Il Sole 24 Ore

Giudici ancora divisi sul raddoppio

Alcune Ctr si allineano alla Cassazione mentre altre r itengono applicabil­e solo il regime della legge di Stabilità 2016 Posizioni differenti sulla «sopravvive­nza» della disciplina transitori­a dettata dal Dlgs 128/2015

- Dario Deotto

pProsegue la saga giurisprud­enziale sui termini di decadenza di accertamen­to. Secondo la Ctr Lombardia 4936/2016, sezione 27 (presidente Secchi, relatore Candido), la norma transitori­a della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) sulla decadenza dei termini di accertamen­to avrebbe di fatto abrogato il precedente regime transitori­o previsto dal decreto sulla certezza del diritto (il Dlgs 128/2015). All’interno della stessa Ctr, invece, la sezione 67, con la sentenza 4933/2016 depositata il giorno prima, ha espresso parere differente: ognuna delle due norme transitori­e avrebbe una propria autonomia, così che gli atti devono essere regolati dalla leggi vigenti nel tempo in cui sono stati emessi (tempus regit actum).

Sulla stessa linea della Ctr Lombardia 4933/67/2016 si pongono due sentenze della Cassazione (16728/2016 e 26037/ 2016), mentre vi è copiosa giurisprud­enza di merito che si pone sulla linea della sentenza 4936/27/2016.

La vicenda è la fotografia ideale della “costante precarietà” delle questioni fiscali.

L’articolo 2 del Dlgs 128/2015 ha stabilito una speciale disciplina transitori­a che, sostanzial­mente, consentire­bbe di notificare avvisi di accertamen­to con il raddoppio dei termini nonostante l’inoltro della denuncia ex articolo 331 del Codice di procedura penale (Cpp) dopo la scadenza dei termini ordinari di accertamen­to (in deroga a quanto dispone lo stesso Dlgs 128/2015). Questo per gli atti notificati al 2 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto sulla “certezza del diritto”) e per i Processi verbali di contestazi­one (pvc) e gli inviti al contraddit­torio «notificati» a tale ultima data, a condizione che l’atto impositivo sia stato emesso entro il 31 dicembre 2015.

Invece, a tre mesi circa di distanza, la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), che ha riscritto le regole sui termini di decadenza dell’accertamen­to dal periodo d’imposta 2016 in poi, ha previsto un regime transitori­o: per i periodi d’imposta fino al 2015 l’eventuale raddoppio può operare solo qualora la denuncia ex articolo 331 del Cpp venga presentata entro i termini decadenzia­li di accertamen­to.

In sostanza, a distanza di tre mesi vi sono state due norme transitori­e regolanti la stessa materia.

Dalla lettura della norma transitori­a della legge di Stabilità 2016, che fa riferiment­o ai periodi d’imposta anteriori al 2016, si ricaverebb­e l’abrogazion­e del regime transitori­o del Dlgs 128/2015 e l’applicazio­ne di quello nuovo, anche per gli atti che sarebbero stati altrimenti soggetti al primo.

Tuttavia la finalità di una disciplina transitori­a non è quella di abrogare un regime ma, semmai, di preservarl­o pro tempore. Così si potrebbe ritenere che i due regimi siano autonomame­nte applicabil­i: 1 il primo (quello del Dlgs 128/2015) dovrebbe valere per gli atti notificati nei termini stabiliti dall’articolo 2, 7I termini entro i quali l’amministra­zione deve esercitare l’accertamen­to sono soggetti a decadenza (non a prescrizio­ne). Questi termini sono stati più volte modificati nel tempo. Ora, dal periodo d’imposta 2016, viene stabilito che i termini di decadenza (per le imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva, la dichiarazi­one dei sostituti d’imposta) risultano il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one (settimo quando la dichiarazi­one è stata omessa). comma 3, del Dlgs 128; 1 il secondo (quello della legge di Stabilità) dovrebbe riguardare i periodi d’imposta fino al 2015, esclusi gli atti relativi a tali periodi notificati nei termini stabiliti dall’articolo 2, comma 3, del Dlgs 128.

Ad ogni modo, risulta evidente l’estemporan­eità del legislator­e fiscale che, a distanza di pochi mesi, emana due norme transitori­e: una, quella del Dlgs 128/2015, fatta per salvare il noto “infortunio” della Consulta (sentenza 247/2011); l’altra, quella della legge di Stabilità 2016, frutto di un evidente “copia e incolla”.

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