Iva, per ampliare l’imponibile dev’essere contestata la fattura
pSe l’ufficio ritiene che l’Iva addebitata sia inferiore a quella dovuta, deve contestare la completezza della fattura. Non è possibile, infatti, alterare il rapporto tra Iva dovuta e base imponibile: sulle somme che non hanno concorso a formare la base imponibile, in quanto non addebitate in fattura al cliente, non è possibile pretendere l’Iva. Ad affermarlo è la sentenza 9724/1/2016 della Ctp di Milano (presidente Roggero, relatore Chiametti).
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro un avviso di accertamento ai fini Iva emesso dall’agenzia delle Entrate relativamente al periodo di imposta 2010, a seguito di Pvc redatti dall’agenzia delle Dogane.
Il fisco contestava alla contribuente di aver ceduto gas naturale senza considerare correttamente le accise dovute con la conseguenza che la base imponibile e la relativa Iva risultavano inferiori a quelle reali. Recuperava, quindi, a tassazione la maggiore Iva e applicava le sanzioni per omessa fatturazione e dichiarazione infedele.
La contribuente contestava sotto più profili l’operato dell’ufficio e, in particolare, ne evidenziava l’illegittimità in quanto le maggiori accise, eventualmente dovute, non potevano concorrere alla formazione della base imponibile in quanto nella fattura non erano state addebitate al cliente.
L’Agenzia insite nel sostenere la correttezza del proprio operato. La Ctp di Milano riconosce le ragioni della contribuente e, oltre ad annullare l’avviso, condanna il fisco anche al pagamento delle spese processuali.
Secondo i giudici è pacifico che le accise, qualora fossero state addebitate, avrebbero costituito materia imponibile ai fini Iva. La società ricorrente, però, seguendo un comportamento consolidato da diversi anni e non contestato, ha in buona fede emesso le fatture al netto delle accise.
Tuttavia, evidenziano i giudici, l’ufficio non ha rilevato se le accise fossero o meno dovute, ma semplicemente il fatto che non avendole ricomprese nell’imponibile era stata, di conseguenza, addebitata e, quindi, versata minor Iva. Quest’ultima, infatti, si calcola sul- l’imponibile e, considerato che quest’ultimo non comprendeva le accise, l’Iva applicata ne era l’immediata conseguenza.
Il fisco, ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, avrebbe dovuto contestare l’incompletezza della fattura o, quantomeno, evidenziare che la fattura avrebbe dovuto contenere anche l'indicazione di quelle voci - le accise - che la parte riteneva escluse dalla base imponibile (ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972).
Per la Ctp milanese il comportamento tenuto dalla società deve ritenersi corretto in quanto, non avendo indicato nella fattura l’importo delle accise, non poteva di conseguenza assoggettarle a tassazione. Di conseguenza, la pretesa è illegittima perché i n contrasto con l’articolo 13, comma 1 del Dpr 633/1972 secondo il quale contribuiscono a formare la base imponibile Iva solo gli oneri che il cedente accolla al cessionario.