Alberto Bosco e Josef Tschöll
circolare n. 188, del 17 giugno 1994 dell’Inps ha precisato che i soci svantaggiati non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori da porre al denominatore della frazione per il calcolo della percentuale. Per tale motivo, per determinare l’aliquota prevista dalla legge 381/ 91 ( 30%) occorre fare il rapporto percentuale fra i lavoratori svantaggiati e i lavoratori non svantaggiati. In secondo luogo, per determinare il parametro temporale di rispetto della citata percentuale minima occorre tenere presente quanto indicato dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, rispondendo all’interpello n. 4/ 2008 presentato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro. In tale risposta il Ministero ha affermato che « una certa oscillazione nella dimensione quantitativa dell’organico della cooperativa è assolutamente fisiologico e segno di vitalità dell’impresa sul mercato. Pertanto una rigida applicazione della norma comporterebbe quale irragionevole conseguenza la mancata possibilità di conservazione del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati oppure l’obbligo di assumere altro personale svantaggiato, ancorché non necessario, per ripristinare il rapporto percentuale. In questa prospettiva, quindi, è stato statuito che l’arco temporale ragionevolmente congruo entro il quale le cooperative sociali debbano ristabilire il limite numerico previsto dalla legge è fissato autonomamente da ciascuna Regione ( ad esempio nel Lazio e in Lombardia è pari a 6 mesi) e in assenza di una norma regionale ad hoc, non deve andare oltre i 12 mesi » .
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