Notifica per affissione ammessa anche se c’è il certificato storico
pL ’esibizione i n giudizio del certificato storico di residenza non supera la validità della notifica, fatta mediante affissione all’albo del Comune per irreperibilità assoluta, se nella relata di notifica il messo comunale esplicita tutti i tentativi fatti invano per individuare l’abitazione del contribuente. Ad affermarlo è stata la Ctr Lazio con la sentenza 6518/17/16 (presidente Fruscella, relatore Tozzi).
Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento eccependo in via preliminare la mancata notifica dell’avviso di accertamento sottostante, avvenuta mediante affissione all’albo del Comune. Il contribuente, infatti, lamentava la mancanza dei presupposti per poter avviare la procedura prevista nel caso di irreperibilità assoluta (articolo 60, lettera e) del Dpr 600/73).
La Ctp di Roma ha rigettato il ricorso per motivi formali legati alla costituzione in giudizio del ricorrente. Il contribuente, quindi, ha proposto appello, riproponendo i motivi di ricorso.
La Ctr Lazio, nel rigettare l’appello del contribuente, ha affrontato l’eccezione relativa alla notifica.
L’articolo 60 lettera e) del Dpr 600/73 prevede che l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del Codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo quando nel Comune dove deve eseguirsi la notifica non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente. In questo caso la notifica, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si perfeziona nell’ot- tavo giorno successivo a quello di affissione.
Nel caso in esame il contribuente ha eccepito la mancanza dei presupposti per l’applicazione di questa procedura in quanto aveva cambiato residenza solo dal 4 giugno 2011, ma al 18 dicembre 2009 (data in cui risultava il tentativo di notifica presso l’abitazione) la sua residenza risultava all’indirizzo presso il quale il messo comunale aveva tentato di notificare l’atto. A ulteriore prova di ciò, l’appellante ha prodotto il certificato storico di residenza.
Per la Ctr il certificato non può assurgere a prova contraria rispetto alle notizie apprese relative all’esito delle ricerche effettuate dal messo. Quest’ultimo non aveva eseguito la notifica perché al numero civico indicato dall’anagrafe «non risultava abitare il contribuente». In particolare, la relata di notifica era quanto mai completa e descriveva la meticolosa ricerca operata dal messo. Una volta riscontrato che il contribuente non abitava all’indirizzo indicato, il notificatore si era avvalso anche della collaborazione degli agenti di Polizia municipale per fare un controllo presso i numeri civici precedenti e successivi rispetto a quello riportato sul certificato di residenza. Aveva inoltre sentito diverse persone, tra cui il titolare di un ristorante della zona, e nessuno aveva dichiarato di aver mai sentito nominare il contribuente. Una condotta ispirata alla «massima diligenza» secondo i giudici, che quindi giustifica la notifica mediante affissione all’albo comunale.