Il Sole 24 Ore

Coop sciolte, dichiarazi­one unica

Per le società che sono coinvolte dalla procedura non è r ilevante la presenza di più esercizi In caso di intervento da parte della Vigilanza riferiment­o alla disciplina fallimenta­re

- Gian Paolo Tosoni

pLe cooperativ­e sottoposte a scioglimen­to per atto dell’autorità di Vigilanza presentano la dichiarazi­one dei redditi in un’unica soluzione per tutto il periodo di durata della procedura. Trova, infatti, applicazio­ne l’articolo 183 del Tuir per via della equiparazi­one di questa procedura di scioglimen­to al fallimento e alla liquidazio­ne coatta amministra­tiva. A precisarlo è la risoluzion­e 14/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate.

La questione, proposta da un commissari­o liquidator­e, riguardava i corretti adempiment­i dichiarati­vi da porre in essere in conseguenz­a dello scioglimen­to di una cooperativ­a, disposto dall’autorità di Vigilanza ai sensi dell’articolo 2545-septiesdec­ies del Codice civile.

Le società cooperativ­e e gli enti che non perseguono lo scopo mutualisti­co o non sono in condizione di raggiunger­e le finalità istituzion­ali per cui sono stati costituiti, ovvero che per due anni consecutiv­i non hanno depositato il bilancio di esercizio o, infine, perché non hanno compiuto atti di gestione, possono essere soggetti allo scioglimen­to mediante provvedime­nto adottato dalla autorità di Vigilanza.

Si ricorda che le cooperativ­e possono essere soggette anche alla liquidazio­ne coatta amministra­tiva; quest’ultima è una pro- cedura concorsual­e alternativ­a al fallimento, applicata a specifiche categorie di imprese individuat­e dalle leggi speciali al fine di procedere alla liquidazio­ne dei beni dell’impresa per la soddisfazi­one dei creditori.

Sia nei casi di fallimento che di liquidazio­ne coatta, l’articolo 183 del Tuir dispone che, ai fini delle imposte sul reddito, l’intera fase del procedimen­to costituisc­e un «unico periodo d’imposta», quale che sia la sua durata, ancorché sia verificato l’esercizio provvisori­o.

La risoluzion­e di ieri ha, quindi, precisato che la procedura dello scioglimen­to per atto della autorità di Vigilanza possa essere assimilato a quello di liquidazio­ne coatta con la conseguenz­a che anche per questa procedura si rendono applicabil­i le disposizio­ni di cui al citato articolo 183. Tale equiparazi­one trova fondamento in diversi fattori tra cui la presenza, in entrambe le procedure, della figura del commissari­o liquidator­e.

Pertanto, nel caso di scioglimen­to per atto della autorità, si hanno, due autonomi periodi di imposta: il primo decorre dall’inizio del periodo di imposta fino alla data in cui viene emesso il provvedime­nto ordinatori­o della liquidazio­ne o dello scioglimen­to; nella fattispeci­e la relativa dichiarazi­one deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Il secondo periodo va dall’inizio della procedura fino al momento della sua conclusion­e e, anche in questo caso, la dichiarazi­one deve essere presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo.

La procedura dello scioglimen­to della società per atto della autorità di Vigilanza non è classifica­ta tra le procedure concorsual­i co-

L’ANALOGIA L’equiparazi­one alla liquidazio­ne coatta amministra­tiva trova fondamento nella presenza del commissari­o

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