Sequestro di immobili, conta il valore di mercato
valutazione del valore deimmobili da sottoporre a sequestro non va necessariamente effettuata sulla base dei dati catastali: il giudice deve far riferimento ai valori di mercato, avendo riguardo al momento in cui il sequestro è disposto, se desumibile da elementi certi e attendibili. A precisarlo è la Corte di cassazione (sentenza n. 4195 di ieri). Nel corso di un procedimento penale la Procura otteneva il sequestro per equivalente su beni immobili e quote societarie intestate a un soggetto ritenuto un partecipante associazione per delinquere finalizzata al compimento di alcuni illeciti fiscali, per un valore corrispondente all’intero profitto del reato. Dopo la conferma della misura dal Tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso lamentando che il valore degli immobili sequestrati era superiore a quello determinato dal Gip in quanto basato su dati catastali senza considerare il valore di mercato superiore. Secondo la Cassazione la valutazione degli immobili non deve basarsi necessariamente sui dati catastali. Il giudice può far riferimento ai valori di mercato se tale stima sia desumibile da elementi certi e attendibili che diano conto di una “effettiva” valutazione del bene. Nella specie, ciò non era avvenuto poiché il riesame aveva escluso di poter addivenire a una stima attendibile, considerata la data di costruzione, la presenza di probabili irregolarità edilizio-urbanistiche eccetera. Il ricorso è stato rigettato. Il Dlgs 231/2007 attualmente rende possibile attuare procedure semplificate in tema di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo disapplicando lo svolgimento dell’adeguata verifica ordinaria; ciò è possibile in determinati casi normativamente stabiliti e riferiti a particolari qualità del cliente o dell’operazione/prestazione (quali ad esempio per il primo caso essere il cliente un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva antiriciclaggio; per il secondo caso qualora, ad esempio, la prestazione/ operazione attenga a contratti di assicurazione-vita con una determinata soglia di premio annuale).
La bozza di recepimento della quarta direttiva interviene sull’assetto attualmente vigente che, se confermato il testo messo in consultazione sul sito del Mef fino al 20 dicembre scorso, dovrebbe prevedere lo svolgimento dell’adeguata verifica anche nei casi per i quali attualmente è esclusa.