L’istanza di rimborso «integra» la dichiarazione
pL’approvazione di una norma tributaria può prevedere retroattivamente la deducibilità di alcune voci di costo inserite in dichiarazione, a condizione di presentare una nuova dichiarazione conforme alle nuove regole. Lo sgravio fiscale, però, non è precluso al contribuente che presenta una dichiarazione non conforme se, dopo aver effettuato una variazione in aumento, paga le maggiori imposte e presenta in seguito istanza di rimborso. Questo comportamento, infatti, ha valore di inte- grazione emendativa. Così si è espressa la Ctr Lombardia con la sentenza 5931/44/16 (presidente e relatore D’Agostino).
La norma retroattiva
Il primo comma dell’articolo 72 del Tuir aveva introdotto due novità a partire dal 1° gennaio 1988: 1 la deducibilità fiscale delle somme accantonate al fondo oscillazione cambi, istituito per le partite contabili originariamente espresse in valuta estera; 1 la retroattività temporale della norma se le dichiarazioni validamente presentate sono con-
formi alle nuove regole.
Il contenzioso
Una Spa per il periodo d’imposta 1987 attuava una variazione fiscale in aumento di oltre 5 miliardi di lire, relativa all’accantonamento nel fondo oscillazione cambi. In seguito pagava le imposte dovute e chiedeva a rimborso oltre 2,3 miliardi tra Irpeg e Ilor.
La contribuente impugnava il silenzio rifiuto dell’Agenzia, sottolineando che gli accantonamenti operati risultavano deducibili perché compresi nel limite della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio secondo il cambio effettivo dell’ultimo mese dell’esercizio e il saldo degli stessi crediti e debiti, valutati secondo il cambio storico del giorno di insorgenza.
Il fisco resisteva, ricordando che, mancando la conformità della dichiarazione presentata per il 1987, alla società non spettava alcun rimborso.
Tuttavia, per la contribuente, la mancanza di conformità della dichiarazione originaria alla norma può essere superata grazie alla presentazione congiun- ta dell’istanza di rimborso e della dichiarazione reddituale.
La decisione
Il contenzioso affrontava i gradi di giudizio del merito e quello di legittimità. Spettava quindi alla Ctr, quale giudice del rinvio, pronunciarsi. I giudici lombardi affermano che il rimborso è legittimo perché: e la contribuente ha determinato l’imponibile aumentandolo di oltre 5 miliardi di lire, sebbene non dovesse né appostare la variazione in aumento né versare Irpeg e Ilor; r la società ha poi presentato l’istanza di rimborso unitamente al modello 760/88 per il 1987, vista l’efficacia retroattiva della norma e motivando tale comportamento per scongiurare possibili conseguenze negative derivanti da un pronunciamento contrario dell’amministrazione; t l’istanza di rimborso presentata è un’integrazione emendativa valida e tempestiva e va letta insieme al modello 760/88 con i prospetti e documenti allegati.
L’amministrazione, secondo i giudici, doveva esaminare tutta la documentazione pervenutale e affermare la realizzazione della specifica condizione prevista derivante dall’applicazione retroattiva della norma tributaria.