«Induttivo» non automatico in presenza di lavoratori in nero
pLa presenza di dipendenti “in nero” non legittima automaticamente l’accertamento induttivo, ma è necessario valutare la gravità della violazione rispetto alla realtà aziendale del contribuente. Ne consegue che la contabilità potrebbe non essere inattendibile nonostante la constatazione di lavoratori irregolari. Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 2466 depositata ieri.
In esito a un’ispezione congiunta Inps e Direzione provin- ciale del Lavoro presso i locali di una società, emergeva la presenza di lavoratori irregolari. L’agenzia delle Entrate, ritenendo la violazione di gravità tale da rendere inattendibile la contabilità della contribuente, ricostruiva induttivamente il reddito dichiarato, con determinazione delle maggiori imposte, oltre interessi e sanzione. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, abbatteva il maggior reddito accertato del 50%.
La contribuente ha così proposto ricorso per Cassazione la- mentando, in sintesi, che l’Ufficio non era legittimato ad accertare induttivamente perché la presenza di due dipendenti irregolari su 49 complessivamente assunti, non rappresentava una gravità idonea a inficiare l’attendibilità delle scritture contabili.
I giudici di legittimità, ritenendo fondata la tesi della società, hanno cassato la decisione della Ctr. Innanzitutto, l’articolo 39 del Dpr 600/73, consente all’Amministrazione finanziaria di desumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici. A ciò conse- gue che pur i n presenza di scritture contabili formalmente corrette, è ammissibile l’accertamento induttivo del reddito qualora la contabilità possa ritenersi complessivamente inattendibile. Tuttavia, nella specie, la Cassazione ha rilevato che l’esistenza di due lavoratori “in nero” su 49 dipendenti e per un periodo di pochi mesi, poteva rappresentare un dato «marginale rispetto alla complessiva attività svolta» dalla società. Il giudice di appello non aveva motivato nella decisione le proprie valutazioni, spiegando cioè perché tali elementi erano stati ritenuti dotati di gravità tale da far ritenere l’intera contabilità inattendibile. La pronuncia è interessante perché il principio che se ne può trarre pare potersi applicare agli accertamenti induttivi, normalmente fondati sul- l’inattendibilità della contabilità dedotta da determinate violazioni considerate gravi dall’Ufficio. Secondo la Corte, il giudice di merito deve valutare le presunzioni (o illeciti riscontrati) non in sé e per sé, ma nel complesso dell’attività del contribuente e spiegare per quali ragioni sono conseguentemente ritenute inattendibili le scritture. In tale contesto, ad esempio, lievi irregolarità nella contabilità di magazzino o anche la registrazione di una fattura ritenuta falsa, non necessariamente sono sintomi di contabilità inattendibile poiché la valutazione della gravità è affidata al giudice di merito. In sede difensiva potrebbe essere utile dimostrare nel ricorso la “marginalità” del dato considerato “grave” dall’Ufficio rispetto all’attività aziendale.