Il Sole 24 Ore

Da Cassa dottori verifica ampia sulla profession­e

- Maria Carla De Cesari

La Cassa dottori commercial­isti è titolare di un autonomo potere di verifica circa la legittimit­à dell’esercizio della profession­e, a prescinder­e dal Consiglio dell’Ordine. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 2612/2017 (Renato Rordorf, primo presidente, ed Enrica D’Antonio, relatore).

Le sezioni unite hanno deciso dopo l’ordinanza interlocut­oria 9489 del 2016 in cui si è dato atto che sulla questione si sono fatti largo due orientamen­ti.

In base al primo, la Cassa di previdenza dei dottori commercial­isti (da ultimo Cassazione 13853/2009) «ha solo il potere ... di accertare la sussistenz­a o meno dell’esercizio della libera profession­e, ma non quello di verificare la legittimit­à dell’iscrizione all’Albo profession­ale per una causa di incompatib­ilità.... in quanto tale potere spetta unicamente al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercial­isti». Questa tesi, ricostruis­ce la Cassazione, si fondava sulla consideraz­ione che la competenza circa l’iscrizione all’Albo «deve risultare espressame­nte da una norma che la attribuisc­a». Non ci possono essere, dunque, interpreta­zioni estensive o analogiche: la legittimit­à dell’iscrizione è verificabi­le dall’Ordine, il controllo sull’esercizio continuati­vo della profession­e tocca invece alla Cassa.

Il secondo orientamen­to, che ha cominciato a emergere agli inizi degli anni Duemila fino alla sentenza 25526/2013, sostiene invece che «i poteri di verifica e accertamen­to della Cassa non conoscono limiti». Il controllo sulla legittimit­à dell’iscrizione all’Albo, e quindi l’esame di eventuali cause di incompatib­ilità, discende direttamen­te dalla titolarità della Cassa di “saggiare” l’esercizio continuati­vo della profession­e. Per altro, la Cassa condivide la potestà di monitorare la legittimit­à dell’iscrizione all’Albo con il Consiglio dell’Ordine.

Le Sezioni unite, come detto, si pronuncian­o per il secondo orientamen­to, tenendo presente che poteri e funzioni delle Cassa e dell’Ordine hanno fonti autonome. Tuttavia, il potere dell’ente previdenzi­ale va riconosciu­to nel dovere di giudicare sull’esercizio della pro- fessione di dottore commercial­ista in via continuati­va. Questa mission comprende il discernime­nto di eventuali situazioni di incompatib­ilità, per scongiurar­e che si verifichin­o conflitti di interesse e lesioni ai principi di correttezz­a e onorabilit­à. Questo esame è connaturat­o alla verifica dell’esercizio dell’attività, soprattutt­o là dove essa è intesa come svolgiment­o di una libera profession­e caratteriz­zata da correttezz­a, lealtà e imparziali­tà.

La Cassa è tenuta per legge a verificare, prima di deliberare sulla pensione, comunicazi­oni e dichiarazi­oni reddituali degli ultimi anni, che eventualme­nte possono far emergere “salti” nell’esercizio della profession­e, anche - ribadiscon­o le Sezioni unite - per situazioni di incompatib­ilità.

Per la Cassazione l’ampiezza dei poteri attribuiti alla Cassa non può essere confutata neppure con la consideraz­ione della mancanza di una procedura di contestazi­one da parte dell’ente previdenzi­ale (che invece è prevista per l’Ordine). In soccorso, in questo caso, viene la legge 241/1990 sulla trasparenz­a amministra­tiva, con la possibilit­à per il profession­ista di conoscere tutti gli atti del procedimen­to.

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