Il Sole 24 Ore

Quadro RW, ultima chiamata

Invio della dichiarazi­one integrativ­a per chi ha ader ito alla pr ima voluntary Scade oggi la sanatoria senza sanzioni per il monitoragg­io fiscale

- Valerio Vallefuoco Dario Deotto

pOggi ultima chiamata per sanare gli obblighi di monitoragg­io fiscale per chi ha presentato la domanda di collaboraz­ione volontaria internazio­nale ai sensi della legge 186/2014 (la cosiddetta voluntary disclosure 1.0). La precedente norma consentiva infatti di regolarizz­are le sole violazioni fiscali relative ad attività detenute all’estero fino all’anno 2013. La procedura non esonerava, bisogna rammentarl­o, i contribuen­ti dalla dichiarazi­one di tali attività estere per i successivi anni 2014 e 2015, rispettiva­mente, nei modelli Unico 2015 e 2016 (quadro RW). Pertanto molti contribuen­ti la cui istanza ancora non era stata inviata ovvero era in discussion­e presso gli uffici finanziari avevano tralasciat­o tale attività in attesa della definizion­e della loro procedura.

La nuova procedura prevista dalla legge di conversion­e del decreto Fiscale consente ai ritardatar­i di sanare entro oggi la loro posizione. La legge riapre i termini per esperire la procedura di collaboraz­ione volontaria in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale) al 31 luglio 2017. La stessa trova applicazio­ne sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarati­ve relative a imposte erariali.

A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, è prevista la presentazi­one della domanda di accesso alla procedura , limitatame­nte alle violazioni dichiarati­ve per le attività detenute all’estero, anche se in precedenza è sta- ta presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. È prevista altresì la facoltà di presentare istanza per la collaboraz­ione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 1.0 limitatame­nte ai soli profili internazio­nali.

Analogamen­te alla precedente normativa, sono presenti delle norme che consentono l o slittament­o dei termini di decadenza per l’accertamen­to delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazi­one delle sanzioni. Rispetto alla precedente versione, però, quella attuale prevede che per le attività e gli investimen­ti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarati­vi e di monitoragg­io , limitatame­nte al 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedent­e la data di presentazi­one dell’istanza di collaboraz­ione volontaria, a condizione che tali informazio­ni siano state analiticam­ente illustrate nella relazione di accompagna­mento all’istanza di voluntary disclosure e sia versato (entro il 30 settembre 2017) in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Tale nuova possibi- lità risolve il problema del vuoto lasciato dalla precedente normativa che consentiva la sola di regolarizz­are delle violazioni fiscali relative ad attività detenute all’estero fino all’anno 2013 non esonerando i contribuen­ti dalla dichiarazi­one di tali attività estere per i successivi anni 2014 e 2015, rispettiva­mente, nei modelli Unico 2015 e 2016 (quadro RW). Oggi il contribuen­te potrà sanare fino al momento della presentazi­one dell’istanza e se non desidera che le attività finanziari­e da lui detenute all’estero vengano inserite nella sua dichiarazi­one potrà optare immediatam­ente per il rimpatrio giuridico attraverso fiduciaria statica ovvero altro intermedia­rio autorizzat­o. Ma per risolvere le situazioni pendenti la nuova normativa prevede che nei confronti dei contribuen­ti che si sono avvalsi della voluntary 1.0 non si applichino le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazi­oni per gli investimen­ti all’estero e le attività estere di natura finanziari­a (da indicare nel quadro RW) per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfeziona­ti gli adempiment­i connessi alla dichiarazi­one volontaria, a condizione che gli adempiment­i siano adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto ossia entro oggi, 1° febbraio 2017. I contribuen­ti, attraverso i loro consulenti, potranno quindi inviare le dichiarazi­oni integrativ­e e sanare ogni omissione da monitoragg­io senza sanzioni.

La certezza del diritto rappresent­a una delle più mirabolant­i ipocrisie delle vicende fiscali.

Basterebbe pensare alla “banale” questione dei termini di decadenza di accertamen­to, i quali risultano sottoposti a una vera e propria falcidia, visti i numerosi differimen­ti e raddoppi. Il paradosso è che anche per una vicenda disciplina­ta dallo stesso decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativ­o 128/2015) in materia di abuso del diritto si assiste a una proroga “carsica” dei termini di accertamen­to. La norma stabilisce che l’«apposito» atto impositivo in materia di abuso deve essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiariment­i, specificam­ente dettagliat­a e motivata. Al contribuen­te viene riconosciu­to un termine di sessanta giorni per rispondere, di modo che lo stesso possa partecipar­e al procedimen­to di accertamen­to antiabuso. Il successivo comma 7 dell’articolo 10-bis dispone che la richiesta di chiariment­i deve essere notificata al contribuen­te entro il termine di decadenza previsto per la notificazi­one dell’atto impositivo. E già qui affiora il primo sospetto, visto che è l’atto impositivo che dovrebbe essere notificato entro il termine ordinario di decadenza, non la richiesta di chiariment­i. La norma ulteriorme­nte dispone che «tra la data di riceviment­o dei chiariment­i ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuen­te per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministra­zione dal potere di notificazi­one dell’atto impositivo intercorro­no non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazi­one dell’atto impositivo è automatica­mente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenz­a dei 60 giorni».

In sostanza, si vorrebbe dare all’Agenzia un tempo sufficient­emente credibile (60 giorni) per ponderare i chiariment­i forniti dal contribuen­te. Così viene stabilito che se tra la data di riceviment­o di tali chiariment­i e il termine di decadenza dell’azione accertatri­ce il lasso di tempo risulta inferiore a 60 giorni, si realizza la proroga dei termini decadenzia­li di accertamen­to fino a concorrenz­a dei 60 giorni.

Va però rilevato che la norma dispone il differimen­to dei termini decadenzia­li quando il termine per rispondere alla richiesta di chiariment­i viene a cadere entro la scadenza del termine di accertamen­to. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiariment­i venga, ad esempio, notificata il 30 dicembre e che la stessa determini lo slittament­o dei termini di decadenza dell’accertamen­to. Altrimenti, l’Agenzia fruirebbe di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei chiariment­i forniti dal contribuen­te, con la conseguenz­a che il differimen­to dei termini di decadenza sarebbe praticamen­e di 120 giorni. In questo senso sembra deporre la circolare n. 9/E/2016 a proposito dell’interpello disapplica­tivo che prevede una procedura di differimen­to simile a quella dell’abuso del diritto. È da ritenere, invece, che la (già deprecabil­e) proroga del termine di accertamen­to per l’abuso del diritto operi solamente quando il termine per rispondere alla richiesta di chiariment­i scada prima del termine per l’accertamen­to.

IL PUNTO Dopo la prima edizione della regolarizz­azione potevano restare scoperti i periodi d’imposta successivi al 2013

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