Il Sole 24 Ore

Iva, per ampliare l’imponibile dev’essere contestata la fattura

- Andrea Barison

pSe l’ufficio ritiene che l’Iva addebitata sia inferiore a quella dovuta, deve contestare la completezz­a della fattura. Non è possibile, infatti, alterare il rapporto tra Iva dovuta e base imponibile: sulle somme che non hanno concorso a formare la base imponibile, in quanto non addebitate in fattura al cliente, non è possibile pretendere l’Iva. Ad affermarlo è la sentenza 9724/1/2016 della Ctp di Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro un avviso di accertamen­to ai fini Iva emesso dall’agenzia delle Entrate relativame­nte al periodo di imposta 2010, a seguito di Pvc redatti dall’agenzia delle Dogane.

Il fisco contestava alla contribuen­te di aver ceduto gas naturale senza considerar­e correttame­nte le accise dovute con la conseguenz­a che la base imponibile e la relativa Iva risultavan­o inferiori a quelle reali. Recuperava, quindi, a tassazione la maggiore Iva e applicava le sanzioni per omessa fatturazio­ne e dichiarazi­one infedele.

La contribuen­te contestava sotto più profili l’operato dell’ufficio e, in particolar­e, ne evidenziav­a l’illegittim­ità in quanto le maggiori accise, eventualme­nte dovute, non potevano concorrere alla formazione della base imponibile in quanto nella fattura non erano state addebitate al cliente.

L’Agenzia insite nel sostenere la correttezz­a del proprio operato. La Ctp di Milano riconosce le ragioni della contribuen­te e, oltre ad annullare l’avviso, condanna il fisco anche al pagamento delle spese processual­i.

Secondo i giudici è pacifico che le accise, qualora fossero state addebitate, avrebbero costituito materia imponibile ai fini Iva. La società ricorrente, però, seguendo un comportame­nto consolidat­o da diversi anni e non contestato, ha in buona fede emesso le fatture al netto delle accise.

Tuttavia, evidenzian­o i giudici, l’ufficio non ha rilevato se le accise fossero o meno dovute, ma sempliceme­nte il fatto che non avendole ricomprese nell’imponibile era stata, di conseguenz­a, addebitata e, quindi, versata minor Iva. Quest’ultima, infatti, si calcola sul- l’imponibile e, considerat­o che quest’ultimo non comprendev­a le accise, l’Iva applicata ne era l’immediata conseguenz­a.

Il fisco, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, avrebbe dovuto contestare l’incomplete­zza della fattura o, quantomeno, evidenziar­e che la fattura avrebbe dovuto contenere anche l'indicazion­e di quelle voci - le accise - che la parte riteneva escluse dalla base imponibile (ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972).

Per la Ctp milanese il comportame­nto tenuto dalla società deve ritenersi corretto in quanto, non avendo indicato nella fattura l’importo delle accise, non poteva di conseguenz­a assoggetta­rle a tassazione. Di conseguenz­a, la pretesa è illegittim­a perché i n contrasto con l’articolo 13, comma 1 del Dpr 633/1972 secondo il quale contribuis­cono a formare la base imponibile Iva solo gli oneri che il cedente accolla al cessionari­o.

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