Corto circuito sugli errori contabili
Il credito va r iportato nel quadro DI anche se con indicazione separata - Si allontana l’utilizzo immediato prefigurato dal Dl
Le bozze del modello Redditi SC lasciano perplessi anche con riferimento al credito derivante da una integrativa dovuta al recupero di un errore contabile.
Il testo dell'articolo 5 del Dl 193/2016 definitivamente approvato ha previsto la possibilità di utilizzare l'integrativa a favore anche nel caso di correzione di errori contabili di competenza.
Sul tema era intervenuta la circolare n. 31/E/2013, la quale aveva previsto un'articolata procedura per il recupero della deduzione di tali errori allorquando l'utilizzo dell'inte- grativa a favore era limitato all'anno successivo. Tale documento prevedeva che il contribuente dovesse procedere ad autoliquidare la dichiarazione nella quale era stato commesso l'errore (pro fisco) e di tutte quelle successive fino a giungere al primo periodo d'imposta per il quale si poteva validamente far emergere il credito tramite integrativa a favore.
Detta procedura ora è divenuta inutile grazie all'estensione del periodo di utilizzabilità dell'integrativa oltre l'anno e per questo nelle bozze ai modelli sono state eliminate le se- zioni riguardanti gli “errori contabili” (quadro RS).
Tuttavia, permane il dubbio circa l'individuazione del momento di utilizzabilità dei crediti emergenti dalla correzione degli errori contabili, in considerazione del testo normativo (non chiaro) che farebbe supporre che, per tali casistiche il relativo credito sarebbe immediatamente utilizzabile, in deroga alla regola generale introdotta per le integrative presentate oltre il termine dell'anno.
Dalle bozze del modello dichiarativo riservato alle società di capitali emerge che anche il credito da dichiarazione integrativa “figlia” di un errore contabile deve essere indicato a quadro DI, pur se con separata indicazione (colonna 4). Tale importo, tuttavia, viene poi cumulato (a colonna 5) con il credito di ogni altra dichiarazione integrativa e subisce la stessa trafila di quest'ultimo. Per cui non è dato comprendere in cosa consista la “specialità” del credito da errore contabile rispetto a quello da “integrativa ordinaria”. Stando ad una interpretazione letterale delle novità recate dall'articolo 5 del Dl 193/2016, il credito da integrativa a fronte di un errore contabile dovrebbe sempre potersi utilizzare in compensazione sin dal giorno successivo alla presentazione del modello integrati- vo. Ma, sulla base delle attuali bozze dichiarative, tutto già risulta impossibile.
Va ricordato che la disciplina fiscale del recupero dell'errore contabile deve essere adattata a quanto previsto dai nuovi principi contabili, emanati dall'Oic a fine 2016. Infatti, secondo il principio contabile Oic 29 (paragrafo 49), la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore e solo in caso di errore non rilevante la correzione avviene a conto economico. Si tratta di una novità non ancora disciplinata dal Tuir.