Il Sole 24 Ore

Scuole, la denuncia PF registra i nuovi tetti di spesa

- Luca De Stefani

Per i pagamenti del 2016, il limite massimo delle spese per la frequenza di asili, elementari, medie e superiori (indifferen­temente se in istituti statali o paritari privati), detraibili al 19% dall’Irpef, è stato aumentato da 400 euro (applicabil­e per il 2015) a 564 euro per alunno o studente per il 2016, portando lo sconto fiscale unitario da 76 euro a 107 euro. L’aumento, recepito anche dalle istruzioni del modello Redditi PF 2017, deriva dalla legge di Bilancio 2017, che è stata approvata a dicembre 2016, quindi oggi vanno recuperate tutte le ricevute che, prima dell’aumento, si pensava non potessero essere detratte, perché fuori soglia.

Spese scolastich­e

Possono essere detratte le tasse di iscrizione e di frequenza, i contributi obbligator­i e quelli volontari, deliberati dagli istituti, come ad esempio le spese per la mensa scolastica. Per queste ultime, va recuperata la ricevuta del bollettino postale o del bonifico, effettuati per pagare «la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio». Questa ricevuta, però, deve riportare nella causale «l’indicazion­e del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno» (codice 12 dei righi da RP8 a RP13 di Redditi PF 2017).

Sono spese di frequenza detraibili anche i servizi scolastici per l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Nessuno sconto, invece, per l’acquisto di materiale di cancelleri­a e di testi scolastici, oltre che per le spese relative al servizio di trasporto scolastico.

Abitazione in leasing

La nuova detrazione Irpef del 19% sull’acquisto o sulla costruzion­e, tramite leasing, di unità da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, introdotta dal 2016 al 2020, deve essere inserita nel rigo RP14 di Redditi PF 2017. In particolar­e, nella colonna 1 va riportata la data della stipula del contratto di locazione finanziari­a dell’immobile da adibire ad abitazione principale, nella colonna 2 il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazio­ne (1 per il 2016), nella colonna 3 l’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 (non può superare il limite di 8mila euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuen­te aveva meno di 35 anni ovvero 4mila euro annui se a tale data il contribuen­te aveva un’età uguale o superiore a 35 anni) e nella colonna 4 il prezzo di riscatto pagato nel 2016 (non può superare, rispettiva­mente 20mila euro o 10mila euro).

Ecobonus e ristruttur­azioni

Nei righi da RP61 A RP64, sarà possibile beneficiar­e della detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, l’installazi­one e la messa in opera di dispositiv­i multimedia­li per il controllo da remoto degli impianti di riscaldame­nto o produzione di acqua calda o di climatizza­zione delle unità abitative.

Relativame­nte al trasferime­nto, in caso di «decesso dell’avente diritto», del bonus del 36-50% sugli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e del 55-65% sul risparmio energetico (tema trattato ieri nella trasmissio­ne Cuore e Denari di Radio 24), la norma prevede che la fruizione del beneficio fiscale si trasmetta, «per intero, esclusivam­ente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene» e le istruzioni a Redditi PF 2017 continuano a dire che «nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivam­ente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene», senza specificar­e il caso di più eredi. Dovrebbe, però, applicarsi an- cora quanto detto dalla circolare 5 marzo 2003, n. 15/E, paragrafo 2 (riferita all’articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 289/2002, in vigore fino al 17 settembre 2011), secondo la quale se la detenzione dell’immobile viene «esercitata congiuntam­ente da più eredi, la detrazione» può «essere ripartita tra gli stessi in parti uguali».

La «detenzione materiale e diretta dell’immobile» sussiste solo se l’erede assegnatar­io ha « l’immediata disponibil­ità del bene, potendo disporre di esso liberament­e e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescinder­e dalla circostanz­a che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale». Dovrebbero essere ininfluent­i, quindi, le quote di proprietà dell’immobile tra gli eredi dopo la succession­e e l’intero bonus residuo dovrebbe essere ripartito, in parti uguali, solo tra gli

eredi detentori dello stesso.

Bonus mobili

La detrazione del 50%, per i pagamenti fatti nel 2016 (anche con bonifici non “parlanti”, bancomat o carta di credito, non con contanti e assegni) per l’acquisto di mobili per l’arredo della «unità immobiliar­e da adibire ad abitazione principale» (entro la fine del 2016 per gli acquisti effettuati nel 2015, ovvero entro il 2 ottobre 2017 per gli acquisti effettuati nel 2016) e acquistata (nel 2015 o nel 2016) da «giovani coppie costituent­i un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinq­ue anni» (con limite di spesa di 16mila euro) dovrà essere inserita nel rigo RP58 di Redditi PF 2017.

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