Con richiesta preventiva Sconti per edilizia e imprese artigiane senza infortuni
pIn sede di autoliquidazione del premio Inail è bene che l’azienda presti attenzione ad applicare le riduzioni di cui può usufruire.
In primo luogo, lo sconto introdotto dalla legge di Stabilità 2014, che si applica – sussistendone gli specifici requisiti (sui quali è intervenuta la circolare Inail 6/2017) – ai premi ordinari delle polizze dipendenti, ai premi delle polizze navigazione marittima e ai premi speciali unitari delle polizze artigiani: la misura della riduzione sulla regolazione 2016 è pari al 16,61%, mentre la misura dello sconto da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48 per cento.
Ci sono, poi, altre riduzioni del premio legate al settore di appartenenza, come, per esempio, lo sconto pari al 7,61% rivolto alle imprese artigiane (legge 296/2006 e Dm del 30 settembre 2016), che si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione. Per il saldo 2016 sono ammesse allo sconto le imprese in regola con gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato i nfortuni nel biennio 2014-2015 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando, nella dichiarazione salari del 2015, la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art.1, commi 780 e 781”. L’applicazione di questa riduzione anche alla regolazione del 2017 (quindi in sede di autoliquidazione del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione allo sconto, che si effettua barrando la casella indicata, nella prossima dichiarazione salari 2016 da presenta- re entro il 28 febbraio 2017.
Per il settore edile, anche quest’anno il decreto Lavoro-Economia del 10 novembre 2016 ha confermato la riduzione dell’11,50% del premio applicabile alla regolazione 2016. L’agevolazione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili; condizione necessaria è la regolarità contributiva. Inoltre, lo sconto non si applica ai datori di lavoro con condanne, passate in giudicato,