Quadro RW, ultima chiamata
Invio della dichiarazione integrativa per chi ha ader ito alla pr ima voluntary Scade oggi la sanatoria senza sanzioni per il monitoraggio fiscale
pOggi ultima chiamata per sanare gli obblighi di monitoraggio fiscale per chi ha presentato la domanda di collaborazione volontaria internazionale ai sensi della legge 186/2014 (la cosiddetta voluntary disclosure 1.0). La precedente norma consentiva infatti di regolarizzare le sole violazioni fiscali relative ad attività detenute all’estero fino all’anno 2013. La procedura non esonerava, bisogna rammentarlo, i contribuenti dalla dichiarazione di tali attività estere per i successivi anni 2014 e 2015, rispettivamente, nei modelli Unico 2015 e 2016 (quadro RW). Pertanto molti contribuenti la cui istanza ancora non era stata inviata ovvero era in discussione presso gli uffici finanziari avevano tralasciato tale attività in attesa della definizione della loro procedura.
La nuova procedura prevista dalla legge di conversione del decreto Fiscale consente ai ritardatari di sanare entro oggi la loro posizione. La legge riapre i termini per esperire la procedura di collaborazione volontaria in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto Fiscale) al 31 luglio 2017. La stessa trova applicazione sia per l’emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
A seguito delle modifiche approvate dalla Camera, è prevista la presentazione della domanda di accesso alla procedura , limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all’estero, anche se in precedenza è sta- ta presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia. È prevista altresì la facoltà di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary 1.0 limitatamente ai soli profili internazionali.
Analogamente alla precedente normativa, sono presenti delle norme che consentono l o slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’Iva, nonché di contestazione delle sanzioni. Rispetto alla precedente versione, però, quella attuale prevede che per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi e di monitoraggio , limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria, a condizione che tali informazioni siano state analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di voluntary disclosure e sia versato (entro il 30 settembre 2017) in unica soluzione quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Tale nuova possibi- lità risolve il problema del vuoto lasciato dalla precedente normativa che consentiva la sola di regolarizzare delle violazioni fiscali relative ad attività detenute all’estero fino all’anno 2013 non esonerando i contribuenti dalla dichiarazione di tali attività estere per i successivi anni 2014 e 2015, rispettivamente, nei modelli Unico 2015 e 2016 (quadro RW). Oggi il contribuente potrà sanare fino al momento della presentazione dell’istanza e se non desidera che le attività finanziarie da lui detenute all’estero vengano inserite nella sua dichiarazione potrà optare immediatamente per il rimpatrio giuridico attraverso fiduciaria statica ovvero altro intermediario autorizzato. Ma per risolvere le situazioni pendenti la nuova normativa prevede che nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della voluntary 1.0 non si applichino le sanzioni in caso di omissione delle dichiarazioni per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria (da indicare nel quadro RW) per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia entro oggi, 1° febbraio 2017. I contribuenti, attraverso i loro consulenti, potranno quindi inviare le dichiarazioni integrative e sanare ogni omissione da monitoraggio senza sanzioni.
La certezza del diritto rappresenta una delle più mirabolanti ipocrisie delle vicende fiscali.
Basterebbe pensare alla “banale” questione dei termini di decadenza di accertamento, i quali risultano sottoposti a una vera e propria falcidia, visti i numerosi differimenti e raddoppi. Il paradosso è che anche per una vicenda disciplinata dallo stesso decreto sulla certezza del diritto (decreto legislativo 128/2015) in materia di abuso del diritto si assiste a una proroga “carsica” dei termini di accertamento. La norma stabilisce che l’«apposito» atto impositivo in materia di abuso deve essere preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti, specificamente dettagliata e motivata. Al contribuente viene riconosciuto un termine di sessanta giorni per rispondere, di modo che lo stesso possa partecipare al procedimento di accertamento antiabuso. Il successivo comma 7 dell’articolo 10-bis dispone che la richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo. E già qui affiora il primo sospetto, visto che è l’atto impositivo che dovrebbe essere notificato entro il termine ordinario di decadenza, non la richiesta di chiarimenti. La norma ulteriormente dispone che «tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno di 60 giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei 60 giorni».
In sostanza, si vorrebbe dare all’Agenzia un tempo sufficientemente credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente. Così viene stabilito che se tra la data di ricevimento di tali chiarimenti e il termine di decadenza dell’azione accertatrice il lasso di tempo risulta inferiore a 60 giorni, si realizza la proroga dei termini decadenziali di accertamento fino a concorrenza dei 60 giorni.
Va però rilevato che la norma dispone il differimento dei termini decadenziali quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti viene a cadere entro la scadenza del termine di accertamento. Non è possibile, in sostanza, che la richiesta di chiarimenti venga, ad esempio, notificata il 30 dicembre e che la stessa determini lo slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento. Altrimenti, l’Agenzia fruirebbe di un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione dei chiarimenti forniti dal contribuente, con la conseguenza che il differimento dei termini di decadenza sarebbe praticamene di 120 giorni. In questo senso sembra deporre la circolare n. 9/E/2016 a proposito dell’interpello disapplicativo che prevede una procedura di differimento simile a quella dell’abuso del diritto. È da ritenere, invece, che la (già deprecabile) proroga del termine di accertamento per l’abuso del diritto operi solamente quando il termine per rispondere alla richiesta di chiarimenti scada prima del termine per l’accertamento.
IL PUNTO Dopo la prima edizione della regolarizzazione potevano restare scoperti i periodi d’imposta successivi al 2013