Il Sole 24 Ore

Studi di settore con le modifiche al conto economico

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Al via le modifiche agli studi di settore da allegare al modello Redditi 2017 per far spazio alle nuove regole sui bilanci delle società.

A seguito dell’eliminazio­ne della sezione relativa ai componenti straordina­ri del conto economico prevista dal Dlgs 139/2015, vi è la possibilit­à di indicare, facoltativ­amente, nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” del modello studi di settore, anche i ricavi afferenti l’area straordina­ria non più classifica­bili nella voce E20 del conto economico. A tale scopo sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardant­e la componente di reddito relativa ai “Proventi straordina­ri” dove è stata specificat­amente prevista la possibilit­à di indicare, in conformità al comportame­nto tenuto in bilancio, i relativi importi direttamen­te alla voce F05, anziché nel predetto rigo F26. Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo. Quindi, anche per le società costrette ad adeguarsi ai nuovi principi contabili, tali componenti potrebbero benissimo continuare ancora a trovare spazio in rigo F26. Ad ogni buon conto, va sottolinea­to, come, qualunque sia la modalità di indicazion­e, la stessa non dovrebbe determinar­e alcun impatto pratico sulla generazion­e del ricavo congruo e degli indici di coerenza/normalità elaborati dal software Gerico.

Voucher

Nelle istruzioni relative al quadro A, da quest’anno viene previsto che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, sia per le imprese che per i profession­isti (lavoro autonomo), nel rigo A02 del modello relativo ai dati riguardant­i gli addetti all’attività.

In entrambi i casi, viene precisato che il numero delle giornate retribuite di tali prestatori deve essere determinat­o dividendo per otto il numero complessiv­o di ore lavorate.

Nulla cambia, invece, in relazione all’indicazion­e del costo sostenuto nei quadri contabili del modello degli studi di settore. Per le imprese tale voce continua ad affluire al rigo F19 (campo 1), mentre per i profession­isti va riepilogat­a al rigo G05 (campo 1), con le altre spese relative al personale dipendente.

«Ex forfettari»

Con l’approvazio­ne dei nuovi modelli relativi all’annualità 2016 sono state modificate le istruzioni ai righi F40 (imprese) e G23 (profession­isti) per tener conto del nuovo regime forfettari­o di cui all’articolo 1, commi da 554 a 89 della legge 190/2014. Dovranno quindi barrare la casella presente i contribuen­ti che per il periodo d’imposta 2015 hanno applicato il regime forfettari­o di cui alla legge 190/2014 o quello “di vantaggio per l’imprendito­ria giovanile e lavoratori in mobilità” (ex minimi) e, dal periodo di imposta 2016, sono in regime ordinario.

Accorpamen­ti

In un’ottica di semplifica­zione, è stato altresì previsto l’accorpamen­to di alcuni studi di settore: per tale ragione

LAVORO ACCESSORIO I lavoratori remunerati a voucher sono da riportare nel rigo A02 del modello relativo ai dati riguardant­i gli addetti all’attività

si passa dai 204 studi elaborati nel periodo d’imposta 2015 ai 193 dell’annualità 2016. L’unificazio­ne interessa gli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, quelli degli intermedia­ri del commercio e quelli relativi alla nobilitazi­one di tessili. Infine si segnala che, da quest’anno, per talune attività particolar­i viene richiesta la presentazi­one del modello studi di settore “per la sola acquisizio­ne dei dati”, senza più alcuna rilevanza ai fini dell’accertamen­to.

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