Il Sole 24 Ore

Il caso pratico

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La società Alfa Srl si accorge di non aver operato una variazione in diminuzion­e nella dichiarazi­one relativa al periodo d'imposta 2014, per 5.500 euro. Presenta la dichiarazi­one integrativ­a di Unico 2015 entro il 31 dicembre 2016, a norma del nuovo articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998, ed evidenzia un saldo Ires a credito di 5.500 euro che, in base al successivo comma 8-bis dell'articolo 2, potrà utilizzare in compensazi­one (articolo 17, Dlgs 241/1997) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazi­one dell'integrativ­a. Detto credito deve essere evidenziat­o nella dichiarazi­one relativa al periodo d'imposta in cui è stata presentata l'integrativ­a a favore, vale a dire, nel modello Dirette 2017 – SC. Inoltre si supponga che l'Ires a debito per il 2016 risultante dal modello 2017 sia pari a 6.000 euro. Seguendo le bozze al modello di dichiarazi­one DR – SC e le relative istruzioni risulta quanto segue.

01 QUADRO DICHIARAZI­ONE INTEGRATIV­A

In primo luogo il credito deve essere evidenziat­o nel nuovo quadro DI indicando il codice del tributo cui il credito si riferisce (2003), il periodo d'imposta di formazione del credito (2014) e il maggior credito risultante dall'integrativ­a a favore (5.500,00)

02 QUADRO IRES

Le istruzioni al quadro RN relative al rigo RN 23 (Imposta a debito) dispongono che se è stato compilato un rigo del quadro DI con il codice tributo 2003 (Ires), l'importo da riportare nella colonna 1 del quadro RX1 (imposta a debito risultante dalla presente dichiarazi­one) deve essere preventiva­mente diminuito del credito indicato alla colonna 5 del quadro DI. Di conseguenz­a, nel rigo RN23, colonna 3, risulterà il debito Ires (6.000,00)

03 QUADRO DEBITI/CREDITI

Nel rigo RX1, invece, risultando il credito Ires da integrativ­a pari a Euro 5.500,00 (rigo DI1, colonna 5), occorrerà indicare un importo pari Euro 500,00 (6.000 – 5.500) In base a tale procedura, tuttavia, appare obbligato, prima dell'utilizzo del credito in compensazi­one libera, l'inseriment­o dello stesso nella dichiarazi­one dei redditi relativa all'anno in cui è sorto e l'eventuale compensazi­one “verticale” con debiti della medesima natura.

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