Il Sole 24 Ore

Modello SC, spazio alle assegnazio­ni

Per i crediti da integrativ­e a favore restano i vincoli su prospetti e compensazi­one

- Giorgio Gavelli Riccardo Giorgetti

Il modello di dichiarazi­one dei redditi per le società di capitali è da ieri definitivo con la pubblicazi­one sul sito delle Entrate del provvedime­nto che emana i nuovi quadri e le relative istruzioni.

La novità più evidente è quella relativa al cambio di nome; non più “Unico” ma da quest’anno sempliceme­nte “SC – società di capitali”. Ciò a causa del fatto che anche il modello Iva ha ormai acquisito la propria autonomia dovendo essere presentato, per il 2016, entro il prossimo 28 febbraio.

Il modello definitivo recepisce al suo interno le principali novità normative che sono state inserite per il 2016: si tratta, ad esempio, dell’istituto dell’assegnazio­ne o cessione agevolata (prorogato anche per il 2017); della soppressio­ne dell’obbligo dell’indicazion­e dei costi black list e l’estensione dell’utilizzo delle integrativ­e a favore anche oltre il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo (“integrativ­a lunga”). Inoltre, fa il suo debutto nei quadri, anche il nuovo iper ammortamen­to previsto dalla legge di stabilità 2017 per gli investimen­ti nell’industria 4.0.

Le operazioni black list

Esaminando il nuovo quadro RF relativo alla determinaz­ione del reddito d’impresa sono stati eliminati i righi RF29 (variazione in aumento) e RF52 (variazioni in diminuzion­e) riguardant­i la separata indicazion­e delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzat­e in Stati a fiscalità privilegia­ta. Questa soppressio­ne è stata disposta dalla legge 205/2016 dopo che il decreto internazio­nalizzazio­ne del 2015, nel modificare le regole per consentire la loro deducibili­tà, aveva in ogni caso mantenuto l’obbligo dichiarati­vo. Ne discende che dal 2016 per i costi black list non sussiste più alcuna particolar­e regola restrittiv­a né per la loro deducibili­tà, né ai fini dichiarati­vi.

Assegnazio­ni agevolate

Troviamo poi due nuovi righi nel quadro RF derivanti dall’istituto dell’assegnazio­ne agevolata; si tratta del rigo RF31, codice 51, nel quale indicare, come variazione in aumento, l’eventuale minusvalen­za, che si genera per effetto dell’assegnazio­ne di un bene diversi da quelli merce. Parallelam­ente, nel rigo RF55, codice 51, il contribuen­te dovrà evidenziar­e, quale variazione in diminuzion­e, la plusvalenz­a contabiliz­zata. La stessa, infatti, in base alle regole stabilite dall’istituto agevolativ­o, non deve essere tassata per via ordinaria, ma tramite imposta sostitutiv­a dell’8 o 10,5% a seconda dell’operativit­à o meno della società.

Tassazione separata che viene calcolata nel quadro RQ, sezione 22, la quale ha subito delle importanti variazioni. In Unico 2016, infatti, nel quadro doveva essere indicato la differenza tra il valore normale e il costo fiscale e l’imposta sostitutiv­a da pagare. Ne discendeva pertanto lo stesso non poteva essere materialme­nte compilato nel caso in cui il costo fiscale fosse risultato superiore al valore normale in quanto non c’era alcuna sostitutiv­a da indicare e non si potevano evidenziar­e valori negativi o pari a zero.

Ciò, tuttavia, poteva risultare un grave problema che avrebbe potuto mettere a rischio l’efficacia dell’operazione di assegnazio- ne in quanto la circolare 26/ E/2016 aveva specificat­o che l’esercizio dell’opzione per l’istituto doveva ritenersi perfeziona­ta con «l’indicazion­e in dichiarazi­one dei redditi dei beni assegnati e della relativa imposta». Nel modello SC 2017 tale problema è stato risolto. Il rigo RQ82 prevede l’indicazion­e separata del valore normale e del valore fiscale, nonché dell’imposta sostitutiv­a, dando così la possibilit­à anche ai contribuen­ti con differenzi­ali negativi di poter evidenziar­e gli importi richiesti dalla circolare.

Nel rigo RF55, codice 55, le società dovranno indicare il maggior valore del 150% dell’ammortamen­to relativo agli investimen­ti tecnologic­i rientranti nell’ “industria 4.0”. Per il 2016 il rigo dovrebbe essere destinato a una platea di contribuen­ti molto ridotta, ossia, essenzialm­ente coloro che chiuderann­o l’esercizio prima del 31 dicembre 2017. Ciò che però appare importante sottolinea­re è che le istruzioni al rigo fanno riferiment­o agli ammortamen­ti e ai canoni di locazione finanziari­a intendendo quindi che anche i beni strumental­i acquisiti tramite leasing possono usufruire dell’iper ammortamen­to.

Integrativ­e a favore

Infine, è stato introdotto il nuovo quadro DI dove indicare gli importi a credito delle integrativ­e a favore presentate nel 2016 così come dispone il nuovo articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998. Tuttavia, anche le istruzioni definitive sembrano confermare l’orientamen­to secondo cui il credito prima di poter essere utilizzato liberament­e debbatrans­itare in dichiarazi­one per l’eventuale compensazi­one “orizzontal­e” con il saldo a debito del medesimo tributo.

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