Il Sole 24 Ore

Concordato, taglio dell’Iva senza transazion­e

- Giuseppe Acciaro

pDal 1° gennaio scorso il debitore deve ricorrere alla transazion­e fiscale per proporre il pagamento parziale dei tributi - comprese Iva e ritenute - nel concordato preventivo e negli accordi di ristruttur­azione dei debiti. Lo ha previsto la legge di bilancio (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), che ha modificato l’articolo 182-ter della legge fallimenta­re (regio decreto 267/1942). Invece, fino al 31 dicembre 2016 continua a operare un “doppio binario” alternativ­o: il debitore può accedere alla transazion­e fiscale, pagando però per intero Iva e ritenute; oppure può decidere di non avvalersi della tran- sazione e di procedere alla falcidia anche di queste voci di debito.

È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano che, con il decreto del 29 dicembre 2016 (presidente Macchi, relatore Rolfi), si è espresso sulla legittimit­à di una proposta di concordato preventivo che, senza transazion­e fiscale, prevedeva la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate.

I giudici prendono le mosse dalla recente decisione della Cassazione a Sezioni unite (sentenza 26988 del 27 dicembre 2016), che ha affermato come l’infalcidia­bilità del credito Iva, prevista dalla vecchia versione dell’articolo 182- ter della legge fallimenta­re, si applichi solo nell’ipotesi di proposta di concordato accompagna­ta da una transazion­e fiscale.

Principio innovatore rispetto ai precedenti della stessa Cassazione (si veda, tra le altre, la sentenza 9541/2014), che in passato aveva sostenuto che la non falcidiabi­lità dei crediti Iva e delle ritenute operate e non versate costituire­bbe una regola sostanzial­e operante anche al di fuori della transazion­e fiscale. Una posizione confermata anche dalla Consulta che, con la sentenza 225/2014, aveva precisato che tale regola imporrebbe per qualunque ipotesi di concordato preven- tivo il pagamento integrale dei crediti per Iva e ritenute, conferendo loro un «trattament­o peculiare e inderogabi­le», tale da renderli «super-privilegia­ti».

Il Tribunale di Milano, seguendo le Sezioni unite, ha ritenuto legittima la proposta del debitore contenente la falcidia dell’Iva in assenza di transazion­e fiscale. I giudici hanno infatti ribadito la specialità della regola contenuta nella versione in vigore fino al 2016 dell’art 182-ter della legge fallimenta­re; specialità da cui discende l’inapplicab­ilità del vecchio articolo 182-ter al concordato senza transazion­e fiscale. Di conseguenz­a, secondo il tribunale, al di fuori della transazion­e fiscale, si possono ridurre Iva e ritenute.

Il decreto è coerente con la riforma prevista dalla legge di bilancio, per cui con la proposta di concordato preventivo o con gli accordi di ristruttur­azione del debito è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionat­o di tutti i tributi, compresi Iva e ritenute purché il piano ne preveda la soddisfazi­one in misura non inferiore a quella realizzabi­le, in ragione della collocazio­ne preferenzi­ale, sul ricavato dei beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Novità che ha allineato il nostro ordinament­o con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia Ue (sentenza del 7 aprile 2016 nella causa C-546/14).

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