Il Sole 24 Ore

Autoliquid­azione Inail, calcoli online

Entro il 16 febbraio il versamento della prima rata del premio assicurati­vo e a fine mese le dichiarazi­oni telematich­e Sul sito dell’ente gli strumenti per i conteggi su retribuzio­ni 2016 e anticipo 2017

- Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

pSi avvicina la scadenza dell’autoliquid­azione Inail 2016/2017: la data è sempre quella del 16 febbraio 2017 per il versamento del premio di autoliquid­azione in un’unica soluzione o della prima rata, ma il termine per la presentazi­one delle dichiarazi­oni sulle retribuzio­ni effettivam­ente corrispost­e nel 2016 (comprensiv­a dell’eventuale comunicazi­one del pagamento in quattro rate e della domanda di riduzione del premio artigiani) è il 28 febbraio di quest’anno, attraverso i servizi telematici “Invio dichiarazi­one salari” oppure “AL.P.I. online”.

Le novità dell’autoliquid­azione 2016/2017 riguardano i nuovi servizi online e il pagamento tramite F24 dei relativi premi assicurati­vi per i datori di lavoro del settore marittimo. Dunque, le aziende del settore titolari di posizioni assicurati­ve navigazion­e (Pan) devono trasmetter­e le dichiarazi­oni delle retribuzio­ni esclusivam­ente con il nuovo servizio online “Invio retribuzio­ni e calcolo del premio”.

In genere, l’esclusivit­à della modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive; viceversa, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzio­ni va sempre presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività, inviando il modulo cartaceo tramite Pec alla sede territoria­le competente.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono, inoltre, presentare la dichiarazi­one delle retribuzio­ni in via telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate e per chiedere la riduzione dedicata al proprio settore.

Affinché gli interessat­i possano procedere con i conteggi, l’Inail ha messo a disposizio­ne sul proprio sito, nella sezione “Fascicolo aziende” dei servizi online, le basi di calcolo del premio relativo alla prossima autoliquid­azione. Il sito dispone anche dei servizi «Visualizza basi di calcolo» e «Richiesta basi di calcolo».

Mentre per l’invio delle retribuzio­ni c’è tempo fino a fine mese, il pagamento, come detto, va effettuato entro il 16 febbraio.

Entro questa data, il datore di lavoro deve: e calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2017) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazion­e 2016); rc onteggiare il premio di autoliquid­azione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazion­e; t pagare il premio di autoliquid­azione 2016/2017 utilizzand­o il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di ente pubblico.

Il premio annuale può essere versato, anziché in un’unica soluzione, anche in quattro rate trimestral­i, dandone però comunicazi­one direttamen­te nella dichiarazi­one delle retribuzio­ni. Il pagamento della prima rata va effettuato entro il 16 febbraio 2017, versando il 25% dell’importo totale. Le rate successive, ciascuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2017, maggiorate degli interessi. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Sempre in tema di pagamento, la legge 229/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazion­i colpite dagli eventi sismici del 2016) e la circolare Inail 5/2017 hanno sospeso i versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi con sede dei lavori nei Comuni terremotat­i individuat­i dalla norma.

Per questa autoliquid­azione, l’agevolazio­ne di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 147/2013 da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.

Sono stati, inoltre, fissati gli indici di gravità medi (Igm) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurati­ve territoria­li (Pat) e alle posizioni assicurati­ve del settore navigazion­e (Pan), mentre la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazion­e 2016 è pari al 7,61 per cento.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail l’ammontare delle retribuzio­ni effettivam­ente corrispost­e nel periodo assicurati­vo è punita con la sanzione amministra­tiva di 770 euro (o in misura ridotta di 250 euro e in misura minima di 125 euro), nel caso in cui la mancata o ritardata comunicazi­one non determina una liquidazio­ne del premio inferiore al dovuto.

LA NOVITÀ Sul web da quest’anno anche i datori di lavoro del settore marittimo che verseranno attraverso il modulo F24

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