Il Sole 24 Ore

Abrogato il consolidat­o «virtuale»

- Giacomo Albano

Abrogazion­e del consolidat­o “virtuale” con le partecipat­e estere, via libera alla disciplina del credito d’imposta “indiretto” su dividendi e plusvalenz­e relativi a controllat­e black list e conferma dell’opzione per il consolidat­o fiscale orizzontal­e per i gruppi europei.

Sono all’insegna della fiscalità internazio­nale le principali novità del modello CNM 2017, pubblicate martedì sul sito dell’Agenzia.

Il modello recepisce in via definitiva l’abrogazion­e del comma 8 dell’articolo 96 (avvenuta a opera del Dlgs 147/2015), che consentiva di includere “virtualmen­te” nel consolidat­o le partecipat­e estere ai soli fini del calcolo del Rol, per determinar­e gli interessi passivi deducibili nel gruppo.

L’abrogazion­e, in effetti, era già menzionata nel Cnm 2016, in quanto la relativa decorrenza era stabilita dal periodo d’imposta successivo al 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto internazio­nalizzazio­ne), e quindi per alcuni soggetti con esercizio a cavallo è stata già recepita nel modello dello scorso anno, ma per la generalità dei gruppi è applicabil­e dal periodo d’imposta 2016. Nel Cnm 2017 non vanno quindi più riportati i dati relativi alle eccedenze di Rol apportate dalle controllat­e estere (righi da RF31 a RF33, in CNM 2016).

Le istruzioni ed il modello recepiscon­o poi i chiariment­i della circolare 35/E/2016 con riferiment­o al credito d’imposta sui dividendi e plusvalenz­e provenient­i da controllat­e “black list” per le quali sia stata ottenuta la disapplica­zione della disciplina Cfc per effetto della “prima esimente” (“credito d’imposta indiretto”). Le istruzioni chiariscon­o che se il contribuen­te ha conseguito sia utili da controlla- te black list che redditi esteri che danno diritto al credito “ordinario” per imposte estere (articolo 165 del Tuir), è necessario determinar­e cumulativa­mente i due crediti d’imposta compilando un unico rigo del quadro NR.

Viene poi confermata la possibilit­à di utilizzare il modello anche in caso di consolidat­o “tra sorelle” residenti in Italia, se controllat­e da una società europea, in conseguenz­a dell’articolo 6 del Dlgs 147/2015. La norma, già recepita nel modello dello scorso anno, ha previsto la possibilit­à per le società residenti controllat­e dalla medesima controllan­te Ue o See di esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo. A tal fine la controllan­te europea deve designare una società residente in Italia che assume il ruolo (e assume gli obblighi) di società consolidan­te.

Vengono in proposito integrate le istruzioni al quadro NI – relativo all’interruzio­ne della tassazione di gruppo – per comprender­e anche l’ipotesi di interruzio­ne o revoca prima del compimento del triennio del consolidat­o “tra sorelle”, ipotesi non prevista nel Cnm 2016 (primo anno di applicazio­ne del nuovo istituto). Le istruzioni ribadiscon­o che in tal caso, a differenza del consolidat­o nazionale dove le perdite permangano in capo alla consolidan­te (salva opzione per un diverso criterio), le perdite residue sono attribuite esclusivam­ente alle controllat­e che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

Da ultimo il quadro CS del modello prevede una nuova sezione (righi da CS80 a CS85), all’interno della quale indicare i crediti risultante dalle dichiarazi­oni integrativ­e, per tener conto della nuova disciplina delle dichiarazi­oni integrativ­e “a favore”.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy