Sconto Ires, aliquote al riordino
pLa legge di Bilancio 2016 all’articolo 1, comma 61, aveva previsto la riduzione dell’aliquota Ires di cui all’articolo 77, comma 1 del Tuir dal 27,5% al 24% «con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016». Il comma 65 ha introdotto, con pari decorrenza, una addizionale del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Su quest’ultimo comma è poi intervenuta la legge di Bilancio 2017 per escludere da tale addizionale le società di gestione dei fondi comuni di i nvestimento. Per completezza si rileva che il comma 65 citato rimanda agli enti di cui al Dlgs 87/92 che per contro è stato abrogato dall’articolo 48 del Dlgs 136/2015.
La legge di Bilancio 2016 aveva di conseguenza previsto al comma 62 la modifica dell’aliquota di ritenuta applicabile sugli utili cor- risposti da imprese nazionali a società ed enti residenti in paesi Ue e See portandola dall’1,375% all’1,2% per rendere equivalente alla minor aliquota Ires la tassazione del 5% dei dividendi percepiti.
Il successivo comma 64 aveva poi previsto che con Dm Econo- mia sarebbero state fissate le percentuali di partecipazione alla formazione del reddito per: 1 articolo 47 comma 1 Tuir: partecipazioni qualificate per le quali è oggi fissata una percentuale del 49,72% (Dm 2 aprile 2008) a suo tempo determinata in funzione di aliquota Ires del 27,5% e Irpef nella misura massima del 43%; 1 articolo 58 comma 2 Tuir: plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nell’ambito di attività di impresa oggi esenti nella misura del 50,28%; 1 articolo 59 Tuir laddove, al pari delle persone fisiche, i dividendi sono tassabili sulla quota del 49,72% dell’importo percepito; 1 articolo 68 comma 3 Tuir laddove i redditi (capital gain/minus) conseguiti da persone fisiche sulla negoziazione di partecipazioni qualificate sono tassabili/deducibili nella misura attuale del 49,72% del loro ammontare.
Viene altresì previsto l’adeguamento della percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q) del Dlgs 344/2003 che, si ricorda, aveva fissato la quota esente dei dividenti percepiti da enti non commerciali (vedi ad esempio fondazioni bancarie). Tale quota, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 655 della legge 190/2014, è oggi fissata al 22,26% contro l’originaria esenzione del 95%.
Preme sottolineare come il richiamato comma 64 avesse demandato al decreto anche il compito di «determinare la normativa transitoria e le relative decorrenze». Queste circostanze sono indicate anche nella circolare 20/E/2016 dell’Agenzia al capitolo II.1. : in tale ottica sarebbe di utilità comprendere il periodo di imposta interessato dalle nuove percentuali.
Fermo l’impianto normativo sovrarichiamato che ha l’obiettivo di riequilibrare Ires (24%) ed Irpef (43%) al variare delle aliquote così da renderlo indifferente, non può farsi a meno rilevare che ciò non avviene con riguardo agli utili di enti finanziari che soggiacciono all’addizionale del 3,5% così da penalizzarli.
LE ESCLUSIONI Le misure, finalizzate a riequilibrare Ires ed Irpef, non riguardano gli utili di enti finanziari che hanno un’addizionale del 3,5%