Il Sole 24 Ore

Sconto Ires, aliquote al riordino

- Renzo Parisotto

pLa legge di Bilancio 2016 all’articolo 1, comma 61, aveva previsto la riduzione dell’aliquota Ires di cui all’articolo 77, comma 1 del Tuir dal 27,5% al 24% «con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016». Il comma 65 ha introdotto, con pari decorrenza, una addizional­e del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Su quest’ultimo comma è poi intervenut­a la legge di Bilancio 2017 per escludere da tale addizional­e le società di gestione dei fondi comuni di i nvestiment­o. Per completezz­a si rileva che il comma 65 citato rimanda agli enti di cui al Dlgs 87/92 che per contro è stato abrogato dall’articolo 48 del Dlgs 136/2015.

La legge di Bilancio 2016 aveva di conseguenz­a previsto al comma 62 la modifica dell’aliquota di ritenuta applicabil­e sugli utili cor- risposti da imprese nazionali a società ed enti residenti in paesi Ue e See portandola dall’1,375% all’1,2% per rendere equivalent­e alla minor aliquota Ires la tassazione del 5% dei dividendi percepiti.

Il successivo comma 64 aveva poi previsto che con Dm Econo- mia sarebbero state fissate le percentual­i di partecipaz­ione alla formazione del reddito per: 1 articolo 47 comma 1 Tuir: partecipaz­ioni qualificat­e per le quali è oggi fissata una percentual­e del 49,72% (Dm 2 aprile 2008) a suo tempo determinat­a in funzione di aliquota Ires del 27,5% e Irpef nella misura massima del 43%; 1 articolo 58 comma 2 Tuir: plusvalenz­e derivanti dalla cessione di partecipaz­ioni nell’ambito di attività di impresa oggi esenti nella misura del 50,28%; 1 articolo 59 Tuir laddove, al pari delle persone fisiche, i dividendi sono tassabili sulla quota del 49,72% dell’importo percepito; 1 articolo 68 comma 3 Tuir laddove i redditi (capital gain/minus) conseguiti da persone fisiche sulla negoziazio­ne di partecipaz­ioni qualificat­e sono tassabili/deducibili nella misura attuale del 49,72% del loro ammontare.

Viene altresì previsto l’adeguament­o della percentual­e di cui all’articolo 4, comma 1, lettera q) del Dlgs 344/2003 che, si ricorda, aveva fissato la quota esente dei dividenti percepiti da enti non commercial­i (vedi ad esempio fondazioni bancarie). Tale quota, anche a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 655 della legge 190/2014, è oggi fissata al 22,26% contro l’originaria esenzione del 95%.

Preme sottolinea­re come il richiamato comma 64 avesse demandato al decreto anche il compito di «determinar­e la normativa transitori­a e le relative decorrenze». Queste circostanz­e sono indicate anche nella circolare 20/E/2016 dell’Agenzia al capitolo II.1. : in tale ottica sarebbe di utilità comprender­e il periodo di imposta interessat­o dalle nuove percentual­i.

Fermo l’impianto normativo sovrarichi­amato che ha l’obiettivo di riequilibr­are Ires (24%) ed Irpef (43%) al variare delle aliquote così da renderlo indifferen­te, non può farsi a meno rilevare che ciò non avviene con riguardo agli utili di enti finanziari che soggiaccio­no all’addizional­e del 3,5% così da penalizzar­li.

LE ESCLUSIONI Le misure, finalizzat­e a riequilibr­are Ires ed Irpef, non riguardano gli utili di enti finanziari che hanno un’addizional­e del 3,5%

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