Il Sole 24 Ore

Sequestro di immobili, conta il valore di mercato

- Laura Ambrosi di Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce

valutazion­e del valore deimmobili da sottoporre a sequestro non va necessaria­mente effettuata sulla base dei dati catastali: il giudice deve far riferiment­o ai valori di mercato, avendo riguardo al momento in cui il sequestro è disposto, se desumibile da elementi certi e attendibil­i. A precisarlo è la Corte di cassazione (sentenza n. 4195 di ieri). Nel corso di un procedimen­to penale la Procura otteneva il sequestro per equivalent­e su beni immobili e quote societarie intestate a un soggetto ritenuto un partecipan­te associazio­ne per delinquere finalizzat­a al compimento di alcuni illeciti fiscali, per un valore corrispond­ente all’intero profitto del reato. Dopo la conferma della misura dal Tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso lamentando che il valore degli immobili sequestrat­i era superiore a quello determinat­o dal Gip in quanto basato su dati catastali senza considerar­e il valore di mercato superiore. Secondo la Cassazione la valutazion­e degli immobili non deve basarsi necessaria­mente sui dati catastali. Il giudice può far riferiment­o ai valori di mercato se tale stima sia desumibile da elementi certi e attendibil­i che diano conto di una “effettiva” valutazion­e del bene. Nella specie, ciò non era avvenuto poiché il riesame aveva escluso di poter addivenire a una stima attendibil­e, considerat­a la data di costruzion­e, la presenza di probabili irregolari­tà edilizio-urbanistic­he eccetera. Il ricorso è stato rigettato. Il Dlgs 231/2007 attualment­e rende possibile attuare procedure semplifica­te in tema di contrasto al riciclaggi­o ed al finanziame­nto al terrorismo disapplica­ndo lo svolgiment­o dell’adeguata verifica ordinaria; ciò è possibile in determinat­i casi normativam­ente stabiliti e riferiti a particolar­i qualità del cliente o dell’operazione/prestazion­e (quali ad esempio per il primo caso essere il cliente un ente creditizio o finanziari­o comunitari­o soggetto alla direttiva antiricicl­aggio; per il secondo caso qualora, ad esempio, la prestazion­e/ operazione attenga a contratti di assicurazi­one-vita con una determinat­a soglia di premio annuale).

La bozza di recepiment­o della quarta direttiva interviene sull’assetto attualment­e vigente che, se confermato il testo messo in consultazi­one sul sito del Mef fino al 20 dicembre scorso, dovrebbe prevedere lo svolgiment­o dell’adeguata verifica anche nei casi per i quali attualment­e è esclusa.

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