Il Sole 24 Ore

Il fondo di tesoreria paga il Tfr a carico della Cassa

In via generale per i datori di lavoro con almeno 50 addetti

- Antonello Orlando

Il pagamento del trattament­o di fine rapporto da parte del Fondo di tesoreria dell’Inps include anche la quota maturata durante i periodi ci Cigs. Questa una delle indicazion­i contenute nella circolare 24/2017 dell’istituto di previdenza che integra le istruzioni già fornite con la circolare 197/2015, apparsa a più di due mesi di distanza dall’entrata in vigore del decreto del Jobs act ( il 148/2015) dedicato al riordino della normativa in materia di ammortizza­tori sociali.

L’Inps, con la circolare 24/2017, si preoccupa di fornire indicazion­i specifiche proprio sul tema delle quote di Tfr maturate durante il regime di cassa integrazio­ne straordina­ria. Nel testo si ripercorre l’evoluzione della normativa che, a partire dal 1972, aveva previsto che il costo del Tfr -nei casi di cessazione del rapporto di lavoro alla fine di un periodo di sospension­e per Cigs- fosse a carico dell’istituto di previdenza. Viene poi evidenziat­a l’inversione di tendenza registrata nel 2015, quando il Dlgs 148/2015 ha definitiva­mente stabilito (articolo 21, comma 5) che le quote di Tfr maturate durante i periodi di sospension­e lavorativa sono a carico dell’Inps solo se la causale di Cigs è il contratto di solidariet­à.

Unica eccezione rispetto a tale provvedime­nto rimane il caso in cui i medesimi lavoratori in solidariet­à siano stati oggetto di licenziame­nti economici entro 90 giorni dall’ultimo periodo di riduzione dell’orario di lavoro a opera del medesimo contratto di solidariet­à: in tal caso l’onere del Tfr maturato è a carico del datore di lavoro.

Riprendend­o le circolari 24 e 30 del 2015 del ministero del Lavoro, l’Inps chiarisce l’ambito cronologic­o di applicazio­ne della nuova disciplina del Tfr in Cigs, effettivo per tutte le domande di integrazio­ne salariale presentate dopo il 23 settembre del 2015, salvo i casi di domande riferite comunque ad accordi sindacali siglati prima di tale data.

Per quanto concerne i casi di erogazione diretta del Tfr da parte del Fondo di tesoreria Inps (previsto per custodire le quote di Tfr non destinate a previdenza complement­are da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti dalla legge 296/2006), le quote liquidate dal Fondo stesso includeran­no il Tfr maturato durante i periodi di Cigs.

Nei casi in cui si applichi ancora la vecchia disciplina (con one- re del Tfr a carico Inps), i datori di lavoro dovranno effettuare una doppia operazione, richiedend­o da un lato al Fondo la liquidazio­ne dell’intera quota del trattament­o di fine rapporto versato e recuperand­o parallelam­ente la quota a carico Cigs con l’apposito codice Uniemens L043.

Nelle nuove domande presentate, la quota di Tfr maturata in Cigs sarà quindi sempre liquidata dal Fondo di tesoreria, con procedure automatich­e Inps che segnaleran­no eventuali domande di doppio pagamento della stessa quota (con richiesta al Fondo di tesoreria e con modello SR41 a carico della Cigs).

Le domande di liquidazio­ne della quota di Tfr accantonat­a durante la cassa integrazio­ne straordina­ria di cui era stato trasmesso il modello telematico SR41 prima dell’agosto 2016, saranno comunque processate secondo la procedura in uso per il pagamento diretto in Cigs.

Nei casi residuali in cui le quote di Tfr maturate in Cigs siano a carico dell’istituto e in presenza di opzione esercitata dal dipendente per il conferimen­to del trattament­o a una forma di previdenza complement­are, se non vi ha provveduto il datore di lavoro, sarà sempre l’Inps a versare le quote di sua competenza con flusso diretto al Fondo di previdenza complement­are.

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