esempio, per imprenditori e professionisti non si rinviene alcuna presunzione legale (diversamente da quanto fin qui sostenuto da Cassazione e agenzia delle Entrate). Sicché, sulla base dell’articolo 39 del Dpr 600/1973 (norma disciplinante gli accertamenti per imprese e professionisti), l’ufficio o effettua una rettifica analitica in presenza di elementi certi (ad esempio, versamenti sul conto di assegni intestati) oppure si tratta di presunzioni semplici, con onere probatorio che incombe sullo stesso ufficio, il quale deve rispettare i parametri di gravità, precisione e concordanza (se non si tratta di ipotesi ricadenti nell’accertamento induttivo cosiddetto «puro»).
Quindi i nuovi limiti quantitativi sui prelievi di 1.000 euro giornalieri e di 5mila euro mensili, non rappresentano altro che un “plafond” rilevante, al superamento, per fare determinate valutazioni in sede di attività istruttoria. Come tali, non riguardando l’attività di accertamento, non possono avere alcuna efficacia retroattiva.
UTILIZZO CONDIZIONATO I limiti di 1000 e 5mila euro introdotti con il Dl fiscale vanno accompagnati da successive valutazioni nell’attività istruttoria