Studi di settore con le modifiche al conto economico
Al via le modifiche agli studi di settore da allegare al modello Redditi 2017 per far spazio alle nuove regole sui bilanci delle società.
A seguito dell’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari del conto economico prevista dal Dlgs 139/2015, vi è la possibilità di indicare, facoltativamente, nel rigo F05 “Altri proventi e componenti positivi” del modello studi di settore, anche i ricavi afferenti l’area straordinaria non più classificabili nella voce E20 del conto economico. A tale scopo sono state, infatti, modificate le istruzioni al rigo F26 riguardante la componente di reddito relativa ai “Proventi straordinari” dove è stata specificatamente prevista la possibilità di indicare, in conformità al comportamento tenuto in bilancio, i relativi importi direttamente alla voce F05, anziché nel predetto rigo F26. Si tratta, comunque, di una facoltà e non di un obbligo. Quindi, anche per le società costrette ad adeguarsi ai nuovi principi contabili, tali componenti potrebbero benissimo continuare ancora a trovare spazio in rigo F26. Ad ogni buon conto, va sottolineato, come, qualunque sia la modalità di indicazione, la stessa non dovrebbe determinare alcun impatto pratico sulla generazione del ricavo congruo e degli indici di coerenza/normalità elaborati dal software Gerico.
Voucher
Nelle istruzioni relative al quadro A, da quest’anno viene previsto che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare, sia per le imprese che per i professionisti (lavoro autonomo), nel rigo A02 del modello relativo ai dati riguardanti gli addetti all’attività.
In entrambi i casi, viene precisato che il numero delle giornate retribuite di tali prestatori deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Nulla cambia, invece, in relazione all’indicazione del costo sostenuto nei quadri contabili del modello degli studi di settore. Per le imprese tale voce continua ad affluire al rigo F19 (campo 1), mentre per i professionisti va riepilogata al rigo G05 (campo 1), con le altre spese relative al personale dipendente.
«Ex forfettari»
Con l’approvazione dei nuovi modelli relativi all’annualità 2016 sono state modificate le istruzioni ai righi F40 (imprese) e G23 (professionisti) per tener conto del nuovo regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 554 a 89 della legge 190/2014. Dovranno quindi barrare la casella presente i contribuenti che per il periodo d’imposta 2015 hanno applicato il regime forfettario di cui alla legge 190/2014 o quello “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (ex minimi) e, dal periodo di imposta 2016, sono in regime ordinario.
Accorpamenti
In un’ottica di semplificazione, è stato altresì previsto l’accorpamento di alcuni studi di settore: per tale ragione
LAVORO ACCESSORIO I lavoratori remunerati a voucher sono da riportare nel rigo A02 del modello relativo ai dati riguardanti gli addetti all’attività
si passa dai 204 studi elaborati nel periodo d’imposta 2015 ai 193 dell’annualità 2016. L’unificazione interessa gli studi di settore del commercio al dettaglio ambulante, quelli degli intermediari del commercio e quelli relativi alla nobilitazione di tessili. Infine si segnala che, da quest’anno, per talune attività particolari viene richiesta la presentazione del modello studi di settore “per la sola acquisizione dei dati”, senza più alcuna rilevanza ai fini dell’accertamento.