Concordato, taglio dell’Iva senza transazione
pDal 1° gennaio scorso il debitore deve ricorrere alla transazione fiscale per proporre il pagamento parziale dei tributi - comprese Iva e ritenute - nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Lo ha previsto la legge di bilancio (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), che ha modificato l’articolo 182-ter della legge fallimentare (regio decreto 267/1942). Invece, fino al 31 dicembre 2016 continua a operare un “doppio binario” alternativo: il debitore può accedere alla transazione fiscale, pagando però per intero Iva e ritenute; oppure può decidere di non avvalersi della tran- sazione e di procedere alla falcidia anche di queste voci di debito.
È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano che, con il decreto del 29 dicembre 2016 (presidente Macchi, relatore Rolfi), si è espresso sulla legittimità di una proposta di concordato preventivo che, senza transazione fiscale, prevedeva la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate.
I giudici prendono le mosse dalla recente decisione della Cassazione a Sezioni unite (sentenza 26988 del 27 dicembre 2016), che ha affermato come l’infalcidiabilità del credito Iva, prevista dalla vecchia versione dell’articolo 182- ter della legge fallimentare, si applichi solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.
Principio innovatore rispetto ai precedenti della stessa Cassazione (si veda, tra le altre, la sentenza 9541/2014), che in passato aveva sostenuto che la non falcidiabilità dei crediti Iva e delle ritenute operate e non versate costituirebbe una regola sostanziale operante anche al di fuori della transazione fiscale. Una posizione confermata anche dalla Consulta che, con la sentenza 225/2014, aveva precisato che tale regola imporrebbe per qualunque ipotesi di concordato preven- tivo il pagamento integrale dei crediti per Iva e ritenute, conferendo loro un «trattamento peculiare e inderogabile», tale da renderli «super-privilegiati».
Il Tribunale di Milano, seguendo le Sezioni unite, ha ritenuto legittima la proposta del debitore contenente la falcidia dell’Iva in assenza di transazione fiscale. I giudici hanno infatti ribadito la specialità della regola contenuta nella versione in vigore fino al 2016 dell’art 182-ter della legge fallimentare; specialità da cui discende l’inapplicabilità del vecchio articolo 182-ter al concordato senza transazione fiscale. Di conseguenza, secondo il tribunale, al di fuori della transazione fiscale, si possono ridurre Iva e ritenute.
Il decreto è coerente con la riforma prevista dalla legge di bilancio, per cui con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristrutturazione del debito è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato di tutti i tributi, compresi Iva e ritenute purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Novità che ha allineato il nostro ordinamento con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia Ue (sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14).