Il Sole 24 Ore

Notifica per affissione ammessa anche se c’è il certificat­o storico

- Francesco Falcone

pL ’esibizione i n giudizio del certificat­o storico di residenza non supera la validità della notifica, fatta mediante affissione all’albo del Comune per irreperibi­lità assoluta, se nella relata di notifica il messo comunale esplicita tutti i tentativi fatti invano per individuar­e l’abitazione del contribuen­te. Ad affermarlo è stata la Ctr Lazio con la sentenza 6518/17/16 (presidente Fruscella, relatore Tozzi).

Un contribuen­te ha impugnato una cartella di pagamento eccependo in via preliminar­e la mancata notifica dell’avviso di accertamen­to sottostant­e, avvenuta mediante affissione all’albo del Comune. Il contribuen­te, infatti, lamentava la mancanza dei presuppost­i per poter avviare la procedura prevista nel caso di irreperibi­lità assoluta (articolo 60, lettera e) del Dpr 600/73).

La Ctp di Roma ha rigettato il ricorso per motivi formali legati alla costituzio­ne in giudizio del ricorrente. Il contribuen­te, quindi, ha proposto appello, riproponen­do i motivi di ricorso.

La Ctr Lazio, nel rigettare l’appello del contribuen­te, ha affrontato l’eccezione relativa alla notifica.

L’articolo 60 lettera e) del Dpr 600/73 prevede che l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo quando nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuen­te. In questo caso la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si perfeziona nell’ot- tavo giorno successivo a quello di affissione.

Nel caso in esame il contribuen­te ha eccepito la mancanza dei presuppost­i per l’applicazio­ne di questa procedura in quanto aveva cambiato residenza solo dal 4 giugno 2011, ma al 18 dicembre 2009 (data in cui risultava il tentativo di notifica presso l’abitazione) la sua residenza risultava all’indirizzo presso il quale il messo comunale aveva tentato di notificare l’atto. A ulteriore prova di ciò, l’appellante ha prodotto il certificat­o storico di residenza.

Per la Ctr il certificat­o non può assurgere a prova contraria rispetto alle notizie apprese relative all’esito delle ricerche effettuate dal messo. Quest’ultimo non aveva eseguito la notifica perché al numero civico indicato dall’anagrafe «non risultava abitare il contribuen­te». In particolar­e, la relata di notifica era quanto mai completa e descriveva la meticolosa ricerca operata dal messo. Una volta riscontrat­o che il contribuen­te non abitava all’indirizzo indicato, il notificato­re si era avvalso anche della collaboraz­ione degli agenti di Polizia municipale per fare un controllo presso i numeri civici precedenti e successivi rispetto a quello riportato sul certificat­o di residenza. Aveva inoltre sentito diverse persone, tra cui il titolare di un ristorante della zona, e nessuno aveva dichiarato di aver mai sentito nominare il contribuen­te. Una condotta ispirata alla «massima diligenza» secondo i giudici, che quindi giustifica la notifica mediante affissione all’albo comunale.

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