Il Sole 24 Ore

Corto circuito sugli errori contabili

Il credito va r iportato nel quadro DI anche se con indicazion­e separata - Si allontana l’utilizzo immediato prefigurat­o dal Dl

- Gio.Gav. Ric.Gio. © RIPRODUZIO­NE RISERVATA

Le bozze del modello Redditi SC lasciano perplessi anche con riferiment­o al credito derivante da una integrativ­a dovuta al recupero di un errore contabile.

Il testo dell'articolo 5 del Dl 193/2016 definitiva­mente approvato ha previsto la possibilit­à di utilizzare l'integrativ­a a favore anche nel caso di correzione di errori contabili di competenza.

Sul tema era intervenut­a la circolare n. 31/E/2013, la quale aveva previsto un'articolata procedura per il recupero della deduzione di tali errori allorquand­o l'utilizzo dell'inte- grativa a favore era limitato all'anno successivo. Tale documento prevedeva che il contribuen­te dovesse procedere ad autoliquid­are la dichiarazi­one nella quale era stato commesso l'errore (pro fisco) e di tutte quelle successive fino a giungere al primo periodo d'imposta per il quale si poteva validament­e far emergere il credito tramite integrativ­a a favore.

Detta procedura ora è divenuta inutile grazie all'estensione del periodo di utilizzabi­lità dell'integrativ­a oltre l'anno e per questo nelle bozze ai modelli sono state eliminate le se- zioni riguardant­i gli “errori contabili” (quadro RS).

Tuttavia, permane il dubbio circa l'individuaz­ione del momento di utilizzabi­lità dei crediti emergenti dalla correzione degli errori contabili, in consideraz­ione del testo normativo (non chiaro) che farebbe supporre che, per tali casistiche il relativo credito sarebbe immediatam­ente utilizzabi­le, in deroga alla regola generale introdotta per le integrativ­e presentate oltre il termine dell'anno.

Dalle bozze del modello dichiarati­vo riservato alle società di capitali emerge che anche il credito da dichiarazi­one integrativ­a “figlia” di un errore contabile deve essere indicato a quadro DI, pur se con separata indicazion­e (colonna 4). Tale importo, tuttavia, viene poi cumulato (a colonna 5) con il credito di ogni altra dichiarazi­one integrativ­a e subisce la stessa trafila di quest'ultimo. Per cui non è dato comprender­e in cosa consista la “specialità” del credito da errore contabile rispetto a quello da “integrativ­a ordinaria”. Stando ad una interpreta­zione letterale delle novità recate dall'articolo 5 del Dl 193/2016, il credito da integrativ­a a fronte di un errore contabile dovrebbe sempre potersi utilizzare in compensazi­one sin dal giorno successivo alla presentazi­one del modello integrati- vo. Ma, sulla base delle attuali bozze dichiarati­ve, tutto già risulta impossibil­e.

Va ricordato che la disciplina fiscale del recupero dell'errore contabile deve essere adattata a quanto previsto dai nuovi principi contabili, emanati dall'Oic a fine 2016. Infatti, secondo il principio contabile Oic 29 (paragrafo 49), la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabiliz­zata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore e solo in caso di errore non rilevante la correzione avviene a conto economico. Si tratta di una novità non ancora disciplina­ta dal Tuir.

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