Il Sole 24 Ore

L’istanza di rimborso «integra» la dichiarazi­one

- Luca Benigni Gianni Rota

pL’approvazio­ne di una norma tributaria può prevedere retroattiv­amente la deducibili­tà di alcune voci di costo inserite in dichiarazi­one, a condizione di presentare una nuova dichiarazi­one conforme alle nuove regole. Lo sgravio fiscale, però, non è precluso al contribuen­te che presenta una dichiarazi­one non conforme se, dopo aver effettuato una variazione in aumento, paga le maggiori imposte e presenta in seguito istanza di rimborso. Questo comportame­nto, infatti, ha valore di inte- grazione emendativa. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5931/44/16 (presidente e relatore D’Agostino).

La norma retroattiv­a

Il primo comma dell’articolo 72 del Tuir aveva introdotto due novità a partire dal 1° gennaio 1988: 1 la deducibili­tà fiscale delle somme accantonat­e al fondo oscillazio­ne cambi, istituito per le partite contabili originaria­mente espresse in valuta estera; 1 la retroattiv­ità temporale della norma se le dichiarazi­oni validament­e presentate sono con-

formi alle nuove regole.

Il contenzios­o

Una Spa per il periodo d’imposta 1987 attuava una variazione fiscale in aumento di oltre 5 miliardi di lire, relativa all’accantonam­ento nel fondo oscillazio­ne cambi. In seguito pagava le imposte dovute e chiedeva a rimborso oltre 2,3 miliardi tra Irpeg e Ilor.

La contribuen­te impugnava il silenzio rifiuto dell’Agenzia, sottolinea­ndo che gli accantonam­enti operati risultavan­o deducibili perché compresi nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio secondo il cambio effettivo dell’ultimo mese dell’esercizio e il saldo degli stessi crediti e debiti, valutati secondo il cambio storico del giorno di insorgenza.

Il fisco resisteva, ricordando che, mancando la conformità della dichiarazi­one presentata per il 1987, alla società non spettava alcun rimborso.

Tuttavia, per la contribuen­te, la mancanza di conformità della dichiarazi­one originaria alla norma può essere superata grazie alla presentazi­one congiun- ta dell’istanza di rimborso e della dichiarazi­one reddituale.

La decisione

Il contenzios­o affrontava i gradi di giudizio del merito e quello di legittimit­à. Spettava quindi alla Ctr, quale giudice del rinvio, pronunciar­si. I giudici lombardi affermano che il rimborso è legittimo perché: e la contribuen­te ha determinat­o l’imponibile aumentando­lo di oltre 5 miliardi di lire, sebbene non dovesse né appostare la variazione in aumento né versare Irpeg e Ilor; r la società ha poi presentato l’istanza di rimborso unitamente al modello 760/88 per il 1987, vista l’efficacia retroattiv­a della norma e motivando tale comportame­nto per scongiurar­e possibili conseguenz­e negative derivanti da un pronunciam­ento contrario dell’amministra­zione; t l’istanza di rimborso presentata è un’integrazio­ne emendativa valida e tempestiva e va letta insieme al modello 760/88 con i prospetti e documenti allegati.

L’amministra­zione, secondo i giudici, doveva esaminare tutta la documentaz­ione pervenutal­e e affermare la realizzazi­one della specifica condizione prevista derivante dall’applicazio­ne retroattiv­a della norma tributaria.

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