Sponsor, deduzione limitata senza ritorni attesi sui ricavi
pLe sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Altrimenti, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dal Dm 19 novembre 2008. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Ctp Caltanissetta con la sentenza 1233/1/2016 (presidente Monteleone, relatore Porracciolo).
La controversia scaturisce da un avviso di accertamento con cui l’agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha recuperato a tassazione le somme versate da una società nel 2011 per la sponsorizzazione di una squadra di pallavolo militante nel campionato di serie A2 e di una squadra di calcio militante in prima divisione.
In particolare, dal testo della sentenza emergerebbe che l’ufficio ha ritenuto tali erogazioni antieconomiche e non congrue, alla luce del volume di affari della società e del ristretto bacino di utenza del messaggio pubblicitario.
Su queste basi, l’ufficio ha concluso che tali spese andrebbero riqualificate quali costi di rappresentanza e, pertanto, andrebbero assoggettati al relativo regime fiscale.
La società impugna l’avviso di accertamento, affermando l’economicità e la congruità delle erogazioni in esame, in particolare per il fatto che grazie ai contratti in questione il logo aziendale era stato ampiamente divulgato su scala nazionale, con evidenti benefici in termini pubblicitari.
Inoltre, la ricorrente ricorda che l’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 presume in modo assoluto che costituiscano spese di pubblicità gli stanziamenti a favore di società sportive dilettantistiche fino a un importo annuale di 200mila euro.
La Ctp richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte di cassazione (16596/2015, 21977/2015) secondo cui il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va individuato nella diversità degli obiettivi, dal momento che: 1 costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società, senza alcuna aspettativa di incremento delle vendite; 1 sono spese di pubblicità quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi aziendali, con il fine diretto di incrementare le vendite.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emergeva che, tanto sulle maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano le manifestazioni e sui manifesti delle partite, era indicato solo il logo dell’azienda, ma non veniva pubblicizzato alcun prodotto o marchio aziendale. Inoltre, la società non aveva dimostrato alcuna diretta aspettativa di ritorno commerciale derivante dall’erogazione effettuata.
Su queste basi, la Ctp ha confermato l’inquadramento delle somme operato dall’ufficio in termini di spese di rappresentanza, rigettando il ricorso.