Il Sole 24 Ore

Reati fiscali, l’esecuzione prosegue

Le misure di prevenzion­e sono prevalenti solo per i casi previsti dal Codice antimafia Il sequestro non ferma la vendita e l’assegnazio­ne dell’immobile

- Giovanbatt­ista Tona

pIl sequestro e la confisca prevalgono sulle procedure esecutive solo se riguardano reati previsti dal Codice antimafia. Altrimenti, le misure di prevenzion­e disposte nel procedimen­to penale non fermano l’esecuzione. Lo afferma il Tribunale civile di Trento che, con l’ordinanza del 26 ottobre 2016 (giudice Attanasio), ha respinto la richiesta del Pm di revocare un decreto di trasferime­nto di un immobile venduto all’asta ma anche sequestrat­o dal giudice penale nell’ambito di un procedimen­to penale per reati tributari.

La vicenda

L’immobile era stato pignorato a un debitore poi sottoposto a indagine per evasione; frattanto il giudice dell’esecuzione aveva posto in vendita l’immobile e se lo era aggiudicat­o la moglie del debito- re, in regime di separazion­e dei beni. Su richiesta del Pm, il Gip aveva disposto il sequestro dell’immobile in vista della confisca per equivalent­e, non essendo stato reperito nel patrimonio dell’indagato il provento dei reati tributari. Ma il giudice dell’esecuzione aveva emesso il decreto di trasferime­nto. Il Pm allora aveva chiesto la revoca del decreto per consegnare il bene al custode nominato nel giudizio penale. Invocava in particolar­e la prevalenza del sequestro sull’esecuzione.

La decisione

Ma il Tribunale di Trento non ha accolto la richiesta. Secondo il giudice, la preclusion­e alla prosecuzio­ne delle procedure esecutive individual­i è prevista solo per le misure di prevenzion­e dall’articolo 55 del Codice antimafia (decreto legislativ­o 159/2011) e per la con- fisca allargata (articolo 12-sexies del decreto legge 306/92) in base all’articolo 1, comma 190, della legge 228/2012. Il carattere eccezional­e di questa disciplina troverebbe conferma nel fatto che non si applica alle misure di prevenzion­e disposte prima dell’entrata in vigore del Codice antimafia se il bene non sia stato ancora confiscato o quando, pur essendo intervenut­a la confisca, il bene sia stato già trasferito o aggiudicat­o, sia pure in via provvisori­a.

Nel caso esaminato dal giudice, il sequestro è volto a una confisca per equivalent­e in base all’articolo 322-ter del Codice penale (estesa ai reati tributari dall’articolo 1, comma 143, della legge 244/2007); senza un esplicito richiamo, non si potrebbe applicare la disciplina che preclude la prosecuzio­ne della procedura esecutiva.

Il giudice segnala anche che la 7 Si tratta di misure disposte nei confronti di soggetti ritenuti socialment­e pericolosi a seguito di un procedimen­to diverso da quello penale. Sono previste misure personali e patrimonia­li e si applicano per impedire altri reati. Nei procedimen­ti patrimonia­li viene emesso in via provvisori­a il sequestro dei beni la cui provenienz­a appaia illecita; a seguito del giudizio di prevenzion­e viene emessa la confisca, con cui lo Stato incamera in modo definitivo i beni sequestrat­i. trascrizio­ne del sequestro preventivo non è stata cancellata, in quanto estranea al novero delle iscrizioni pregiudizi­evoli contemplat­e dall’articolo 586 del Codice di procedura civile. Il mantenimen­to della trascrizio­ne lascia impregiudi­cata la questione relativa alla qualità di «persona estranea al reato» dell’aggiudicat­aria (proprio perché moglie dell’indagato) e quindi la possibilit­à che sia o no in futuro adottato il provvedime­nto di confisca. D’altro canto il regime di separazion­e dei beni della coniuge aggiudicat­aria impedisce comunque all’immobile di entrare nel patrimonio dell’indagato.

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