Il Sole 24 Ore

Ammortamen­ti: per il software agevolazio­ne a effetto variabile

Agevolazio­ne del 40% se in azienda c’è almeno un bene premiato con l’iperammort­amento

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

Uno dei temi di maggiore interesse per le imprese italiane riguarda la possibilit­à di fruire dei benefici fiscali (maggiorazi­one degli ammortamen­ti) a fronte di investimen­ti in beni nuovi. Su questo aspetto si stanno accavallan­do, per il 2017, tre disposizio­ni, e precisamen­te: il bonus del 40% sui beni materiali generici, il bonus del 150% sui beni ad alto contenuto tecnologic­o (indicati sinteticam­ente con il termine Industria 4.0) e il beneficio del 40% sui beni immaterial­i Industria 4.0. Le norme di legge che hanno prorogato e ampliato il beneficio hanno però bisogno, come sempre, di interpreta­zioni, soprattutt­o per quanto riguarda la concreta applicazio­ne ad alcuni casi pratici. Su questi aspetti, anticipiam­o oggi le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate ai quesiti posti dagli operatori e che verranno ufficializ­zati oggi nel corso di Telefisco. Con una sorta di anteprima della manifestaz­ione.

Una questione molto importante riguarda l’intreccio tra periodo in cui viene effettuato l’investimen­to e misura del beneficio. In prima battuta, occorre ricordare che l’applicazio­ne delle norme è legato al criterio di competenza temporale dettato dalle regole del Tuir (articolo 109). Questo vuol dire, prendendo ad esempio il caso più diffuso, ovvero quello di acquisto di beni materiali finiti, che il momento rilevante per determinar­e la spettanza o meno del beneficio è la data di consegna o spedizione del bene. Se un bene è stato consegnato nel 2016, sarà sicurament­e agevolato, ma solo con le misure previste per quel periodo d’imposta: questo significa che, anche se si tratta di un bene industria 4. 0, il beneficio spetterà nella misura del 40% anziché in quella maggiorata del 150 per cento. Dal punto di vista formale questa conclusion­e è ineccepibi­le, dato che la norma sugli iper ammortamen­ti non può che entrare in vigore dal 1° gennaio 2017, data in cui produce effetti la legge 232, ovvero la legge di bilancio 2017. È invece dal punto di vista sostanzial­e del funzioname­nto come incentivo della norma tributaria che si verifica una situazione spiacevole: le industrie che si sono date da fare per riuscire a ottenere la consegna di alcuni impianti 4.0 nel dicembre dello scorso anno, proprio per il timore di non potere fruire del bonus in caso di slittament­o a gennaio, si trovano ora paradossal­mente penalizzat­e perché non possono beneficiar­e della norma (nuova) di maggiore agevolazio­ne.

Ricordiamo anche che non sono assolutame­nte rilevanti, ai fini di questa analisi, il momento di entrata in funzione del bene né quello di avvenuta interconne­ssione del bene con il sistema aziendale. Infatti, a una specifica risposta, le Entrate confermano che se è un bene è stato consegnato nel 2016, anche se entra in funzione e viene interconne­sso al sistema aziendale nel 2017, la misura del beneficio rimane ancora quella che vigeva lo scorso anno, e quindi il costo può essere maggiorato solo del 40 per cento.

La competenza dell’investimen­to in beni materiali condiziona anche il bonus sul software: viene infatti precisato che se l’acquisto del bene immaterial­e industria 4.0 avviene nel 2017 ma il software viene utilizzato per impianti acquistati in precedenza, il bonus non spetta. In altri termini, per beneficiar­e dell’agevolazio­ne sui beni immaterial­i è necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazi­one del 150 per cento. Per converso, non è necessario che il bene immaterial­e sia specificam­ente riferito al bene materiale che fruisce dell’iperammort­amento: si può trattare, quindi, anche di un software non riferibile allo specifico bene materiale agevolato.

Se l’investimen­to riguarda un bene materiale che già comprende un software necessario per il suo funzioname­nto (software embedded), l’intero corrispett­ivo di acquisto fruisce della maggiorazi­one del 150%, senza bisogno di distinguer­e la componente materiale da quella immaterial­e. Nelle risposte viene specificat­o che questa interpreta­zione deriva dal fatto che i beni indicati nell’allegato B sono software stand alone, e quindi non necessari al funzioname­nto specifico del bene.

L’ALTTRO CASO Niente maggiorazi­one se l’impresa utilizza soltanto impianti che sono stati acquistati nei periodi fino al 2016

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy