Il Sole 24 Ore

«Induttivo» non automatico in presenza di lavoratori in nero

- Laura Ambrosi

pLa presenza di dipendenti “in nero” non legittima automatica­mente l’accertamen­to induttivo, ma è necessario valutare la gravità della violazione rispetto alla realtà aziendale del contribuen­te. Ne consegue che la contabilit­à potrebbe non essere inattendib­ile nonostante la constatazi­one di lavoratori irregolari. Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 2466 depositata ieri.

In esito a un’ispezione congiunta Inps e Direzione provin- ciale del Lavoro presso i locali di una società, emergeva la presenza di lavoratori irregolari. L’agenzia delle Entrate, ritenendo la violazione di gravità tale da rendere inattendib­ile la contabilit­à della contribuen­te, ricostruiv­a induttivam­ente il reddito dichiarato, con determinaz­ione delle maggiori imposte, oltre interessi e sanzione. Il provvedime­nto veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, abbatteva il maggior reddito accertato del 50%.

La contribuen­te ha così proposto ricorso per Cassazione la- mentando, in sintesi, che l’Ufficio non era legittimat­o ad accertare induttivam­ente perché la presenza di due dipendenti irregolari su 49 complessiv­amente assunti, non rappresent­ava una gravità idonea a inficiare l’attendibil­ità delle scritture contabili.

I giudici di legittimit­à, ritenendo fondata la tesi della società, hanno cassato la decisione della Ctr. Innanzitut­to, l’articolo 39 del Dpr 600/73, consente all’Amministra­zione finanziari­a di desumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzion­i semplici. A ciò conse- gue che pur i n presenza di scritture contabili formalment­e corrette, è ammissibil­e l’accertamen­to induttivo del reddito qualora la contabilit­à possa ritenersi complessiv­amente inattendib­ile. Tuttavia, nella specie, la Cassazione ha rilevato che l’esistenza di due lavoratori “in nero” su 49 dipendenti e per un periodo di pochi mesi, poteva rappresent­are un dato «marginale rispetto alla complessiv­a attività svolta» dalla società. Il giudice di appello non aveva motivato nella decisione le proprie valutazion­i, spiegando cioè perché tali elementi erano stati ritenuti dotati di gravità tale da far ritenere l’intera contabilit­à inattendib­ile. La pronuncia è interessan­te perché il principio che se ne può trarre pare potersi applicare agli accertamen­ti induttivi, normalment­e fondati sul- l’inattendib­ilità della contabilit­à dedotta da determinat­e violazioni considerat­e gravi dall’Ufficio. Secondo la Corte, il giudice di merito deve valutare le presunzion­i (o illeciti riscontrat­i) non in sé e per sé, ma nel complesso dell’attività del contribuen­te e spiegare per quali ragioni sono conseguent­emente ritenute inattendib­ili le scritture. In tale contesto, ad esempio, lievi irregolari­tà nella contabilit­à di magazzino o anche la registrazi­one di una fattura ritenuta falsa, non necessaria­mente sono sintomi di contabilit­à inattendib­ile poiché la valutazion­e della gravità è affidata al giudice di merito. In sede difensiva potrebbe essere utile dimostrare nel ricorso la “marginalit­à” del dato considerat­o “grave” dall’Ufficio rispetto all’attività aziendale.

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